CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16836-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 1987/25/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 26/4/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 -tenutasi in modalità da rem oto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza n. 317/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2015 emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, 1 comma c.p.c. ed avendo il Comune ricorrente corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicendafattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 1-7 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del fatto , sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorsodi seguito illustrati; 2.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia «contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» avendo in motivazione la [OSCURATO:PERSONA] affermato che «l’impugnazione non è meritevoledi accoglimento» per poi accogliere l’appello della società contribuente; 2.2. la censura va respinta; 2.3. il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia e quanto dichiarato in motivazione, laddove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione; 2.4. nella specie, il chiaro tenore testuale della motivazione del provvedimento impugnato non consente alcun dubbio circa l'intenzione del Collegio che ha emesso la sentenza di accogliere l’appello, evidenziandosi, dunque, la correttezza del dispositivo, laddove si accoglie l’impugnazione, mentre l’affermazione, contenuta in motivazione, del rigetto del gravame è frutto di un evidente lapsus calamie non ha inciso sulla sostanza del convincimento della [OSCURATO:PERSONA]; 3.1. con il secondo motivo l’Ente locale denuncia «omessa motivazione di un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune resistente, inerente la ... tesi della parte ricorrente di considerare l’attività esercitata industriale, svolgendo essa non una attività di produzione di beni, ma mera attività di servizi, così che i rifiuti prodotti sarebbero speciali non assimilabili a quelli urbani», sostenendo, al contrario, il Comune che la società contribuente operava nel settore dello smaltimento e nel riciclo di materiali ferrosi senza produzione di ferro, attività che esulava dunque dal «processo di produzione industriale»; 3.2. la censura è inammissibile, giacché non coglie la ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha accolto il gravame sul diverso rilievo che i rifiuti prodotti dalla contribuente non dovevano «essere ritenuti pericolosi e quindi assimilati ai rifiuti urbani» atteso che «le sostanze assimilabili sono espressamente elencate nella normativa vigente e fra queste non sono inclusi i residuidi lavorazione ed i rottami ferrosi»; 4.1. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione di norme di diritto (art. 184 D.Lgs. n. 152/2006) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che i rifiuti in questione («metalli»), di provenienza industriale, non potessero ritenersi ope legis assimilati a quelli urbani non essendo espressamente indicati «nella normativa vigente», avendo al contrario il Comune approvato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.5.1998 con cui era stata prevista l’assimilazione ai rifiuti urbani anchedelle «sostanze ferrose»; 4.2. la doglianza va parimenti disattesa; 3.4. va premesso che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subìto nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014; 4.4. con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'Imu (Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della Tasi (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della Tari (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali; 4.5. la Tari, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del «chi inquina paga», di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14); 4.6. la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria; 4.7. questa Corte ha più volte già ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019); 4.8. in materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente» (cfr. Cass. n. 18022 del 2013; n. 14541 del 2015; n. 1963 e n. 11451 del 2018; n. 26183 del 2019); 4.9. si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta; 4.10. va pertanto ribadito che tale tassa, e quindi anche la TARI, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui «sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione» (cfr. Cass. n. 21508 del 2005); 4.11. posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; 4.12. venendo al tributo di cui si controverte, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641; 4.13. anche la TARI, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (cfr. in tema di TARSU Corte cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018); 4.14. va poi certamente estesa alla TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui «il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso.....» (cfr. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019); 4.15. tale orientamento si pone in linea con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (cfr. Cass. n.n. 4766 e 17703 del 2004, 1759 del 2009, 775 del 2011, 1635 del 2015, 10787 del 2016, 21250 del 2017 e 13395 del 2018); 4.16. va pertanto ribadito che in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni perbeneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019); 4.17.a seguire, va osservato che per rifiuti speciali si intendono tutti quei rifiuti che si formano in locali ed aree dove vengono svolte attività economiche, mentre i rifiuti urbani sono quelli che provengono, di regola, dalle abitazioni civili ed i rifiuti tossici e nocivi sono individuati dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; 4.18. nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, ciò perché vi è il divieto di conferire al servizio pubblico di raccolta queste categorie di rifiuti; 4.19. non sempre però i locali o le aree dove si producono rifiuti speciali sono intassabili, perché alcune specie di tali rifiuti sono assimilati a quelli urbani ope legis ovvero con delibera comunale, quindi, potendo essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, i luoghi dove essi vengono prodotti sono assoggettati a tassazione, anche se il produttore provvede in proprio al loro smaltimento; 4.20. questa Corte ha già statuito che per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128, che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146, è venuta meno l'assimilazione ope legisai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 4.21. con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (cfr. Cass. n. 21342 del 2008; Cass n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g); 4.22. il d.lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc.), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b e comma 3, lett. e); d) i comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonché "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"; la privativa suddetta "non si applica (....) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati" (dal 1 gennaio 2003, "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7); 4.23. l'art. 49 dello stesso decreto ha istituito la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (usualmente denominata TIA, «tariffa di igiene ambientale»), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua detta attività» (comma 14); 4.24. dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati e che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2) ( cfr. Cass.n. 9731 del 2015); 4.25. l’art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, istitutiva della nuova tassa sui rifiuti (Tari), ha introdotto, infine, una nuova disciplina del potere di assimilazione dei rifiuti solidi speciali ai rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni (cosiddetti rifiuti domestici), prevedendo che «nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente,rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori dirifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione dellaTARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità dirifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»; 4.26. occorre dunque verificare se, ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sia sufficiente un criterio qualitativo, e quindi la mera riconducibilità del rifiuto ad una delle tipologie di cui alla deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, o sia necessario combinare tale criterio con quello quantitativo, che renda almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta; 4.27. tale verifica ha una evidente ricaduta sulla legittimità o meno di quelle disposizioni dei regolamenti comunali che prevedono l'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativo; 4.28. come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11035/2019) ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative, ed in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene; 4.29. la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va inoltre disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, al che consegue l'applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (previgente), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare; 4.30. ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b), D.Llgs. n. 152/2006 (vigente ratione temporis), sono peraltro considerati rifiuti urbani «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (che riguarda i rifiuti domestici), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)», ovvero quei rifiuti, che, in realtà, non sono urbani all’origine ma diventano ad essi assimilati qualora rientrino nei criteri qualitativi e quali- quantitativi per l’assimilazione fissati dallo Stato [art. 195, comma 2, lett. e)], e vengano, poi, dichiarati, in concreto, assimilati, tramite regolamenti comunali che, sulla base di questi criteri, ne determinino quantità e qualità [art. 198, comma 2, lett. g)]; 4.31. per quanto attiene alla disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Dlgs n. 152 del 2006 (vigente ratione temporis) non ha introdotto modifiche rispetto all’abrogato Dlgs. 22 del 1997 in merito alla struttura dell’assimilazione, che rimane individuata nel modo seguente: 1- e nunciazione di legge dell’esistenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 2 - decreto ministeriale sui criteri di assimilazione; 3 - concreta individuazione nel Regolamento comunale delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati; 4.32. l’articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto-legge n. 208/2008 prevede, infatti, che «nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: … b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997» ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, non essendo stato emanato il regolamento ministeriale di cui all’art. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006; 4.33. occorre quindi fare riferimento alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del d.p.r. 915/1982 (Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti), che prevede, al punto 1.1 (Criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani) che i rifiuti «possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica per urbani se rispettano le seguenti condizioni: a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: ... manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili»; 4.34. il Comune ricorrente afferma che con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 1998, erano state assimilate alcune tipologie di rifiuti, tra cui le «sostanze ferrose», omettendo tuttavia di riprodurre in parte qua o di allegare al ricorso il regolamento in questione ai fine della verifica, da parte della Corte, delle sue argomentazioni difensive, con conseguente violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c.; 4.35. ne consegue che va in ogni caso esente da censure il giudizio espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato inserimento tra i rifiuti non pericolosi (indicati come «ordinari»), e dunque assimilabili ai rifiuti urbani, dei rifiuti (metalli) prodotti dalla contribuente, considerato peraltro che tra le sostanze ferrose non sono necessariamente ricompresi i residui metallici; 4.36. in mancanza di prova circa lo specifico inserimento di suddetti rifiuti nel [OSCURATO:PERSONA] di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, deve ritenersi quindi insussistente il presupposto per l’imposizione tributaria (TARI) applicata dal Comune alla società contribuente; 5.1. con il quarto motivo il Comune denuncia omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] circa l’omesso assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere della prova relativo all’intervenuto smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti dalla medesima, come già evidenziato dal Giudice di prime cure; 5.2. va osservato che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale è onere dell’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. nn. 12979/2019, 21250/2017, 5377/2012); 5.3. il fatto che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta, dunque, che tali categorie di rifiuti fossero, di per sé, esenti dalla TIA poiché ad esse si applicava la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal Decreto Legislativo n. 152/2006, in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto dal. Decreto Legislativo n. 507/1993, articolo 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati; 4.4. il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'articolo 62 del Decreto Legislativo n. 507/1993, è, invero, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, ed il relativo onere della prova incombe al contribuente (cfr. Cassazione, sentenza del 6 luglio 2012, n. 11351; Cassazione, sentenza del 2 settembre 2004, n. 17703); 4.5. una siffatta prova non risulta nella specie essere stata in alcun modo oggetto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], che ha omesso di verificare che le aree fossero state fatte oggetto di denuncia ai fini della TARI e che la contribuente avesse provato di aver affidato, negli anni oggetto dell'accertamento, i rifiuti speciali ad imprese specializzate per il loro smaltimento e recupero; 5. il ricorso va quindi accolto limitatamente al quarto motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, cu