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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 27686/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1237del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 36 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in forza di procura speciale parte integrante del presente ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in 20121 Milano, [OSCURATO:PERSONA]

10. Per comunicazioni e notificazioni si indicano: PEC eleonora.olivieri @ milano.pecavvocati.it e marco.napoli @ milano.pecavvocati.it, nonché telefax n. 0276000049.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del Presidente, pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo stesso elettivamente e fisicamente domiciliata in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] n° 174 come da procura allegata al presente atto, domicilio digitale come PEC massimo.scisciot @ cert.regione.piemonte.it, [OSCURATO:TELEFONO].

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in persona dei procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata con atto separato [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c. daniele.discepolo @ milano.pecavvocati.it Barrile del Foro di Roma (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in (00198) Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22 controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 722 depositata il 21 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La regione [OSCURATO:PERSONA], dopo aver concesso con determina n° 727 del 26 settembre 2007 un contributo in conto capitale di euro 730 mila, ai sensi della legge della regione [OSCURATO:PERSONA] n° 4/2000, per la realizzazione del “[OSCURATO:PERSONA]Turistico del [OSCURATO:PERSONA] di Sopra e [OSCURATO:PERSONA]” nei comuni di Stroppiana (VC) e Pezzana (VC) in località ex [OSCURATO:PERSONA] 31 bis , in favore della Associazione sportiva dilettantistica (ASD) [OSCURATO:PERSONA], con successiva determina n° 77 del 23 marzo 2017 glielo revocava a causa dell’inadempimento nella realizzazione del progetto finanziato, intimando la restituzione della somma rivalutata.

Il tribunale di Torino, adito dalla ASDonde ottenere l’accertamento dell’illegittimità della revoca, rigettava la domanda sul rilievo che la beneficiaria non aveva solo l’obbligo di completare il progetto (come sostenuto da parte attrice), ma anche di avviare l’attività entro un determinato termine e che tale avviamento era mancato. 2.-Tale conclusione era condivisa anche dalla Corte d’appello della medesima città, che con la sentenza menzionata in intestazione confermava la decisione del primo giudice.

Per quello che qui ancora rileva, osservava il secondo giudice che il progetto finanziato non era limitato alla ristrutturazione degli immobili, giacché il restauro del mulino era solo una delle attività da svolgere, unitamente ad altre opere ed iniziative non realizzate.

Infatti, dal verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2016 risultava che due magazzini si trovavano in evidente stato di degrado; che le partizioni interne degli immobili erano difformi da quelle previste in progetto; che sedie ed attrezzature da cucina giacevano accatastate ed apparentemente inutilizzate; che vi erano ambienti vuoti ed incompleti; che l’intera struttura era priva di infissi. 3.- Ricorre per cassazione l’ ASD affidando il gravame ad un unico mezzo.

Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] B, fideiussore della ASD, ha depositato controricorso col quale aderisce alle conclusioni del ricorrente.

È invece rimasta intimata l’altra parte del processo di merito, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] (Ente strumentale della Regione, gestore dei contributi), nonostante la regolare notificazione del ricorso.

Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria ex art. 380 - bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo la ricorrente deduce che la delibera di revoca del contributo era fondata sul rilievo della difformità dell’intervento rispetto al progetto di recupero e risanamento del sito, mentre la Corte d’appello l’avrebbe ritenuta legittima in base ad una motivazione diversa, ossia a causa del mancato avvio dell’attività recettiva: donde una inammissibile integrazione del provvedimento amministrativo da parte della Corte territoriale, in contrasto non solo con la motivazione della delibera, ma anche con tutti i documenti in atti.

Da qui la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 34 cod. proc. amm., denunciati nella presente sede ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ. 5.-Il mezzo è infondato.

Nell’ipotesi di revoca di contributi pubblici – tra i quali sicuramente rientrano quelli attribuiti in base alla legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 4/2000 – il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo (sempreché la PA fondi la revoca sull’inadempimento del percettore, senza fare uso di poteri autoritativi), con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del Giudice ordinario (sul punto si veda, da ultimo, Cass.

Su, 18 gennaio 2024, n° 1946, con menzione di altri precedenti).

Ricorrendo tal caso, la cognizione del giudice ordinario non ha ad oggetto il provvedimento emesso dalla PA – nonostante l’emanazione di un provvedimento amministrativo nel quale generalmente si fa riferimento alla «revoca» della sovvenzione (a causa dell’inadempimento del privato) – bensì il rapporto giuridico che intercorre tra quest’ultima ed il percettore (Cass., sez. 1, 16 aprile 2004, n° 7241).

Ne deriva che non ha alcun rilievo la motivazione del provvedimento amministrativo, poiché il giudice ordinario (a differenza del giudice amministrativo) deve verificare se l’inadempimento – come dedotto dalla PA negli atti processuali (nella citazione, ma più frequentemente, nella comparsa di risposta) –sussiste o meno.

Il motivo in esame non tiene conto di tali principi, in quanto –come si è sopra visto – lamenta che la Corte abbia posto a fondamento della decisione una ragione diversa da quella espressa nella delibera di revoca, senza considerare che la PA era del tutto libera di argomentare la propria difesa processuale su ulteriori e diversi inadempimenti rispetto a quelli indicati nella delibera predetta, facendo così sorgere l’obbligo del giudice di pronunciarsi non sulle sole ragioni evidenziate nella delibera, ma anche su tutte quelle esposte nella comparsa di risposta del giudizio di merito.

Ne discende l’insussistenza di ogni violazione degli artt. 3 della legge n° 241/1990 e 112 cod. proc. civ., come pure dell’art. 34 del cod. proc. amm.

Da ultimo, giova solo aggiungere che il riferimento, contenuto nel motivo, all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ. non è minimamente argomentato.

6. – È poi il caso di aggiungere che con valutazione di merito la Corte di appelloha accertato che il progetto approvato e finanziato non si esauriva in una mera ristrutturazione edilizia ma implicava un quid plurisdi opere ed attività successive che la ricorrente si era astenuta dal realizzare. 7.- Alla soccombenza della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alle conclusioni della ricorrente con controricorso qualificabile come ricorso incidentale adesivo, segue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese del presente grado nei confronti della Regione resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 787 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente grado, che liquida in euro 10.000,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1237del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], con sede in Vercelli, [OSCURATO:PERSONA] 36 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in forza di procura speciale parte integrante del presente ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in 20121 Milano, [OSCURATO:PERSONA] 10. Per comunicazioni e notificazioni si indicano: PEC eleonora.olivieri @ milano.pecavvocati.it e marco.napoli @ milano.pecavvocati.it, nonché telefax n. 0276000049. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del Presidente, pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo stesso elettivamente e fisicamente domiciliata in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] n° 174 come da procura allegata al presente atto, domicilio digitale come PEC massimo.scisciot @ cert.regione.piemonte.it, [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in persona dei procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata con atto separato [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c. daniele.discepolo @ milano.pecavvocati.it Barrile del Foro di Roma (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in (00198) Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22 controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 722 depositata il 21 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La regione [OSCURATO:PERSONA], dopo aver concesso con determina n° 727 del 26 settembre 2007 un contributo in conto capitale di euro 730 mila, ai sensi della legge della regione [OSCURATO:PERSONA] n° 4/2000, per la realizzazione del “[OSCURATO:PERSONA]Turistico del [OSCURATO:PERSONA] di Sopra e [OSCURATO:PERSONA]” nei comuni di Stroppiana (VC) e Pezzana (VC) in località ex [OSCURATO:PERSONA] 31 bis , in favore della Associazione sportiva dilettantistica (ASD) [OSCURATO:PERSONA], con successiva determina n° 77 del 23 marzo 2017 glielo revocava a causa dell’inadempimento nella realizzazione del progetto finanziato, intimando la restituzione della somma rivalutata. Il tribunale di Torino, adito dalla ASDonde ottenere l’accertamento dell’illegittimità della revoca, rigettava la domanda sul rilievo che la beneficiaria non aveva solo l’obbligo di completare il progetto (come sostenuto da parte attrice), ma anche di avviare l’attività entro un determinato termine e che tale avviamento era mancato. 2.-Tale conclusione era condivisa anche dalla Corte d’appello della medesima città, che con la sentenza menzionata in intestazione confermava la decisione del primo giudice. Per quello che qui ancora rileva, osservava il secondo giudice che il progetto finanziato non era limitato alla ristrutturazione degli immobili, giacché il restauro del mulino era solo una delle attività da svolgere, unitamente ad altre opere ed iniziative non realizzate. Infatti, dal verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2016 risultava che due magazzini si trovavano in evidente stato di degrado; che le partizioni interne degli immobili erano difformi da quelle previste in progetto; che sedie ed attrezzature da cucina giacevano accatastate ed apparentemente inutilizzate; che vi erano ambienti vuoti ed incompleti; che l’intera struttura era priva di infissi. 3.- Ricorre per cassazione l’ ASD affidando il gravame ad un unico mezzo. Resiste la Regione [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] B, fideiussore della ASD, ha depositato controricorso col quale aderisce alle conclusioni del ricorrente. È invece rimasta intimata l’altra parte del processo di merito, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] (Ente strumentale della Regione, gestore dei contributi), nonostante la regolare notificazione del ricorso. Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria ex art. 380 - bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo ed unico motivo la ricorrente deduce che la delibera di revoca del contributo era fondata sul rilievo della difformità dell’intervento rispetto al progetto di recupero e risanamento del sito, mentre la Corte d’appello l’avrebbe ritenuta legittima in base ad una motivazione diversa, ossia a causa del mancato avvio dell’attività recettiva: donde una inammissibile integrazione del provvedimento amministrativo da parte della Corte territoriale, in contrasto non solo con la motivazione della delibera, ma anche con tutti i documenti in atti. Da qui la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 34 cod. proc. amm., denunciati nella presente sede ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ. 5.-Il mezzo è infondato. Nell’ipotesi di revoca di contributi pubblici – tra i quali sicuramente rientrano quelli attribuiti in base alla legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 4/2000 – il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo (sempreché la PA fondi la revoca sull’inadempimento del percettore, senza fare uso di poteri autoritativi), con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del Giudice ordinario (sul punto si veda, da ultimo, Cass. Su, 18 gennaio 2024, n° 1946, con menzione di altri precedenti). Ricorrendo tal caso, la cognizione del giudice ordinario non ha ad oggetto il provvedimento emesso dalla PA – nonostante l’emanazione di un provvedimento amministrativo nel quale generalmente si fa riferimento alla «revoca» della sovvenzione (a causa dell’inadempimento del privato) – bensì il rapporto giuridico che intercorre tra quest’ultima ed il percettore (Cass., sez. 1, 16 aprile 2004, n° 7241). Ne deriva che non ha alcun rilievo la motivazione del provvedimento amministrativo, poiché il giudice ordinario (a differenza del giudice amministrativo) deve verificare se l’inadempimento – come dedotto dalla PA negli atti processuali (nella citazione, ma più frequentemente, nella comparsa di risposta) –sussiste o meno. Il motivo in esame non tiene conto di tali principi, in quanto –come si è sopra visto – lamenta che la Corte abbia posto a fondamento della decisione una ragione diversa da quella espressa nella delibera di revoca, senza considerare che la PA era del tutto libera di argomentare la propria difesa processuale su ulteriori e diversi inadempimenti rispetto a quelli indicati nella delibera predetta, facendo così sorgere l’obbligo del giudice di pronunciarsi non sulle sole ragioni evidenziate nella delibera, ma anche su tutte quelle esposte nella comparsa di risposta del giudizio di merito. Ne discende l’insussistenza di ogni violazione degli artt. 3 della legge n° 241/1990 e 112 cod. proc. civ., come pure dell’art. 34 del cod. proc. amm. Da ultimo, giova solo aggiungere che il riferimento, contenuto nel motivo, all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ. non è minimamente argomentato. 6. – È poi il caso di aggiungere che con valutazione di merito la Corte di appelloha accertato che il progetto approvato e finanziato non si esauriva in una mera ristrutturazione edilizia ma implicava un quid plurisdi opere ed attività successive che la ricorrente si era astenuta dal realizzare. 7.- Alla soccombenza della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alle conclusioni della ricorrente con controricorso qualificabile come ricorso incidentale adesivo, segue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese del presente grado nei confronti della Regione resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 787 mila) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente grado, che liquida in euro 10.000,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002
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