Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38721/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANZARO, in data 23/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina; erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p..

Con memoria depositata ritualmente in cancelleria la difesa contestava la preliminare valutazione di inammissibilità ed insisteva in entrambi i motivi osservando, quanto al primo, che la corte di appello aveva proceduto ad una valutazione parziale del materiale probatorio e, in relazione al secondo, che l'aggressione non aveva procurato alcuna grave lesione così che doveva concedersi l'invocata attenuante.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la corte di appello ha inequivocabilmente spiegato come la violenza venne posta in essere al fine di assicurarsi il profitto e comunque per garantirsi l'impunità così che certamente sussiste la rapina contestata.

In relazione al secondo motivo il ricorso reitera doglianze già devolute alla corte di appello e da questa respinte posto che la natura pluri offensiva della rapina esclude che l'attenuante possa essere concessa solo in ragione dell'entità della somma sottratta dovendosi fare riferimento anche ai danni fisici procurato nel caso di specie non di speciale tenuità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] lek ià 4111n i [OSCURATO:PERSONA];terrté

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di CATANZARO, in data 23/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina; erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.. Con memoria depositata ritualmente in cancelleria la difesa contestava la preliminare valutazione di inammissibilità ed insisteva in entrambi i motivi osservando, quanto al primo, che la corte di appello aveva proceduto ad una valutazione parziale del materiale probatorio e, in relazione al secondo, che l'aggressione non aveva procurato alcuna grave lesione così che doveva concedersi l'invocata attenuante. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello ha inequivocabilmente spiegato come la violenza venne posta in essere al fine di assicurarsi il profitto e comunque per garantirsi l'impunità così che certamente sussiste la rapina contestata. In relazione al secondo motivo il ricorso reitera doglianze già devolute alla corte di appello e da questa respinte posto che la natura pluri offensiva della rapina esclude che l'attenuante possa essere concessa solo in ragione dell'entità della somma sottratta dovendosi fare riferimento anche ai danni fisici procurato nel caso di specie non di speciale tenuità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] lek ià 4111n i [OSCURATO:PERSONA];terrté
Sentenza Cassazione n. 38721/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris