CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 36481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], liti avverso la sentenza in data 25/05/2023 della Corte di appello di Reggio C' abria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza in data 24 novembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Locri, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un solo motivo per violazione di legge, perché era stato condannato solo perché passeggero dell'auto di Giovanni lussi, che deteneva, a sua insaputa, 92,4 grammi di marijuana. La responsabilità gli era stata attribuita esclusivamente sulla base della dichiarazione degli operanti che l'avevano descritto nervoso. Il fascicolo originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale è stato rimesso alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La motivazione della Corte di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato, che era seduto al lato passeggero, sulla base dell'atteggiamento nervoso al momento del fermo e sulla base del precedente specifico di recente commissione. Ritiene il Collegio che la motivazione sia congetturale perché ha valorizzato una circostanza, l'atteggiamento nervoso, di ambigua lettura, perché inerente allo stato soggettivo dell'imputato e alla non prevedibilità delle reazioni individuali rispetto a situazioni particolari, nonché il precedente, che non può essere interpretato in modo causalmente sinergico rispetto al reato oggetto del presente procedimento. Sta di fatto che ì Giudici di merito hanno accertato che l'auto era condotta da Giovanni lussi che ne era anche il comproprietario e che era stato lo lussi a prelevare da sotto il sedile del passeggero il sacchetto di plastica con la marijuana per consegnarlo spontaneamente alla polizia giudiziaria. Sulla base della motivazione resa non vi sono elementi per ritenere la sicura responsabilità del ricorrente (si veda in termini, Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649 - 01, che ha ritenuto il passeggero connivente non punibile avendo mantenuto un comportamento passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale). E' necessario infatti accertare in modo rigoroso se Cursaro possa essere considerato responsabile dello stupefacente del coimputato, considerato che questi era anche il proprietario del veicolo nonché il guidatore al momento del controllo. S'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 giugno 2024 Il Consigliere