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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34355/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' per entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 aorile 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il primo per i reati di ricettazione e commercio di medicinali ad affetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente, il secondo per il reato di illecita importazione e commercializzazione di medicinali ad effetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod proc pen e violazione di legge per inosservanza ed erronea r / applicazione dell'art. 648 cod pen e in relazione alla fattipecie 'atie-rtutata di cui all'art. 648, comma 2, cod pen.

La sentenza dei giudici di appello non aveva fornito adeguata risposta agli elementi di palese contraddittorietà e illogicità evidenziati nei motivi di impugnazione in riferimento alla apodittica esclusione della liceità dell'acquisto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in Moldavia ove l'acquisto era lecito, con conseguente esclusione del reato presupposto.

Era altresì apodittica la motivazione con la quale la Corte aveva concluso per la consapevolezza circa la irregolarità dell'acquisto.

In ogni caso, escluso l'acquisto effettuato in Moldavia, il reato presupposto avrebbe riguardato un modesto quantitativo che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 648, secondo comma, erroneamente escluso dai giudici di merito.

4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a due motivi.

Con il primo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b).

La Corte territoriale non aveva tenuto in alcuna consiederazione il fatto, pacifico, che i farmaci avessero uno scarsissimo effetto dopante, argomentando che l'imputato aveva la volontà di conseguire quell'effetto, senza invece considerare l'impossibilità della condotta.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e l'atteggiamento confessorio.

5. Il [;irocuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1 Il motivo proposto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che riporta le dichiarazioni confessorie dell'imputato, secondo cui le sostanze, dopo un primo momento, erano state ripetutamente acquistate non già dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], ma da un" fornitore di nome Vlad che parlava solo moldavo o russo", che " aveva espresso la necessità che le sostanze venissero spedite per ragioni di sicurezza perchè in dogana erano aumentati i controlli".

E' dunque evidente che l'acquisto, così come descritto dallo stesso imputato, è stato effettuato attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376), integrando così pienamente la fattispecie incriminatrice.

La motivazione„ inoltre, è pienamente rispettosa dei principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poichè la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez.

U, n. 3087 del 29/11/2005, Rv. 232558 - 01, Sez. 3 - n. 26289 del 14/05/2019, Rv. 276083 - 01 ).

Quanto esposto assorbe la doglianza circa la reclamata speciale tenuità della fattispecie, riferita solo agli acquisti per l'importo di 130 euro effettuati da tale [OSCURATO:PERSONA], posto che la condotta illecita ricomprende anche il commercio intrapreso con il predetto fornitore moldavo.

2. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1 Quanto al motivo inerente alla inoffensività della condotta in quanto sarebbe stato dimostrato che i farmaci non avevano efficacia dopante, va rilevato che costituisce presupposto per l'integrazione dei reati previsti dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 la natura dopante delle sostanze, desunta dall'inclusione all'interno delle classi previste dall'art. 2 della medesima legge, senza che abbia rilevanza alcuna la concreta efficacia dopante della sostanza illecita immessa in commercio (cfr, in merito, Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 , Rv. 237035 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 36700 del 27/03/2014, Rv. 260330 - 01). 2.2 Relativamente, poi, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale offre plurime, coerenti ed esaustive motivazioni, totalmente immuni da censure, evidenziando l'assenza di elementi positivi cui ancorare il beneficio e facendo riferimento, al contrario, a plurimi elementi negativi quali la rilevante consistenza della attività delittuosa, la persistenza nella condotta illecita a seguito del primo sequestro effettuato dalla PG, l'irrilevante apporto della collaborazione, avendo l'imputato ammesso ciò che era evidente, le modalità del fatto, commesso attraverso l'uso di un cellulare intestato ad una cittadina russa e l'intermediazione di una connazionale.

Si tratta, come detto, di motivazione esauriente e pienamente rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv . 270986 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01).

3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 aorile 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il primo per i reati di ricettazione e commercio di medicinali ad affetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente, il secondo per il reato di illecita importazione e commercializzazione di medicinali ad effetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod proc pen e violazione di legge per inosservanza ed erronea r / applicazione dell'art. 648 cod pen e in relazione alla fattipecie 'atie-rtutata di cui all'art. 648, comma 2, cod pen. La sentenza dei giudici di appello non aveva fornito adeguata risposta agli elementi di palese contraddittorietà e illogicità evidenziati nei motivi di impugnazione in riferimento alla apodittica esclusione della liceità dell'acquisto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in Moldavia ove l'acquisto era lecito, con conseguente esclusione del reato presupposto. Era altresì apodittica la motivazione con la quale la Corte aveva concluso per la consapevolezza circa la irregolarità dell'acquisto. In ogni caso, escluso l'acquisto effettuato in Moldavia, il reato presupposto avrebbe riguardato un modesto quantitativo che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 648, secondo comma, erroneamente escluso dai giudici di merito. 4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a due motivi. Con il primo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b). La Corte territoriale non aveva tenuto in alcuna consiederazione il fatto, pacifico, che i farmaci avessero uno scarsissimo effetto dopante, argomentando che l'imputato aveva la volontà di conseguire quell'effetto, senza invece considerare l'impossibilità della condotta. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato e l'atteggiamento confessorio. 5. Il [;irocuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1 Il motivo proposto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che riporta le dichiarazioni confessorie dell'imputato, secondo cui le sostanze, dopo un primo momento, erano state ripetutamente acquistate non già dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], ma da un" fornitore di nome Vlad che parlava solo moldavo o russo", che " aveva espresso la necessità che le sostanze venissero spedite per ragioni di sicurezza perchè in dogana erano aumentati i controlli". E' dunque evidente che l'acquisto, così come descritto dallo stesso imputato, è stato effettuato attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376), integrando così pienamente la fattispecie incriminatrice. La motivazione„ inoltre, è pienamente rispettosa dei principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poichè la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. U, n. 3087 del 29/11/2005, Rv. 232558 - 01, Sez. 3 - n. 26289 del 14/05/2019, Rv. 276083 - 01 ). Quanto esposto assorbe la doglianza circa la reclamata speciale tenuità della fattispecie, riferita solo agli acquisti per l'importo di 130 euro effettuati da tale [OSCURATO:PERSONA], posto che la condotta illecita ricomprende anche il commercio intrapreso con il predetto fornitore moldavo. 2. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1 Quanto al motivo inerente alla inoffensività della condotta in quanto sarebbe stato dimostrato che i farmaci non avevano efficacia dopante, va rilevato che costituisce presupposto per l'integrazione dei reati previsti dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 la natura dopante delle sostanze, desunta dall'inclusione all'interno delle classi previste dall'art. 2 della medesima legge, senza che abbia rilevanza alcuna la concreta efficacia dopante della sostanza illecita immessa in commercio (cfr, in merito, Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 , Rv. 237035 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 36700 del 27/03/2014, Rv. 260330 - 01). 2.2 Relativamente, poi, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale offre plurime, coerenti ed esaustive motivazioni, totalmente immuni da censure, evidenziando l'assenza di elementi positivi cui ancorare il beneficio e facendo riferimento, al contrario, a plurimi elementi negativi quali la rilevante consistenza della attività delittuosa, la persistenza nella condotta illecita a seguito del primo sequestro effettuato dalla PG, l'irrilevante apporto della collaborazione, avendo l'imputato ammesso ciò che era evidente, le modalità del fatto, commesso attraverso l'uso di un cellulare intestato ad una cittadina russa e l'intermediazione di una connazionale. Si tratta, come detto, di motivazione esauriente e pienamente rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv . 270986 - 01;Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 34355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris