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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18758/2026

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iata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 922/2024depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], Tania RitaDe Fusco e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi alNumero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di sentire accertare edichiarare l’occupazione illegittima dell’immobile sito in Racale nella viaMartiri di Marcinelle n. 9, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], giàconcesso in locazione alla società e, per l’effetto, condannare la stessa alpagamento, a titolo di indennità di occupazione, della somma di €83.250,00 (€ 750,00 x n. 111 mesi, ossia del corrispettivo a suo tempocontrattualmente pattuito a titolo di canone mensile moltiplicato per lemensilità conseguenti al mancato rilascio dal recesso nell’aprile 2011 algiugno 2020) ovvero della somma maggiore o minore, oltre interessi dimora dalle singole scadenze fino all’integrale soddisfo.A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti deducevano di averstipulato in data 01.07.2008 un contratto di locazione, per una durataminima di nove anni, con [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale avevano concessoin locazione un’area di 30 mq dell’immobile di loro proprietà sito inRacale, al canone annuo di € 9.000,00.

Deducevano altresì che Telecoms.p.a. aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto conraccomandata A.R. del 23.09.2010, ma aveva continuato ad occupare illastrico di proprietà dei ricorrenti, non avendo provveduto ad eliminare –nonostante i numerosi solleciti – l’impianto di telecomunicazione inproprietà della società medesima, in tal modo anche provocando dannialla stessa struttura muraria.Si costituiva, resistendo, [OSCURATO:SOCIETA]2.

Con sentenza n. 2742/2023 il Tribunale di Lecce rigettava ilricorso ex art. 447-bis c.p.c., condannando i ricorrenti alla rifusione dellespese processuali.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Con sentenza n. 922/2024 la Corte d’Appello di Lecce rigettava ilgravame.Numero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/20264.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resta intimata [OSCURATO:SOCIETA]., come pure le altre parti indicate inepigrafe.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1590, 1591 e 1218 c.c.,in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Cortedi Appello di Lecce omesso di valutare la configurabilità o meno delrilascio dell’immobile in relazione alla sussistenza dei danni cagionatidalla condotta illecita della TIM.2.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in riferimentoall’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello diLecce omesso di valutare la sussistenza di clausole vessatorie all’internodel contratto di locazione commerciale preesistente tra le parti.3.

Con il terzo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento all’art.360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Lecceomesso di valutare le prove documentali offerte nel corso del giudizio.4.

Rileva il Collegio in via pregiudiziale che: -) nel ricorso si dichiarache l’impugnata sentenza n. 922/2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, èstata notificata il 18 dicembre 2024; -) che il ricorso è stato notificato il14 febbraio 2025; -) che della notifica della sentenza il ricorrente non dàprova, giacché non produce nel fascicolo telematico la relata di notificacon la relativa attestazione di conformità.Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso perNumero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di averericevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, neitermini indicati dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autenticadella sentenza, priva però della relazione di notificazione e di taledocumentazione non abbia effettuato la produzione neppure la partecontroricorrente (cfr., tra le altre, Cass., n. 19695/2019, Rv. 654987-01).D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quellaevenienza – nota come c.d.

“prova di resistenza” – idonea a precluderela declaratoria di improcedibilità.

Evenienza, questa, da ritenereintegrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata,dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazionedella sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data dipubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella dellanotificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dellostesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa,di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del depositodel ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cuiall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).

Nell’ipotesi che occupa, infatti,la notificazione del ricorso è avvenuta il 14 febbraio 2025, e, dunque,oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza,risalendo essa al 2 dicembre 2024.Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che ilcontroricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio de quorisulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla noncontestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez.

Lav., sent. 12febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775- 01).Numero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026Infine, pare utile ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art.369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguente al mancatotempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in basea quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024,Patricolo e altri c.

Italia, “non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU,poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare ilrapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione,che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge edinterviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alladelibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimentoidoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale” (Cass., 16settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.6.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 922/2024depositata il 02/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], Tania RitaDe Fusco e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi alNumero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al fine di sentire accertare edichiarare l’occupazione illegittima dell’immobile sito in Racale nella viaMartiri di Marcinelle n. 9, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], giàconcesso in locazione alla società e, per l’effetto, condannare la stessa alpagamento, a titolo di indennità di occupazione, della somma di €83.250,00 (€ 750,00 x n. 111 mesi, ossia del corrispettivo a suo tempocontrattualmente pattuito a titolo di canone mensile moltiplicato per lemensilità conseguenti al mancato rilascio dal recesso nell’aprile 2011 algiugno 2020) ovvero della somma maggiore o minore, oltre interessi dimora dalle singole scadenze fino all’integrale soddisfo.A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti deducevano di averstipulato in data 01.07.2008 un contratto di locazione, per una durataminima di nove anni, con [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale avevano concessoin locazione un’area di 30 mq dell’immobile di loro proprietà sito inRacale, al canone annuo di € 9.000,00. Deducevano altresì che Telecoms.p.a. aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto conraccomandata A.R. del 23.09.2010, ma aveva continuato ad occupare illastrico di proprietà dei ricorrenti, non avendo provveduto ad eliminare –nonostante i numerosi solleciti – l’impianto di telecomunicazione inproprietà della società medesima, in tal modo anche provocando dannialla stessa struttura muraria.Si costituiva, resistendo, [OSCURATO:SOCIETA]2. Con sentenza n. 2742/2023 il Tribunale di Lecce rigettava ilricorso ex art. 447-bis c.p.c., condannando i ricorrenti alla rifusione dellespese processuali.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 922/2024 la Corte d’Appello di Lecce rigettava ilgravame.Numero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resta intimata [OSCURATO:SOCIETA]., come pure le altre parti indicate inepigrafe.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1590, 1591 e 1218 c.c.,in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Cortedi Appello di Lecce omesso di valutare la configurabilità o meno delrilascio dell’immobile in relazione alla sussistenza dei danni cagionatidalla condotta illecita della TIM.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in riferimentoall’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello diLecce omesso di valutare la sussistenza di clausole vessatorie all’internodel contratto di locazione commerciale preesistente tra le parti.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’impugnata sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento all’art.360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Lecceomesso di valutare le prove documentali offerte nel corso del giudizio.4. Rileva il Collegio in via pregiudiziale che: -) nel ricorso si dichiarache l’impugnata sentenza n. 922/2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, èstata notificata il 18 dicembre 2024; -) che il ricorso è stato notificato il14 febbraio 2025; -) che della notifica della sentenza il ricorrente non dàprova, giacché non produce nel fascicolo telematico la relata di notificacon la relativa attestazione di conformità.Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso perNumero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di averericevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, neitermini indicati dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autenticadella sentenza, priva però della relazione di notificazione e di taledocumentazione non abbia effettuato la produzione neppure la partecontroricorrente (cfr., tra le altre, Cass., n. 19695/2019, Rv. 654987-01).D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quellaevenienza – nota come c.d. “prova di resistenza” – idonea a precluderela declaratoria di improcedibilità. Evenienza, questa, da ritenereintegrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata,dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazionedella sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data dipubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella dellanotificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dellostesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa,di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del depositodel ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cuiall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01). Nell’ipotesi che occupa, infatti,la notificazione del ricorso è avvenuta il 14 febbraio 2025, e, dunque,oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza,risalendo essa al 2 dicembre 2024.Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che ilcontroricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio de quorisulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla noncontestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez. Lav., sent. 12febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775- 01).Numero registro generale 4449/2025Numero sezionale 1261/2026Numero di raccolta generale 18758/2026Data pubblicazione 09/06/2026Infine, pare utile ribadire che “l’improcedibilità del ricorso ex art.369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguente al mancatotempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in basea quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024,Patricolo e altri c. Italia, “non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU,poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare ilrapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione,che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge edinterviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alladelibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimentoidoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale” (Cass., 16settembre 2024, n. 24724, Rv. 672216-01).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.6. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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