CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 05726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 22.1.2018 del Tribunale di Teramo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi undici di reclusione e 400 euro di multa in relazione al reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso in cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 56 della legge n. 689 del 1981 ed al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, nonché omessa motivazione sul punto. L'istanza era espressamente contenuta nell'atto di appello ed era stata rappresentata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, sicchè andava motivata specificamente la decisione di rigettare l'ammissione al beneficio. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza. 3.1. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte nelle quali, opponendosi alla richiesta del PG, ritenuta non conferente al quesito difensivo, chiede che sia accolto il ricorso proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente aveva effettivamente formulato, nell'atto di appello, un motivo specifico, benchè sintetico, dedicato a contestare la mancata ammissione a sostituire la pena con la sanzione della libertà controllata, ragionando in termini di necessità di evitare, grazie alla sanzione sostitutiva, gli effetti desocializzanti e criminogeni della pena detentiva e consentire un più agevole percorso di reinserimento sociale. La Corte d'Appello, nonostante tale specifica devoluzione del punto e della questione giuridica, non ha fornito risposta alle ragioni dell'imputato, chiudendo la motivazione della propria pronuncia di conferma della sentenza di primo grado con una generica frase che ha ritenuto "superata" ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, in proposito, come una recente decisione delle Sezioni Unite abbia affermato che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se, nell'atto di appello, non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, G., Rv. 269125). Specularmente, dunque, sussiste l'obbligo di prendere in considerazione lo specifico motivo espressamente dedotto e di darvi risposta, pur quando sia stato sinteticamente proposto. In ossequio anche alla ratio della citata decisione delle Sezioni Unite, la Corte d'Appello doveva, pertanto, esprimersi in merito alla richiesta di sostituzione della sanzione inflitta con quella della libertà controllata. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c, ultima parte, cod. proc. rien., alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena U7 e) -1 4 - e CORTE DI