CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n.110 - per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello da cucina con manico di cm. 10 e lama di cm. 5, strumento atto ad offendere - e lo condannava alla pena di euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 52 cod. pen. e 4 della legge sopra indicata e vizio di motivazione. Rileva la difesa che nel caso in esame risulta incontestato che: - [OSCURATO:PERSONA] in data 22 marzo 2016 si presentò presso la Stazione dei carabinieri di Biancavilla rosso in viso ed agitato per avere ricevuto un pugno al volto; - gli operanti, recatisi sul posto dei fatti, verificarono che vi era stato un sinistro stradale tra il veicolo di [OSCURATO:PERSONA] e un altro veicolo condotto da tale [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava che l'imputato aveva preso un coltello dalla autovettura; - tale coltello veniva spontaneamente consegnato ai carabinieri dal prevenuto; - lo stesso normalmente era utilizzato per il lavoro agricolo. Osserva, quindi, il difensore che nel caso in esame andava riconosciuta la legittima difesa quanto all'utilizzo dell'arma impropria cui l'imputato era stato costretto in seguito all'aggressione subita in occasione dell'incidente stradale. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono lamentati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La difesa si duole che la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi valutazione sulla causa di esclusione della punibilità che era stata invocata - come da verbale di udienza del 3 febbraio 2002 - e per quanto sopra detto andava riconosciuta. Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, entrambi i motivi di impugnazione sono, oltre che rivalutativi, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] monocratico evidenzia che nel caso di specie: - è emerso dall'istruttoria dibattimentale che il coltello, anche se normalmente utilizzato per lavoro agricolo, era stato estratto dall'odierno imputato in occasione di un sinistro stradale e, quindi, era utilizzabile per l'offesa alla persona; - ciò permette di affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui contestato, anche se, in considerazione della normale funzione dell'oggetto, il fatto può ritenersi di lieve entità, con conseguente applicazione della sola pena dell'ammenda, ai sensi della seconda parte dell'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975. Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, facenti leva in modo particolare su un utilizzo improprio del coltello in una lite generatasi a seguito di incidente stradale, è evidente che non solo non si ritiene configurabile la legittima difesa, invocata altresì in modo assolutamente generico, ma che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve considerarsi implicitamente disattesa, in quanto la struttura argomentativa della sentenza richiama, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (si veda al riguardo, per tutte, Sez. 3 , n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen