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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 34146/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2023, il tribunale di Potenza in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime custodiale speciale di cui all'art. 41 bis O.P. presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila, avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale che, ai sensi dell'art. 18 ter 0.P., aveva disposto il non inoltro della corrispondenza spedita dallo stesso Martorano a [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del Tribunale la missiva conteneva chiari elementi di sospetto, indicativi di possibili messaggi in codice, tipici della comunicazione dei detenuti sottoposti a regime speciale e pericolosi per la pubblica sicurezza.

Le spiegazioni fornite dal Martorano non venivano ritenute convincenti, perché l'ambiguità delle frasi contenute nella missiva potevano costituire veicolo di informazioni fraudolente.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con l'erronea applicazione dell'art. 18 ter O.P. in riferimento all'art. 15 Cost. e la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) con l'illogicità e la mancanza assoluta della motivazione sulle specifiche doglianze contenute nel reclamo.

Le affermazioni del Tribunale sono prive di qualsivoglia riferimento a parole o segni grafici della missiva stessa che potessero giustificare i giudizi formulati, ma ripropongono uno schema stereotipato di motivazione già utilizzato in una precedente decisione del Tribunale di Potenza in data 11/05/2023, relativa allo stesso imputato, già annullata con rinvio dalla sentenza emessa dalla sezione 1 della cassazione in data 20/12/2023.

Manca inoltre una specifica valutazione della spiegazione fornita con apposita memoria dal detenuto in ordine alVutilizzo di parole e delle abbreviazioni.

3. Il Procuratore Generale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando precedenti giurisprudenziali ai quali la motivazione del giudice di merito non si era conformata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.

2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e'tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano -ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (così Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527 - 01 che ha ritenuto insufficiente la motivazione, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare corrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime di detenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al caso concreto).

3. La motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcuno specifico riferimento ai contenuti della corrispondenza né delinea gli elementi concreti in base ai quali la comunicazione con essa veicolata possa creare pericolo per la pubblica sicurezza.

La generica evocazione dell'ambiguità delle frasi e di alcune espressioni già censurate con un procedente provvedimento e che sarebbero idonei ad avvalorare la tesi della cripticità del linguaggio risulta del tutto astratto e privo di agganci verificabili ai fini del controllo della motivazione.

Peraltro «è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime» (sez. 1, n. 31047 del 21/10/2020, Rv. 279762-01).

Né può condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale «nel rispetto delle finalità di ordine e sicurezza proprie del regime custodiale speciale sui è sottoposto il Martorano, non è possibile, in questa sede, riportare stralci del contenuto della richiamata missiva».

Le esigenze così evocate non possono giustificare l'omissione della motivazione, posto che il provvedimento non è ostensibile e che «al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen.» (sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Rv. 278978-01)

4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato affinchè il giudice di merito proceda a nuova verifica sui contenuti della missiva ed evidenzi con percorso motivazionale, aderente ai dati risultanti dalla corrispondenza e controllabile nelle argomentazioni, le ragioni dell'eventuale non inoltro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza.

Così deciso, il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2023, il tribunale di Potenza in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime custodiale speciale di cui all'art. 41 bis O.P. presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila, avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale che, ai sensi dell'art. 18 ter 0.P., aveva disposto il non inoltro della corrispondenza spedita dallo stesso Martorano a [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale la missiva conteneva chiari elementi di sospetto, indicativi di possibili messaggi in codice, tipici della comunicazione dei detenuti sottoposti a regime speciale e pericolosi per la pubblica sicurezza. Le spiegazioni fornite dal Martorano non venivano ritenute convincenti, perché l'ambiguità delle frasi contenute nella missiva potevano costituire veicolo di informazioni fraudolente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con l'erronea applicazione dell'art. 18 ter O.P. in riferimento all'art. 15 Cost. e la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) con l'illogicità e la mancanza assoluta della motivazione sulle specifiche doglianze contenute nel reclamo. Le affermazioni del Tribunale sono prive di qualsivoglia riferimento a parole o segni grafici della missiva stessa che potessero giustificare i giudizi formulati, ma ripropongono uno schema stereotipato di motivazione già utilizzato in una precedente decisione del Tribunale di Potenza in data 11/05/2023, relativa allo stesso imputato, già annullata con rinvio dalla sentenza emessa dalla sezione 1 della cassazione in data 20/12/2023. Manca inoltre una specifica valutazione della spiegazione fornita con apposita memoria dal detenuto in ordine alVutilizzo di parole e delle abbreviazioni. 3. Il Procuratore Generale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando precedenti giurisprudenziali ai quali la motivazione del giudice di merito non si era conformata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati. 2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e'tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano -ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (così Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527 - 01 che ha ritenuto insufficiente la motivazione, fondata su una aprioristica esclusione della possibilità di inviare corrispondenza, ancorata ad esigenze di prevenzione astratte proprie del regime di detenzione speciale, senza alcun riferimento a specifiche ragioni connesse al caso concreto). 3. La motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcuno specifico riferimento ai contenuti della corrispondenza né delinea gli elementi concreti in base ai quali la comunicazione con essa veicolata possa creare pericolo per la pubblica sicurezza. La generica evocazione dell'ambiguità delle frasi e di alcune espressioni già censurate con un procedente provvedimento e che sarebbero idonei ad avvalorare la tesi della cripticità del linguaggio risulta del tutto astratto e privo di agganci verificabili ai fini del controllo della motivazione. Peraltro «è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente, nonché il numero elevato e la frequenza delle missive), potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime» (sez. 1, n. 31047 del 21/10/2020, Rv. 279762-01). Né può condividersi l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale «nel rispetto delle finalità di ordine e sicurezza proprie del regime custodiale speciale sui è sottoposto il Martorano, non è possibile, in questa sede, riportare stralci del contenuto della richiamata missiva». Le esigenze così evocate non possono giustificare l'omissione della motivazione, posto che il provvedimento non è ostensibile e che «al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previste dall'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., non è necessaria la notifica integrale dell'atto, essendo, invece, sufficiente che all'interessato sia comunicata la sua avvenuta adozione, a seguito della quale lo stesso, o il suo difensore, potrà chiedere il rilascio di copia del provvedimento in funzione dell'eventuale reclamo ai sensi dell'art. 18-ter, comma sesto, ord. pen.» (sez. 1, n. 14871 del 04/03/2020, Rv. 278978-01) 4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato affinchè il giudice di merito proceda a nuova verifica sui contenuti della missiva ed evidenzi con percorso motivazionale, aderente ai dati risultanti dalla corrispondenza e controllabile nelle argomentazioni, le ragioni dell'eventuale non inoltro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Così deciso, il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere esten
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