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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 43579/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l'appello, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-ter cod. pen. (in sede di giudizio abbreviato è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.).

Al riguardo, deduce il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sul rilievo dell'omesso apprezzamento del consistente periodo di tempo trascorso dai fatti, corroborato dall'assenza di elementi che possano far ritenere che l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sia fronteggiabile con la permanenza domiciliare.

E tanto in ossequio ai principi di proporzionalità e di estrema ratio della carcerazione preventiva.

2. la P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 6/09/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

1.1. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652) che, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).

Si è, poi, parimenti affermato come, in tema di richiesta di revoca della misura cautelare, il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto, in quanto la disciplina prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare (Sez. 2, n. 10808 del 16712/2015, dep. 15/3/2016, Rv. 266161).

1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto in quanto, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, ha escluso che il decorso del tempo assumesse valenza decisiva ai fini dell'attenuazione del periculum cautelare, evidenziando, al contempo, come l'intervenuta condanna - pur nell'esclusione dell'aggravante speciale - alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione con il rito abbreviato, confermasse il rischio di recidiva, ravvisato nelle modalità di commissione dei reati per cui si procede (artt. 512-bis e 648-ter cod. pen.), aventi carattere simulatorio e volti al reimpiego di denaro di provenienza illecita, compatibili con le condizioni di salute dell'imputato il quale, libero da vincoli della misura, può ricevere il supporto di terzi come si precisa sia avvenuto nelle ipotesi contestate.

Dalla motivazione resa risulta affrontato anche il profilo legato all'adeguatezza della misura in atto, avendo il Tribunale correttamente legato la persistenza degli arresti domiciliari alla concreta possibilità per l'imputato di ricevere il supporto di terzi, di talché non affatto illogico è avere escluso l'inidoneità di misure non aventi carattere coercitivo.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di C 3.000,00, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l'appello, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-ter cod. pen. (in sede di giudizio abbreviato è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.). Al riguardo, deduce il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sul rilievo dell'omesso apprezzamento del consistente periodo di tempo trascorso dai fatti, corroborato dall'assenza di elementi che possano far ritenere che l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sia fronteggiabile con la permanenza domiciliare. E tanto in ossequio ai principi di proporzionalità e di estrema ratio della carcerazione preventiva. 2. la P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 6/09/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 1.1. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali (cfr., Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Rv. 255832; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652) che, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non possa essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare: e questo in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Si è, poi, parimenti affermato come, in tema di richiesta di revoca della misura cautelare, il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto, in quanto la disciplina prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare (Sez. 2, n. 10808 del 16712/2015, dep. 15/3/2016, Rv. 266161). 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto in quanto, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, ha escluso che il decorso del tempo assumesse valenza decisiva ai fini dell'attenuazione del periculum cautelare, evidenziando, al contempo, come l'intervenuta condanna - pur nell'esclusione dell'aggravante speciale - alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione con il rito abbreviato, confermasse il rischio di recidiva, ravvisato nelle modalità di commissione dei reati per cui si procede (artt. 512-bis e 648-ter cod. pen.), aventi carattere simulatorio e volti al reimpiego di denaro di provenienza illecita, compatibili con le condizioni di salute dell'imputato il quale, libero da vincoli della misura, può ricevere il supporto di terzi come si precisa sia avvenuto nelle ipotesi contestate. Dalla motivazione resa risulta affrontato anche il profilo legato all'adeguatezza della misura in atto, avendo il Tribunale correttamente legato la persistenza degli arresti domiciliari alla concreta possibilità per l'imputato di ricevere il supporto di terzi, di talché non affatto illogico è avere escluso l'inidoneità di misure non aventi carattere coercitivo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di C 3.000,00, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della
Sentenza Cassazione n. 43579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris