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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 25832/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 25688-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2481/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2018; Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 06/09/2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Milano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare l'obbligo della stessa di trasferirgli la proprietà di un immobile sito in Parigi, in virtù dell'impegno assunto con la scrittura privata stipulata tra le parti in data 29/06/2001.

2. Con sentenza n. 11656/2015 il Tribunale di Milano, nella resistenza della convenuta, accoglieva la domanda.

3. Avverso tale decisione proponeva appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e si costituiva in giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza n. 2481/2018 la Corte di Appello di Milano respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto.

In ogni caso ha chiestola condanna della ricorrente per lite temeraria.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

6. La ricorrente ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -3- 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 2702 e 2697 c.c., contestando l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale la stessa non avrebbe ritualmente disconosciuto la scrittura privata posta a fondamento dell'obbligazione azionata in giudizio. 2.- Con il secondo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 c.c. in ordine alla mancata considerazioneda parte della decisione impugnata del secondo motivo di gravame, avente ad oggetto l'attribuzione alla scrittura privata di cui è causa del valore di una confessione stragiudiziale. 3.- Il terzo motivo si appunta sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alla regolazione delle spese di lite operata dalla sentenza di seconde cure. 4.-Il primo motivo è infondato.

La decisione impugnata ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia provveduto a disconoscere la scrittura privata del 29.06.2001 (contenente l’assunzione dell’obbligo di trasferire al controricorrente l’immobile di cui è causa) con espressioni atte ad integrare il diniego di riconducibilità ad essa della sottoscrizione apposta nell’atto.

L’ambiguità della frase secondocui non vi è “alcuna certezza che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta da [OSCURATO:PERSONA]” contenuta nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado -come si legge nella sentenza gravata - non è stata poi superata dalla dichiarazione del difensore dell’attuale ricorrente resa nel corso della prima udienza , essendosi questo limitato a precisare che la propria assistita "non ha inteso negare di avere sottoscritto la scrittura oggetto Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -4- di causa,ma ha inteso evidenziare la mancanza delle formalità previste dalla legge”(id est, per la qualificazione del documento quale scrittura privata).

Come correttamente affermato dalla decisione impugnata, fanno difetto i caratteri della specificità e della determinatezza che questo Giudice ha ritenuto necessari ai fini di integrare il disconoscimento previsto dell’art. 214 c.p.c. (“il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti”: Cass.nn. 12448/2012; 24456/2011).

Nel caso di specie la formula usata non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], considerato che la stessasi è costituita in giudizio contestando primariamente la mancanza nel documento prodotto dalla sua controparte dei requisiti necessari per la sua qualificazione in termini di scrittura privata e aggiungendo comunque la mancanza di certezza sulla apposizione della sottoscrizione da parte della medesima al documento.

I precedenti di questo Giudice non ritengono necessario l’impiego di formule sacramentali per compiere il disconoscimento, ma non devono sussisteredubbi sulla volontà dell’interessato di negare “ la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, come previsto dall’art. 214 c.p.c., per cui è imprescindibile che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l’autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -5- contestando formalmente tale autenticità (Cass. n. 11048/2016).

Di nessun pregio la deduzione che si legge inricorso riguardo al difetto dei poteri in capo al difensore, posto che lo stesso, anche se non munito di procura speciale, è legittimato ad effettuare il disconoscimento della scrittura privata del proprio assistito (Cass. n. 9869/2000)e, come affermato dal giudice a quo, “il difensore della signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto - se non si fosse in precedenza realizzata la condizione dalla quale era stato reso necessario il disconoscimento - disconoscere la sottoscrizione nel corso della prima udienza”.

È comunque jus receptumdi questo Giudice che la valutazione della formula con la quale si disconosce una scrittura privata si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se (come nella specie) congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 18042/2014).

La dedotta non rilevabilità d'ufficio della tardività del disconoscimento, infine, è inconferente nel caso di specie, posto che la Corte di Appello di Milano ha r ilevato che non c’è stato alcun disconoscimento, sia pure tardivo.

Da qui, l’inutilità del richiamo della ricorrente ai precedenti di questa Corte in merito ai poteri ufficiosi e alla rilevabilità ad istanza di parte della tardività del disconoscimento.

5. -Il secondo motivo è inammissibile.

Afferma la ricorrente che la Corte distrettuale “frettolosamente non prendeva posizione in ordine al secondo motivo di gravame svolto nell'interesse della signora [OSCURATO:PERSONA], probabilmente pensando -ma a torto - di esserne esentata dopo avere disatteso il motivo di doglianza principale”.

Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -6- Il motivo non assolve l’onere di riportare nella loro integralità le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello,sì da consentire a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (principio consolidato: Cass. n.17049/2015; Cass. n.7536/2019) e comunque di tali doglianze non vi è traccia nelle conclusioni formulate in atto di appello, come riprodotte alle pagine 2 e 3del ricorso.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, poi, “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello” (Cass. nn. 3593/2021; n. 10226/2023).

Nella specie, la ricorrente non ha specificato il vizio denunciato, che –stante la dedotta violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c.- pare riconducibile al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.e le sue lamentele sono rivolte alla decisione del giudice di prime cure ( travisando, secondo le argomentazioni della controricorrente, anche la ratio decidendi della pronuncia, che non concerne la confessione fatta a un terzoma semmai la confessione fatta alla parte). 8.-Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della mancata compensazione – almeno parziale – delle spese di lite del giudizio di primo grado, oggetto di appello rigettato dalla Corte Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -7- di merito, tra l’altro invocando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e non dell’art. 92 c.p.c.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che governano le spese là dove ha confermato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, il quale, con motivazione nient’affatto arbitraria, ha condannato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite, sul presupposto che la domanda dell'attuale controricorrente è stata accolta, pur se sulla base di una parte soltanto delle argomentazioni svolte dal medesimo.

La decisione non si espone alle critiche ad essa rivolte dalla ricorrente, posta l’esclusione di una soccombenza reciproca nel caso di specie, in cui il giudizio si è concluso in favore dell’attuale controricorrente, “avendo appunto quest’ultimo domandato l’accertamento della obbligazione della signora [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasferimento del bene immobile”.

9. – Ciò precisato, occorre infine prendere in esame la domanda di condanna della resistente per lite temeraria ex art.96 comma 1 c.p.c. o al pagamento di una somma ai sensi dell’ultimo comma della norma richiamata, formulata dal controricorrente.

La domanda proposta dal controricorrente nel controricorso può essere disattesa, anche se ammissibile in questa fase di giudizio e tempestivamente proposta (Cass., Sez. 2, ord.30/10/2018, n. 27715).

Come ha già affermato questa Corte (ex plurimus, Cass., Sez. 1, sent. 28/05/2007, n. 14789), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -8- in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame.

Neppure sussistono i presupposti per la condanna d’ufficio al pagamento della somma prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d’ufficio (Cass. n. 38528/2021), perché il ricorso riesce ancora a mantenere lo scopo di ottenere una risposta alle istanze di giustizia e non appare orientato ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, che legittimerebbe tale condanna. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrent e dev e essere condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.830,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà Ric. 2018 n. 25688 sez.

S2 -ud. 23-01-2023 -9- atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 25688-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2481/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2018; Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 06/09/2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Milano la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare l'obbligo della stessa di trasferirgli la proprietà di un immobile sito in Parigi, in virtù dell'impegno assunto con la scrittura privata stipulata tra le parti in data 29/06/2001. 2. Con sentenza n. 11656/2015 il Tribunale di Milano, nella resistenza della convenuta, accoglieva la domanda. 3. Avverso tale decisione proponeva appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e si costituiva in giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza n. 2481/2018 la Corte di Appello di Milano respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado. 5. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto. In ogni caso ha chiestola condanna della ricorrente per lite temeraria. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 6. La ricorrente ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -3- 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 2702 e 2697 c.c., contestando l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale la stessa non avrebbe ritualmente disconosciuto la scrittura privata posta a fondamento dell'obbligazione azionata in giudizio. 2.- Con il secondo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2735 e 2697 c.c. in ordine alla mancata considerazioneda parte della decisione impugnata del secondo motivo di gravame, avente ad oggetto l'attribuzione alla scrittura privata di cui è causa del valore di una confessione stragiudiziale. 3.- Il terzo motivo si appunta sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alla regolazione delle spese di lite operata dalla sentenza di seconde cure. 4.-Il primo motivo è infondato. La decisione impugnata ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia provveduto a disconoscere la scrittura privata del 29.06.2001 (contenente l’assunzione dell’obbligo di trasferire al controricorrente l’immobile di cui è causa) con espressioni atte ad integrare il diniego di riconducibilità ad essa della sottoscrizione apposta nell’atto. L’ambiguità della frase secondocui non vi è “alcuna certezza che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta da [OSCURATO:PERSONA]” contenuta nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado -come si legge nella sentenza gravata - non è stata poi superata dalla dichiarazione del difensore dell’attuale ricorrente resa nel corso della prima udienza , essendosi questo limitato a precisare che la propria assistita "non ha inteso negare di avere sottoscritto la scrittura oggetto Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -4- di causa,ma ha inteso evidenziare la mancanza delle formalità previste dalla legge”(id est, per la qualificazione del documento quale scrittura privata). Come correttamente affermato dalla decisione impugnata, fanno difetto i caratteri della specificità e della determinatezza che questo Giudice ha ritenuto necessari ai fini di integrare il disconoscimento previsto dell’art. 214 c.p.c. (“il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti”: Cass.nn. 12448/2012; 24456/2011). Nel caso di specie la formula usata non contiene una negazione inequivoca della riconducibilità della sottoscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], considerato che la stessasi è costituita in giudizio contestando primariamente la mancanza nel documento prodotto dalla sua controparte dei requisiti necessari per la sua qualificazione in termini di scrittura privata e aggiungendo comunque la mancanza di certezza sulla apposizione della sottoscrizione da parte della medesima al documento. I precedenti di questo Giudice non ritengono necessario l’impiego di formule sacramentali per compiere il disconoscimento, ma non devono sussisteredubbi sulla volontà dell’interessato di negare “ la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, come previsto dall’art. 214 c.p.c., per cui è imprescindibile che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l’autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -5- contestando formalmente tale autenticità (Cass. n. 11048/2016). Di nessun pregio la deduzione che si legge inricorso riguardo al difetto dei poteri in capo al difensore, posto che lo stesso, anche se non munito di procura speciale, è legittimato ad effettuare il disconoscimento della scrittura privata del proprio assistito (Cass. n. 9869/2000)e, come affermato dal giudice a quo, “il difensore della signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto - se non si fosse in precedenza realizzata la condizione dalla quale era stato reso necessario il disconoscimento - disconoscere la sottoscrizione nel corso della prima udienza”. È comunque jus receptumdi questo Giudice che la valutazione della formula con la quale si disconosce una scrittura privata si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se (come nella specie) congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 18042/2014). La dedotta non rilevabilità d'ufficio della tardività del disconoscimento, infine, è inconferente nel caso di specie, posto che la Corte di Appello di Milano ha r ilevato che non c’è stato alcun disconoscimento, sia pure tardivo. Da qui, l’inutilità del richiamo della ricorrente ai precedenti di questa Corte in merito ai poteri ufficiosi e alla rilevabilità ad istanza di parte della tardività del disconoscimento. 5. -Il secondo motivo è inammissibile. Afferma la ricorrente che la Corte distrettuale “frettolosamente non prendeva posizione in ordine al secondo motivo di gravame svolto nell'interesse della signora [OSCURATO:PERSONA], probabilmente pensando -ma a torto - di esserne esentata dopo avere disatteso il motivo di doglianza principale”. Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -6- Il motivo non assolve l’onere di riportare nella loro integralità le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello,sì da consentire a questa Corte di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (principio consolidato: Cass. n.17049/2015; Cass. n.7536/2019) e comunque di tali doglianze non vi è traccia nelle conclusioni formulate in atto di appello, come riprodotte alle pagine 2 e 3del ricorso. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, poi, “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello” (Cass. nn. 3593/2021; n. 10226/2023). Nella specie, la ricorrente non ha specificato il vizio denunciato, che –stante la dedotta violazione degli artt. 2735 e 2697 c.c.- pare riconducibile al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.e le sue lamentele sono rivolte alla decisione del giudice di prime cure ( travisando, secondo le argomentazioni della controricorrente, anche la ratio decidendi della pronuncia, che non concerne la confessione fatta a un terzoma semmai la confessione fatta alla parte). 8.-Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della mancata compensazione – almeno parziale – delle spese di lite del giudizio di primo grado, oggetto di appello rigettato dalla Corte Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -7- di merito, tra l’altro invocando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e non dell’art. 92 c.p.c. Il motivo è infondato. Il giudice di appello risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che governano le spese là dove ha confermato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, il quale, con motivazione nient’affatto arbitraria, ha condannato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite, sul presupposto che la domanda dell'attuale controricorrente è stata accolta, pur se sulla base di una parte soltanto delle argomentazioni svolte dal medesimo. La decisione non si espone alle critiche ad essa rivolte dalla ricorrente, posta l’esclusione di una soccombenza reciproca nel caso di specie, in cui il giudizio si è concluso in favore dell’attuale controricorrente, “avendo appunto quest’ultimo domandato l’accertamento della obbligazione della signora [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasferimento del bene immobile”. 9. – Ciò precisato, occorre infine prendere in esame la domanda di condanna della resistente per lite temeraria ex art.96 comma 1 c.p.c. o al pagamento di una somma ai sensi dell’ultimo comma della norma richiamata, formulata dal controricorrente. La domanda proposta dal controricorrente nel controricorso può essere disattesa, anche se ammissibile in questa fase di giudizio e tempestivamente proposta (Cass., Sez. 2, ord.30/10/2018, n. 27715). Come ha già affermato questa Corte (ex plurimus, Cass., Sez. 1, sent. 28/05/2007, n. 14789), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -8- in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame. Neppure sussistono i presupposti per la condanna d’ufficio al pagamento della somma prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d’ufficio (Cass. n. 38528/2021), perché il ricorso riesce ancora a mantenere lo scopo di ottenere una risposta alle istanze di giustizia e non appare orientato ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, che legittimerebbe tale condanna. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrent e dev e essere condannataal rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.830,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà Ric. 2018 n. 25688 sez. S2 -ud. 23-01-2023 -9- atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult