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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 15684/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 202, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.12.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

RF8030602032/2007, avente ad oggetto Irpeg, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2003, ed il collegato atto di contestazione n.

RF8C00600029/2008, attinente all'irrogazione di sanzioni in relazione al medesimo anno d'imposta.

Gli atti notificati traevano origine da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]Elena di Trepuzzi (Lecce), all'esito della quale i verificatori ritenevano che si trattasse di una mera c.d. cartiera, conseguendone che le transazioni commerciali concluse con la [OSCURATO:PERSONA] nell'anno d'imposta, per l'importo di oltre 190.000,00 Euro, erano ritenute operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia che, riuniti i ricorsi, li rigettava.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, la società spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, sezione staccata di Foggia, che accoglieva parzialmente il ricorso.

Reputava il giudice dell'appello che la [OSCURATO:PERSONA]Elena non poteva essere considerata una mera cartiera, se gli stessi verbalizzanti avevano riscontrato che l'impresa possedeva un minimo di strutture, ed avevano pure ipotizzato che potesse avere posto in commercio vino adulterato.

Pertanto, poiché la prova del ricorrere di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione finanziaria, e questa non l'aveva fornita, gli atti impositivi dovevano essere annullati in relazione alla deduzione dei costi.

Diversamente, in relazione alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova che si trattasse invece di operazioni commerciali effettivamente concluse con il contraente dichiarato grava sulla contribuente, che però non l'ha assicurata, ed in n conseguenza il giudice di secondo grado confermava la validità ed efficacia degli atti impositivi in ordine alla indetraibilità dell'Iva.

4. Per la parte in cui era risultata soccombente in appello, pertanto in relazione alla ritenuta deducibilità dei costi non essendo stato provato che gli stessi dipendessero da operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, l'Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La società non si è costituita.

4.1. L'Amministrazione finanziaria ha quindi depositato documentazione: visura camerale della [OSCURATO:PERSONA] e certificato di morte del suo difensore in grado di appello, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha disposto con ordinanza interlocutoria la notificazione della nuova documentazione alla società.

L'Amministrazione finanziaria ha provveduto all'adempimento, ed è stato possibile fissare la nuova udienza di trattazione del giudizio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il giudice dell'appello adottato una "decisione ... chiaramente contraddittoria, ... che non consente di individuare l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione" (ric., p. 4), avendo l'Agenzia provveduto a fornire copia di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate.

2. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore critica la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non abbia fornito elementi (presuntivi) certi dell'inesistenza delle operazioni commerciali contestate.

3. Mediante i suoi due motivi di ricorso l'Amministrazione finanziaria contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la decisione adottata dal giudice dell'appello, per aver erroneamente ritenuto che non fosse stata assicurata la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate.

Gli strumenti d'impugnazione presentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente.

L'Amministrazione finanziaria ripropone in entrambi i motivi di ricorso gli argomenti spesi, sin dagli avvisi di accertamento, per affermare che la [OSCURATO:PERSONA]Elena fosse una mera cartiera, inidonea a svolgere reale attività imprenditoriale, derivandone che le operazioni commerciali dichiaratamente concluse con la [OSCURATO:PERSONA] non possono che ritenersi oggettivamente inesistenti.

4. La CTR ha esaminato questo profilo ricordando, in sintesi, che i verificatori avevano riscontrato che le sedi della Oleivinicola erano in stato di abbandono, che l'impresa aveva utilizzato documenti di trasporto falsificati, che il preteso conducente principale degli automezzi era privo della patente di guida, che la società aveva sottratto tutte le proprie scritture contabili all'accertamento, etc.

I giudici dell'appello, però, dopo aver ricordato questi elementi indiziari, osservano come: "A ben leggere il PVC della GdF si rileva che" la Oleivinicola, "era dotata di un minimo di struttura operativa in grado di effettuare cessioni di prodotti oleovinicoli, tanto è vero che lo stesso verificatore ipotizza un commercio di prodotti sofisticati, tali fatti, tutti riferiti alla Oleivinicola e non direttamente imputabili, quindi, alla Demach, a parere di questo giudice non integrano il requisito di presunzioni gravi, precise e concordanti che portano poi a ritenere che l'acquisto effettuato dalla Demach di Euro 196.000 d prodotto vinoso sia un'operazione soggettivamente ed oggettivamente inesistente" (sent.

Ctr, p. 3). 4.1 La ricorrente Agenzia delle Entrate riproduce quindi i propri argomenti, già esposti negli atti impositivi, riproposti in corso di causa e riprodotti nelle pagine da 5 a 7 del ricorso, che però non risulta siano stati tenuti adeguatamente presenti dalla CTR.

Tra l'altro non chiarisce, il giudice dell'appello, da quali specifici elementi dovrebbe desumersi che "il minimo di struttura operativa" della Oleivinicola, di cui peraltro l'Amministrazione finanziaria contesta la stessa esistenza, risultasse comunque idonea a consentire lo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa e l'intermediazione nella cessione del prodotto vinicolo.

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia che, nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 202, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.12.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. RF8030602032/2007, avente ad oggetto Irpeg, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2003, ed il collegato atto di contestazione n. RF8C00600029/2008, attinente all'irrogazione di sanzioni in relazione al medesimo anno d'imposta. Gli atti notificati traevano origine da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]Elena di Trepuzzi (Lecce), all'esito della quale i verificatori ritenevano che si trattasse di una mera c.d. cartiera, conseguendone che le transazioni commerciali concluse con la [OSCURATO:PERSONA] nell'anno d'imposta, per l'importo di oltre 190.000,00 Euro, erano ritenute operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia che, riuniti i ricorsi, li rigettava. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, la società spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, sezione staccata di Foggia, che accoglieva parzialmente il ricorso. Reputava il giudice dell'appello che la [OSCURATO:PERSONA]Elena non poteva essere considerata una mera cartiera, se gli stessi verbalizzanti avevano riscontrato che l'impresa possedeva un minimo di strutture, ed avevano pure ipotizzato che potesse avere posto in commercio vino adulterato. Pertanto, poiché la prova del ricorrere di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione finanziaria, e questa non l'aveva fornita, gli atti impositivi dovevano essere annullati in relazione alla deduzione dei costi. Diversamente, in relazione alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova che si trattasse invece di operazioni commerciali effettivamente concluse con il contraente dichiarato grava sulla contribuente, che però non l'ha assicurata, ed in n conseguenza il giudice di secondo grado confermava la validità ed efficacia degli atti impositivi in ordine alla indetraibilità dell'Iva. 4. Per la parte in cui era risultata soccombente in appello, pertanto in relazione alla ritenuta deducibilità dei costi non essendo stato provato che gli stessi dipendessero da operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, l'Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società non si è costituita. 4.1. L'Amministrazione finanziaria ha quindi depositato documentazione: visura camerale della [OSCURATO:PERSONA] e certificato di morte del suo difensore in grado di appello, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha disposto con ordinanza interlocutoria la notificazione della nuova documentazione alla società. L'Amministrazione finanziaria ha provveduto all'adempimento, ed è stato possibile fissare la nuova udienza di trattazione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il giudice dell'appello adottato una "decisione ... chiaramente contraddittoria, ... che non consente di individuare l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione" (ric., p. 4), avendo l'Agenzia provveduto a fornire copia di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate. 2. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore critica la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non abbia fornito elementi (presuntivi) certi dell'inesistenza delle operazioni commerciali contestate. 3. Mediante i suoi due motivi di ricorso l'Amministrazione finanziaria contesta, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la decisione adottata dal giudice dell'appello, per aver erroneamente ritenuto che non fosse stata assicurata la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate. Gli strumenti d'impugnazione presentano evidenti ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente. L'Amministrazione finanziaria ripropone in entrambi i motivi di ricorso gli argomenti spesi, sin dagli avvisi di accertamento, per affermare che la [OSCURATO:PERSONA]Elena fosse una mera cartiera, inidonea a svolgere reale attività imprenditoriale, derivandone che le operazioni commerciali dichiaratamente concluse con la [OSCURATO:PERSONA] non possono che ritenersi oggettivamente inesistenti. 4. La CTR ha esaminato questo profilo ricordando, in sintesi, che i verificatori avevano riscontrato che le sedi della Oleivinicola erano in stato di abbandono, che l'impresa aveva utilizzato documenti di trasporto falsificati, che il preteso conducente principale degli automezzi era privo della patente di guida, che la società aveva sottratto tutte le proprie scritture contabili all'accertamento, etc. I giudici dell'appello, però, dopo aver ricordato questi elementi indiziari, osservano come: "A ben leggere il PVC della GdF si rileva che" la Oleivinicola, "era dotata di un minimo di struttura operativa in grado di effettuare cessioni di prodotti oleovinicoli, tanto è vero che lo stesso verificatore ipotizza un commercio di prodotti sofisticati, tali fatti, tutti riferiti alla Oleivinicola e non direttamente imputabili, quindi, alla Demach, a parere di questo giudice non integrano il requisito di presunzioni gravi, precise e concordanti che portano poi a ritenere che l'acquisto effettuato dalla Demach di Euro 196.000 d prodotto vinoso sia un'operazione soggettivamente ed oggettivamente inesistente" (sent. Ctr, p. 3). 4.1 La ricorrente Agenzia delle Entrate riproduce quindi i propri argomenti, già esposti negli atti impositivi, riproposti in corso di causa e riprodotti nelle pagine da 5 a 7 del ricorso, che però non risulta siano stati tenuti adeguatamente presenti dalla CTR. Tra l'altro non chiarisce, il giudice dell'appello, da quali specifici elementi dovrebbe desumersi che "il minimo di struttura operativa" della Oleivinicola, di cui peraltro l'Amministrazione finanziaria contesta la stessa esistenza, risultasse comunque idonea a consentire lo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa e l'intermediazione nella cessione del prodotto vinicolo. 5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia che, nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a re
Sentenza Cassazione n. 15684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris