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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34438/2026

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di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla pena da ridurre a mesi tre di arresto;rigetto del ricorso nel resto;letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice monocratico delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato, con il ritoabbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 10, comma 2,decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18aprile 2017, n. 48, per non aver ottemperato al divieto di accesso di specifichearee urbane del Comune di Maddaloni, emesso dal Questore di Caserta in data 24gennaio 2022, ritualmente notificatogli il 28 gennaio 2022, reato commesso inMaddaloni il 7 febbraio 2022.2.

L’imputato eccepisce la violazione di legge per illegittimità delprovvedimento adottato dal Questore, in ordine all’assenza di motivazione delpericolo per la sicurezza (primo motivo) e per l’entità della riduzione della pena inseguito al giudizio abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosidi contravvenzione (secondo motivo).

Nella memoria di replica alla requisitoria alProcuratore generale il ricorrente ribadisce le ragioni espresse con il primo motivoe richiama la giurisprudenza in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.L’art. 10, comma 2, prima parte, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce che, nelcaso di reiterazione delle condotte indicate dall’art. 9, comma 1 (impedimentodell’accesso e della fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie,aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, edelle relative pertinenze) e comma 2 (condotte sanzionate dagli art. 688 e 726cod. pen., 29 d.lgs. n. 114 del 1998, 7, comma 15-bis, cod. strada, d.lgs. n. 285del 1992, 1-sexies d.l. n. 28 del 2003, conv. con mod. dalla legge n. 88 del 2003),«qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», ilquestore può vietare al trasgressore, con provvedimento motivato, di accedere,per un periodo non superiore a dodici mesi, a una o più delle aree in questione,«espressamente specificate nel provvedimento», individuando modalitàapplicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro deldestinatario.

L’inosservanza del divieto è punita con l’arresto da sei mesi a unanno.La norma va interpretata alla stregua dei criteri indicati dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 47 del 24 gennaio 2024 che, nel rigettare la questione dicostituzionalità, ha tracciato delle linee orientative imprescindibili ai fini dellarelativa applicazione, che si possono così sintetizzare: a) il presupposto del divietodi accesso è la «reiterazione delle condotte» previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9,unitamente alla sussistenza di un possibile «pericolo per la sicurezza»; b) taletermine può, e deve, essere inteso in un senso più ristretto e coerente con lanatura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciutaall’istituto in discussione e, al tempo stesso, in linea con il dettato costituzionale,nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività alriparo da condotte criminose; c) non basta, dunque, che la presenza del soggettopossa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario chela condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati perché nonsi tratta di una misura di allontanamento di “oziosi e vagabondi”, come pure si eraaffermato nell’ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione deld.l. n. 14 del 2017; d) d’altra parte, è necessario formulare un pronostico suquanto è ben possibile che avvenga in futuro, mentre è escluso che il legislatoreconsenta la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramentecongetturali; e) la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezzaemerga «dalla condotta tenuta», non, dunque, dalla sola personalità dell’agente,desunta ad esempio dai precedenti penali.

Pertanto, il divieto di accesso puòessere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamenteindicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio,in ragione dell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molestomostrato nei loro confronti.Nelle sentenze di legittimità è evidente la piena condivisione di tali criteriinterpretativi, anche laddove non vi sia un espresso richiamo alla citata sentenzadella Corte costituzionale.In particolare, nella sentenza Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, DiTommaso, Rv. 289617 – 01, si è richiamata l’attenzione sulla necessità di unarigorosa motivazione sul concreto pericolo della sicurezza, mutuando gli approdigiurisprudenziali maturati a proposito del contiguo tema della contravvenzione alfoglio di via obbligatorio (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649– 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del05/11/2025, Lovati, non mass.; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto, nonmass.), anche pretendendo che il giudice, che non si può sostituire al questore,motivi non solo sul carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto,ma anche sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel casospecifico, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenzaimpugnata che ha dato atto che il prevenuto è autore di comportamenti checostituiscono pericolo per la sicurezza e che l'ordinanza è resa per evitare lareiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica inconsiderazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggianole loro autovetture e ha stigmatizzato che «non sono state in alcun modo chiaritele ragioni per cui tale flusso di conducenti, interessati al parcheggio nei pressi dellaclinica, avrebbe aggravato il pericolo per la sicurezza, in presenza di un soggettoche - per quanto abusivamente - sia dedito a regolare in qualche modo la sostadei veicoli».

Tale sentenza è stata seguita in termini conformi dalla più diffusasentenza Sez. 3, n. 30545 del 08/07/2026, Geraci, non mass., e sostanzialmenteanche dalla sentenza Sez. 3, n. 23500 del 03/03/2026, Memet, non mass., che harilevato la mancata censura dell’ordine del questore sia in sede penale che in sedeamministrativa, mentre in senso opposto si segnalano Sez. 7, ord., n. 28534 del17/04/2026, Geraci, non mass., e Sez. 3, n. 14191 del 11/03/2026, Cioffi, nonmass., secondo cui non è affatto sindacabile l’ordine del questore).Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del12/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione delreato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, ilgiudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste afondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso alsolo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialitàdi cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art.650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis,cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088-01).

E difatti, per l’integrazione di tale contravvenzione, è necessario che il soggettoagente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sianuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessariaautorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, laricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo dellaprestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01).Più di recente questa Sezione, nel richiamare il precedente [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che aveva anche«specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura avevareiteratamente impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggiopresso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente attività diparcheggiatore abusivo», cogliendo nell’ordine del Questore un profilo decisivo ecioè che il parcheggiatore abusivo impediva l'accessibilità e la fruizione delle areedi parcheggio ad altri, evidentemente in funzione della personale determinazionedi disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse, dell'accesso adaree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti (Sez. 3, n. 29123 del11/06/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Si segnala, poi, la sentenza della Sez. 1,n. 2169 del 11/11/2025, dep. 2026, sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonmass., che ha ritenuto l'ordine del Questore sufficientemente motivato «inrelazione alla necessità di inibire la reiterazione dei pregressi comportamentiantisociali con effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, in considerazionedel continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiavano le automobilinell'area ove l'imputato attendeva all'attività abusiva».Venendo al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione dellasentenza della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto valido il provvedimentodel Questore di Caserta, senza motivare sulla pericolosità, è gravemente carente,alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale.

Né soccorre sul punto lasentenza di primo grado che si è limitata a riportare i precedenti specifici.

Manca,invece, nelle sentenze l’analisi della pericolosità, nell’accezione più restrittiva fattapropria dalla Corte costituzionale di garanzia della libertà dei cittadini di svolgerele loro lecite attività al riparo da condotte criminose, non bastando, a tal fine, ildato storico del continuo flusso di conducenti che parcheggiano le proprieautovetture, riportato nell’ordine restrittivo, come già rilevato da questa Sezionenella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], n. 11794 del 2026.S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione dellapericolosità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso, il 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente alla pena da ridurre a mesi tre di arresto;rigetto del ricorso nel resto;letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 6 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2024 dal Giudice monocratico delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato, con il ritoabbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 10, comma 2,decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18aprile 2017, n. 48, per non aver ottemperato al divieto di accesso di specifichearee urbane del Comune di Maddaloni, emesso dal Questore di Caserta in data 24gennaio 2022, ritualmente notificatogli il 28 gennaio 2022, reato commesso inMaddaloni il 7 febbraio 2022.2. L’imputato eccepisce la violazione di legge per illegittimità delprovvedimento adottato dal Questore, in ordine all’assenza di motivazione delpericolo per la sicurezza (primo motivo) e per l’entità della riduzione della pena inseguito al giudizio abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosidi contravvenzione (secondo motivo). Nella memoria di replica alla requisitoria alProcuratore generale il ricorrente ribadisce le ragioni espresse con il primo motivoe richiama la giurisprudenza in suo favore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.L’art. 10, comma 2, prima parte, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce che, nelcaso di reiterazione delle condotte indicate dall’art. 9, comma 1 (impedimentodell’accesso e della fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie,aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, edelle relative pertinenze) e comma 2 (condotte sanzionate dagli art. 688 e 726cod. pen., 29 d.lgs. n. 114 del 1998, 7, comma 15-bis, cod. strada, d.lgs. n. 285del 1992, 1-sexies d.l. n. 28 del 2003, conv. con mod. dalla legge n. 88 del 2003),«qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», ilquestore può vietare al trasgressore, con provvedimento motivato, di accedere,per un periodo non superiore a dodici mesi, a una o più delle aree in questione,«espressamente specificate nel provvedimento», individuando modalitàapplicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro deldestinatario. L’inosservanza del divieto è punita con l’arresto da sei mesi a unanno.La norma va interpretata alla stregua dei criteri indicati dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 47 del 24 gennaio 2024 che, nel rigettare la questione dicostituzionalità, ha tracciato delle linee orientative imprescindibili ai fini dellarelativa applicazione, che si possono così sintetizzare: a) il presupposto del divietodi accesso è la «reiterazione delle condotte» previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9,unitamente alla sussistenza di un possibile «pericolo per la sicurezza»; b) taletermine può, e deve, essere inteso in un senso più ristretto e coerente con lanatura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciutaall’istituto in discussione e, al tempo stesso, in linea con il dettato costituzionale,nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività alriparo da condotte criminose; c) non basta, dunque, che la presenza del soggettopossa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario chela condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati perché nonsi tratta di una misura di allontanamento di “oziosi e vagabondi”, come pure si eraaffermato nell’ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione deld.l. n. 14 del 2017; d) d’altra parte, è necessario formulare un pronostico suquanto è ben possibile che avvenga in futuro, mentre è escluso che il legislatoreconsenta la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramentecongetturali; e) la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezzaemerga «dalla condotta tenuta», non, dunque, dalla sola personalità dell’agente,desunta ad esempio dai precedenti penali. Pertanto, il divieto di accesso puòessere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamenteindicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio,in ragione dell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molestomostrato nei loro confronti.Nelle sentenze di legittimità è evidente la piena condivisione di tali criteriinterpretativi, anche laddove non vi sia un espresso richiamo alla citata sentenzadella Corte costituzionale.In particolare, nella sentenza Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, DiTommaso, Rv. 289617 – 01, si è richiamata l’attenzione sulla necessità di unarigorosa motivazione sul concreto pericolo della sicurezza, mutuando gli approdigiurisprudenziali maturati a proposito del contiguo tema della contravvenzione alfoglio di via obbligatorio (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649– 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del05/11/2025, Lovati, non mass.; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto, nonmass.), anche pretendendo che il giudice, che non si può sostituire al questore,motivi non solo sul carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto,ma anche sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica. Nel casospecifico, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenzaimpugnata che ha dato atto che il prevenuto è autore di comportamenti checostituiscono pericolo per la sicurezza e che l'ordinanza è resa per evitare lareiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica inconsiderazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggianole loro autovetture e ha stigmatizzato che «non sono state in alcun modo chiaritele ragioni per cui tale flusso di conducenti, interessati al parcheggio nei pressi dellaclinica, avrebbe aggravato il pericolo per la sicurezza, in presenza di un soggettoche - per quanto abusivamente - sia dedito a regolare in qualche modo la sostadei veicoli». Tale sentenza è stata seguita in termini conformi dalla più diffusasentenza Sez. 3, n. 30545 del 08/07/2026, Geraci, non mass., e sostanzialmenteanche dalla sentenza Sez. 3, n. 23500 del 03/03/2026, Memet, non mass., che harilevato la mancata censura dell’ordine del questore sia in sede penale che in sedeamministrativa, mentre in senso opposto si segnalano Sez. 7, ord., n. 28534 del17/04/2026, Geraci, non mass., e Sez. 3, n. 14191 del 11/03/2026, Cioffi, nonmass., secondo cui non è affatto sindacabile l’ordine del questore).Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del12/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione delreato di cui all’art. 650 cod. pen., in relazione all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del2017, per l’inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre2019, la Corte ha osservato che, rispetto all’attività di posteggiatore abusivo, ilgiudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste afondamento dell’ordine, in quanto l’inosservanza di un provvedimento emesso alsolo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialitàdi cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art.650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis,cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088-01). E difatti, per l’integrazione di tale contravvenzione, è necessario che il soggettoagente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sianuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessariaautorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, laricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo dellaprestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01).Più di recente questa Sezione, nel richiamare il precedente [OSCURATO:PERSONA],ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che aveva anche«specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura avevareiteratamente impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggiopresso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente attività diparcheggiatore abusivo», cogliendo nell’ordine del Questore un profilo decisivo ecioè che il parcheggiatore abusivo impediva l'accessibilità e la fruizione delle areedi parcheggio ad altri, evidentemente in funzione della personale determinazionedi disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse, dell'accesso adaree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti (Sez. 3, n. 29123 del11/06/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Si segnala, poi, la sentenza della Sez. 1,n. 2169 del 11/11/2025, dep. 2026, sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonmass., che ha ritenuto l'ordine del Questore sufficientemente motivato «inrelazione alla necessità di inibire la reiterazione dei pregressi comportamentiantisociali con effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, in considerazionedel continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiavano le automobilinell'area ove l'imputato attendeva all'attività abusiva».Venendo al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione dellasentenza della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto valido il provvedimentodel Questore di Caserta, senza motivare sulla pericolosità, è gravemente carente,alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale. Né soccorre sul punto lasentenza di primo grado che si è limitata a riportare i precedenti specifici. Manca,invece, nelle sentenze l’analisi della pericolosità, nell’accezione più restrittiva fattapropria dalla Corte costituzionale di garanzia della libertà dei cittadini di svolgerele loro lecite attività al riparo da condotte criminose, non bastando, a tal fine, ildato storico del continuo flusso di conducenti che parcheggiano le proprieautovetture, riportato nell’ordine restrittivo, come già rilevato da questa Sezionenella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], n. 11794 del 2026.S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione dellapericolosità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così deciso, il 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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