CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1288/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento della casa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere e,stéisore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1T A. T [OSCURATO:PERSONA]...L'EF,;!,:m. Sezione Vi! 2 4 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] O Dott. lì dr Pi tdni