CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 40385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; si procede con trattazione scritta; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di lesioni personali e di minaccia, grave, al medesimo ascritti, consumati entrambi il 25 luglio 2014, irrogando la pena indicata in dispositivo, di mesi quattro di reclusione (esclusa la contestata recidiva), condannandolo anche a risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile. Nel fissare il trattamento sanzionatorio la Corte ne aveva dedotta la congruità affermando la sostanziale assenza di precedenti penali in capo al Cocco. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con l'unico motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, dedotto, nel corso del gravame di merito, con un motivo nuovo, sul quale la Corte distrettuale non aveva speso argomentazione alcuna. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento della censura del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. Corrisponde, innanzitutto, al vero che l'imputato, nei motivi aggiunti, aveva sollecito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli. E che, sul punto, la Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato il proprio implicito (nella conferma integrale della sentenza di prime cure) rigetto. Risulta, invero, del tutto irrilevante il fatto che il beneficio fosse stato sollecitato solo con un motivo aggiunto non connesso con alcuna delle censure sollevate con l'originario atto di appello, posto che le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275376 - hanno, appunto, precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento (ai sensi dell'art. 597 codice di rito), l'imputato può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, solo qualora, come appunto accaduto nel caso di specie, ne abbia fatta espressa richiesta nel corso del giudizio di merito. Non assumono, invece, rilievo dirimente il fatto che l'imputato non sia incensurato ed abbia riportato, in precedenza, una condanna definitiva (a pena sospesa che, però cumulata con l'attuale non impedisce il beneficio) ed il fatto che egli, nel motivo di ricorso, non abbia espressamente consentito ad alcuno degli obblighi conseguenti ad una nuova concessione del beneficio, posto che si è, anche di recente, precisato che la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (da ultimo: Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712). 2. La rilevata fondatezza dell'unico motivo di ricorso ha però determinato l'utile trascorrere del tempo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata ai fini della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente. Termine che è decorso il 25 gennaio 2022. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per la prescrizione dei reati (vd., ex plurimis, Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263649, in cui si rileva come l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata). Ferme rimanendo le statuizioni civili che, peraltro, non sono state oggetto, neppure indiretto o implicito, della censura di legittimità del ricorrente (limitata, come si è visto, alla sola mancata applicazione del beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Così