CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha confermato la sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, in data 9marzo 2023 dal Tribunale della medesima città con la quale era stata affermatala penale responsabilità del predetto imputato in relazione al reato diappropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61, nn. 7 e 11, cod. pen.)commesso in data 29 gennaio 2019.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. con riguardo all’affermazione della penale responsabilità inpresenza di una insufficiente piattaforma probatoria che al più avrebbe dovutoportare alla riqualificazione della condotta come violazione dell’art. 641 cod. pen.2. Eccessività del trattamento sanzionatorio per mancata applicazione deiparametri di cui all’art. 133 cod. pen. e per mancata considerazione dellacondizione psicologica e sociale dell’imputato e dell’improvvisazione dellacondotta delittuosa.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità e della qualificazionegiuridica della condotta, è indeducibile perché fondato su argomenti che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, alla luce degli elementi emergenti dalle sentenze di merito, corretta èla qualificazione giuridica della condotta dell’imputato come violazione dell’art.646 cod. pen.che, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non èconsentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI