Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46937/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettando la richiesta di derubricazione nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73.

2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale reitera la richiesta di derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, evidenziando come la valutazione deve essere operata sul complesso delle circostanze emerse in giudizio, non potendosi far leva solo sul dato quantitativo.

Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il principio attivo non era stato accertato; le cessioni avevano ad oggetto un solo tipo di stupefacente e si rivolgevano ad un numero ristretto di clienti abituali; non emergevano contatti con la criminalità organizzata e l'attività di spaccio era svolta senza l'adozione di particolari mezzi; l'imputato rappresenterebbe l'ultimo anello della catena distributiva.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Anche la più recente pronuncia resa da Sez.U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha fatto applicazione di tali principi, sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

2.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivatamente escluso l'ipotesi lieve, evidenziando che l'imputato ha «costantemente rifornito di cocaina e crack una pluralità di assuntori, cedendo loro complessivamente oltre 2700 dosi di droga, con una frequenza media di poco meno di 15 dosi a settimana, tutte le settimane, per tutto il periodo (circa 4 anni), ed introiti prudenzialmente calcolati in minimo di 60.000 euro».

Il fatto, per come accertato dai giudici di merito, non presenta alcuno dei requisiti tipici richiesti dall'ipotesi lieve, posto che l'attività di spaccio, sia pur svolta al dettaglio, è chiaramente improntata a caratteri di stabilità nel tempo e dimostra una apprezzabile capacità organizzativa in capo all'imputato, evidentemente in grado di procurarsi costantemente lo stupefacente da destinare allo spaccio, per un periodo particolarmente lungo (circa 4 anni).

Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello ha fornito una pluralità di elementi, tutti incompatibili con la derubricazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La motivazione resa sul punto, peraltro, si è confrontata con gli argomenti difensive, disattendendoli sulla base di elementi tutt'altro che illogici o contraddittori.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettando la richiesta di derubricazione nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73. 2. Il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale reitera la richiesta di derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, evidenziando come la valutazione deve essere operata sul complesso delle circostanze emerse in giudizio, non potendosi far leva solo sul dato quantitativo. Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il principio attivo non era stato accertato; le cessioni avevano ad oggetto un solo tipo di stupefacente e si rivolgevano ad un numero ristretto di clienti abituali; non emergevano contatti con la criminalità organizzata e l'attività di spaccio era svolta senza l'adozione di particolari mezzi; l'imputato rappresenterebbe l'ultimo anello della catena distributiva. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Anche la più recente pronuncia resa da Sez.U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 ha fatto applicazione di tali principi, sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. 2.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivatamente escluso l'ipotesi lieve, evidenziando che l'imputato ha «costantemente rifornito di cocaina e crack una pluralità di assuntori, cedendo loro complessivamente oltre 2700 dosi di droga, con una frequenza media di poco meno di 15 dosi a settimana, tutte le settimane, per tutto il periodo (circa 4 anni), ed introiti prudenzialmente calcolati in minimo di 60.000 euro». Il fatto, per come accertato dai giudici di merito, non presenta alcuno dei requisiti tipici richiesti dall'ipotesi lieve, posto che l'attività di spaccio, sia pur svolta al dettaglio, è chiaramente improntata a caratteri di stabilità nel tempo e dimostra una apprezzabile capacità organizzativa in capo all'imputato, evidentemente in grado di procurarsi costantemente lo stupefacente da destinare allo spaccio, per un periodo particolarmente lungo (circa 4 anni). Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello ha fornito una pluralità di elementi, tutti incompatibili con la derubricazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La motivazione resa sul punto, peraltro, si è confrontata con gli argomenti difensive, disattendendoli sulla base di elementi tutt'altro che illogici o contraddittori. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 46937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris