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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22135/2026

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/12/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata respinta l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsone del Magistratodi sorveglianza di Vercelli , in data 5 novembre 20251.

Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata respinta l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsone del Magistratodi sorveglianza di Vercelli , in data 5 novembre 20251. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente