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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09099/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4337-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contfOriCOITente - avverso la sentenza n. 5372/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate- riscossione propongono contestualmente ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2011, notificatogli quale socio, nella misura del 51% del capitale sociale, della Property s.r1. in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese il 26 settembre 2014; nonché quale coobbligato solidale ex artt. 2945 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, Ric. 2020 n. 04337 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973; e 2945 cod. civ.

Rileva preliminarmente il Collegio che tra le parti pende, presso la Sezione V di questa Corte, altro giudizio (avente n.r.g. 23433-2017), al quale partecipano altresì l'altro socio [OSCURATO:PERSONA] ed il liquidatore [OSCURATO:PERSONA], che ha per oggetto accertamenti relativi ad anni d'imposta precedenti a quello qui sub iudice, ma scaturiti dal medesimo processo verbale di constatazione.

Inoltre, come risulta dalla sentenza qui impugnata, la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per cassazione n.r.g. 23433-2017 è stata anche richiamata per relationem dalla sentenza della CTP emessa nel primo grado del contenzioso qui sub iudice.

Pertanto, ricorrono i presupposti per la rimessione di questo giudizio alla V Sezione di questa Corte, ai fini dell'eventuale trattazione congiunta con quello avente n.r.g. 23433-2017.

P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte, per l'eventuale trattazione congiunta con il ricorso avente n.r.g. 23433-2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4337-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contfOriCOITente - avverso la sentenza n. 5372/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate- riscossione propongono contestualmente ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2011, notificatogli quale socio, nella misura del 51% del capitale sociale, della Property s.r1. in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese il 26 settembre 2014; nonché quale coobbligato solidale ex artt. 2945 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973. 2. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, Ric. 2020 n. 04337 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 36, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973; e 2945 cod. civ. Rileva preliminarmente il Collegio che tra le parti pende, presso la Sezione V di questa Corte, altro giudizio (avente n.r.g. 23433-2017), al quale partecipano altresì l'altro socio [OSCURATO:PERSONA] ed il liquidatore [OSCURATO:PERSONA], che ha per oggetto accertamenti relativi ad anni d'imposta precedenti a quello qui sub iudice, ma scaturiti dal medesimo processo verbale di constatazione. Inoltre, come risulta dalla sentenza qui impugnata, la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per cassazione n.r.g. 23433-2017 è stata anche richiamata per relationem dalla sentenza della CTP emessa nel primo grado del contenzioso qui sub iudice. Pertanto, ricorrono i presupposti per la rimessione di questo giudizio alla V Sezione di questa Corte, ai fini dell'eventuale trattazione congiunta con quello avente n.r.g. 23433-2017. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte, per l'eventuale trattazione congiunta con il ricorso avente n.r.g. 23433-2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O
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