CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30470/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse tra il 20 ottobre ed il 22 novembre 2020, deducendo vizio di motivazione per essere la decisione non fondata su prove certe di responsabilità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alla pag. 3), peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co