Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 31881/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20958/2017 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA T [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] P IEMONTE N ORD ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Novara (NO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V) del Foro di Roma. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco in carica pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 3 ottobre 2017 e determina n. 54 del 13 ottobre 2017, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1128/4/2017 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 17 luglio 2017, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 19 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] :

1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (da ora anche ATC) propose, con atto notificato il 5/6/11 settembre 2017, tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di Novara all’istanza di rimborso dell'Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia popolare in sua proprietà;

2. il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato il 25 ottobre 2017;

3. l’Agenzia depositava memoria ex art. 380-bis.

1. c.p.c. e, poi, con atto notificato alla controparte in data 31 agosto 2021, prendendo atto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole, rinunciava al ricorso;

4. la ricorrente ha poi chiesto, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, di compensare le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] :

1. alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921);

3. in ordine alla regolamentazione delle spese, va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall'Ente ATC, per cui, preso atto della non insistenza di quest'ultimo una volta affermatosi quell'indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite;

4. questa Corte ha, in particolare, condivisibilmente affermato che «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: «[…] tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali» (così Cass., Sez.

T. 19 giugno 2023, n. 17508);

5. le spese del presente giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti e va, inoltre, dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921); P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20958/2017 del ruolo generale, proposto DA l’ A GENZIA T [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] P IEMONTE N ORD ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Novara (NO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V) del Foro di Roma. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco in carica pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 3 ottobre 2017 e determina n. 54 del 13 ottobre 2017, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1128/4/2017 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 17 luglio 2017, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 19 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] : 1. L’Agenzia Territoriale per la Casa del [OSCURATO:PERSONA] (da ora anche ATC) propose, con atto notificato il 5/6/11 settembre 2017, tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di Novara all’istanza di rimborso dell'Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia popolare in sua proprietà; 2. il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato il 25 ottobre 2017; 3. l’Agenzia depositava memoria ex art. 380-bis. 1. c.p.c. e, poi, con atto notificato alla controparte in data 31 agosto 2021, prendendo atto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell'utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole, rinunciava al ricorso; 4. la ricorrente ha poi chiesto, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, di compensare le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c.; 2. la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); 3. in ordine alla regolamentazione delle spese, va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall'Ente ATC, per cui, preso atto della non insistenza di quest'ultimo una volta affermatosi quell'indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite; 4. questa Corte ha, in particolare, condivisibilmente affermato che «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: «[…] tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell'utilizzo diretto per l'esenzione dall'ICI e dall'IMU degli immobili detenuti dalle [OSCURATO:PERSONA] per la Casa di cui alla Legge della Regione Piemonte 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali» (così Cass., Sez. T. 19 giugno 2023, n. 17508); 5. le spese del presente giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti e va, inoltre, dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); P
Sentenza Cassazione n. 31881/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris