CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 30843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 D.p.r. 309/90, con altra meno afflittiva.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc, pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a far data dal 28/08/2025 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ha definito la sua posizione in sede di giudizio abbreviato, nel quale ha reso ampia confessione, allegando, inoltre, plurimi elementi attestanti una condizione di disagio personale derivante dalla morte del giovane figlio in conseguenza di un incidente stradale. Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di reiterate autorizzazioni, finalizzate allo svolgimento di attività lavorativa, alle visite settimanali al cimitero o a visite mediche e, in tutte le occasioni, l'odierno ricorrente ha rispettato rigorosamente le prescrizioni. Nel giudizio di appello, la Corte territoriale ha ridotto la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione, previa esclusione della recidiva. All'esito, il ricorrente ha formulato richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, che è stata, tuttavia, rigettata dalla Corte di appello con motivazione meramente apparente e tautologica, che non ha tenuto conto degli elementi prospettati dalla difesa, deponenti per l'insussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali, quali: il tempo trascorso dall'esecuzione della misura; la condizione di incensuratezza del ricorrente e il comportamento da questi tenuto in occasione delle autorizzazioni concesse, che gli hanno consentito di svolgere regolare attività lavorativa presso l'azienda forestale della Regione Sicilia e di recarsi al cimitero e alle visite mediche, senza che risulti segnalata alcuna violazione. Inoltre, la pena residua da scontare è inferiore a tre anni, ciò che astrattamente consente al ricorrente di accedere alla misura dell'affidamento ai servizi sociali. Il Tribunale, nel rigettare il gravame, si è "adagiato" sulle argomentazioni della Corte di appello, sottolineando contraddittoriamente l'assenza di segni di resipiscenza, di cui invece il ricorrente ha dato ampia prova nel corso del processo e di cui il G.i.p. aveva tenuto conto nel concedere le diverse autorizzazioni. 2.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione in ordine all'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari. 2Il Tribunale, dopo avere apoditticamente ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che tali esigenze non possano essere fronteggiate con misure non detentive, in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità di cui all'art. 275 cod. proc. pen., obliterando i plurimi elementi a tal fine valorizzabili quali l'avvenuta definizione del processo in appello, il considerevole lasso di tempo trascorso in costanza di misura cautelare, la condotta tenuta dall'odierno ricorrente durante l'esecuzione della misura e l'intervenuta confessione. Difetta radicalmente, inoltre, una valutazione comparativa rispetto alla concreta idoneità di misure non restrittive. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, a fronte dello specifico motivo di doglianza concernente l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, ha rimarcato l'insussistenza di elementi di novità idonei a giustificare la rivalutazione del quadro cautelare già precedentemente apprezzato in sede di applicazione della misura, in difetto di dati di fatto positivamente valorizzabili, non rilevando a tal fine né il rispetto delle prescrizioni della misura e delle autorizzazioni concesse, espressione di un comportamento dovuto, né la prospettata possibilità di accedere (stante la riduzione della pena in esito al concordato in appello) a misure alternative alla detenzione, la cui concessione sfugge a qualunque automatismo. Viene altresì evidenziata la mancanza di una esplicita manifestazione di resipiscenza (tale non potendosi ritenere la confessione dell'imputato o le scelte di accedere a riti alternativi, avuto riguardo alle evidenze indiziarie a suo carico) e l'irrilevanza, a fronte dei plurimi elementi deponenti per il rischio di recidiva, del tempo trascorso dall'applicazione della misura. Diversamente da quanto ritenuto dall'odierno ricorrente, la motivazione resa dal Tribunale è immune da vizi, ed in linea con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "[i]n sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non 3è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti ,o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell'appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo)" (Sez.2 , n.18130 del 13/04/2016, Rv. 266676-01). 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Con l'atto di appello il ricorrente aveva lamentato (con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo di ricorso) l'omessa valutazione, da parte della Corte di appello, della concreta inidoneità di misure non detentive a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale, sul punto, si è limitato alla generica affermazione, nella premessa del provvedimento impugnato, della insussistenza di circostanze idonee ad affievolire il quadro cautelare, senza tuttavia rendere adeguata motivazione in ordine all'incidenza degli elementi valorizzati dal ricorrente sul giudizio di adeguatezza di misure cautelari non detentive a fronteggiare le persistenti esigenze di cautela, anche tenuto conto della sopravvenuta riduzione della pena all'esito del concordato in appello, non priva di rilievo ai fini del giudizio di proporzionalità della misura, da valutarsi, in base al disposto di cui all'art. 275, cod. proc. pen., in relazione «all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata». 3. Alla stregua di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. P. P.Q.M