CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 03590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha riformato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere (capo C) dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di broker dell'organizzazione nonché di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA]., cliente delle società cartiere, e destinatario dei proventi derivanti dalla frode fiscale, in parte da lui trattenuti e in parte redistribuiti ai clienti titolari delle pompe di benzina, originariamente con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per avere commesso il reato al fine di agevolare l'attività dell'articolazione della 'ndrangheta nota come cosca Labate, operante a [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi dall'anno 2017 all'ottobre 2020. Ulteriore imputazione cautelare è contestata al capo H e riguarda vicende di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cod. pen.) per avere impiegato e/o trasferito in attività economiche ed imprenditoriali parte della provvista finanziaria e di carburante di origine delittuosa. Il Tribunale del riesame ha annullato il titolo custodiale limitatamente al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. a lui contestata, confermando nel resto l'impianto dell'ordinanza cautelare, con riferimento ai gravi indizi dei contestati delitti, nonché per le individuate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. 1.1. È stata illustrata la triangolazione fiscale in cui consisteva il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, c.d. pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trader", apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intenti (previste dall'art. 8, lett. c, DPR 2 e71 n. 633 del 1972), contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA. Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale per lo stoccaggio, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acqui- rente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla cartiera - così sfrut- tando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, rimasta in carico a detta società - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali (in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e restituiti in contanti - attraverso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. Nell'ambito di questo meccanismo fraudolento, l'odierno indagato è accusato di avere svolto la funzione di broker, titolare della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando quanto al rischio di recidivazione la fitta rete di rapporti intessuta dall'indagato, in costante contatto con gli altri protagonisti dell'indagine, ed il ruolo di impre- scindibile anello di raccordo delle varie fasi della triangolazione che ne manifesta la rilevante pericolosità sociale. L'attualità e concretezza è stata tratta dagli esiti della perquisizione eseguita in occasione dell'esecuzione della misura custodiale, con il sequestro di ingenti somme di denaro rinvenute nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue pertinenze. Quanto al profilo dell'inquinamento probatorio, si è evidenziato che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio: pertantoanche per questo profilo, unica misura idonea risulta la custodia in carcere, in quanto 3 u2, misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'inda- gato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria dei reati di cui alle imputazioni provvisorie, nonché sul punto delle esigenze cautelari. 2.1. In ordine al quadro indiziario, si censura travisamento del fatto per erronea valutazione del compendio indiziario, costituito da materiale captativo raccolto dal dicembre 2018 al giugno 2019, dal quale è possibile trarre soltanto l'immagine di normali dinamiche derivanti dall'attività di broker svolta dal ricorrente: tale attività si concretizzava in opera di consulenza societaria ed amministrativa finalizzata all'esecuzione di regolari contratti stipulati tra la società [OSCURATO:PERSONA]. e le società "cartiere", in assenza di consapevolezza specifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] della predisposizione ad opera di queste ultime delle false dichiarazioni di intento funzionali alla frode fiscale. Dalle intercettazioni del 21/5/2019 e del 3/6/2019 emerge infatti come l'attività di "storno" imputata al ricorrente in qualità di destinatario e successivo ripartitore ai distributori territoriali, era in realtà un bonus che le società petroli- fere riconoscevano al [OSCURATO:PERSONA] per il raggiungimento degli obiettivi economici. L'indagato era all'oscuro dell'esistenza del sodalizio e del suo organi- gramma, aveva sempre linearmente usato la scheda telefonica a lui intestata, non era titolare di conti correnti asseritamente finalizzati alla ripulitura del denaro inizialmente versato come importo IVA e successivamente rientrato pro quota ai presunti sodali. Si rivendica che nell'anno 2018 il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato acquisti dalle società cartiere con regolare fattura, e che dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza era emersa l'assoluta regolarità della [OSCURATO:PERSONA]., elementi trascurati dal Tribunale del riesame. Pertanto, risulta immotivata l'affermazione di adesione dell'indagato al sodalizio, addirittura in posizione apicale con riferimento all'art. 416, comma 2, cod. pen. (ruolo che viene contestato con apposito motivo di ricorso), priva di ogni storicizzazione probatoria, mancando elementi per affermare la condotta materiale ed il dolo del contestato delitto. 2.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate nella specie nel pericolo di inquinamento probatorio e nel rischio di reiterazione criminosa. Al riguardo, il ricorrente ha rilevato che gli elementi probatori (inter- cettazioni, documentazione di natura contabile) sono ormai acquisiti stabilmente al compendio procedimentale, anche alla luce dell'intervenuta chiusura delle indagini formalizzata dalla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pertanto, il paventato pericolo di inquinamento probatorio è privo di attualità e concretezza. Nemmeno è prospettabile un pericolo di reiterazione dei reati, connotato dai requisiti dell'attualità e della concretezza, all'uopo valorizzando la riconosciuta insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416 bis.1 cod. pen., e dunque escludendosi ogni contiguità mafiosa del [OSCURATO:PERSONA], persona incensurata. A rafforzare la insussistenza di detta esigenza cautelare, il ricorrente ha segnalato che nel gennaio del 2020 la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata sottoposta a sequestro preventivo, e il giorno 8/4/2021 (a seguito dell'esecu- zione delle misure cautelari della presente indagine, n.d.r.) la [OSCURATO:PERSONA]. ha comunicato mediante Pec, la cui copia è stata allegata al ricorso, la risoluzione del rapporto contrattuale di compartecipazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge, perché reitera- tivi delle doglianze espresse nell'istanza di riesame, anche sotto il profilo fattuale il cui esame è qui inibito, senza effettivo confronto con le congrue e corrette argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. 1.1. Le critiche rivolte alla tenuta della piattaforma indiziaria sono per un verso generiche, in quanto prive di agganci ad episodi specifici e di mera natura confutativa degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, per altro verso manifestamente infondate. Il denunciato travisamento del fatto, che avrebbe determinato l'erronea affermazione di sussistenza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, è un motivo che non ha cittadinanza nella presente sede di legittimità, in cui ci si deve limitare a vagliare le argomentazioni addotte dai giudici del riesame in ordine ai gravi indizi dei contestati reati, verificandone la correttezza sotto il profilo giuri- dico e la congruità in termini motivazionali, senza poter accedere a rivisitazioni degli elementi indiziari in termini alternativi a quelli ritenuti dai giudici di merito sulla base di prospettazioni difensive che avvalorino interpretazioni più favorevoli all'indagato. Invero, «Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). E si è specificato, sul punto, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che la rilettura delle condotte del [OSCURATO:PERSONA] in chiave di normali dinamiche derivanti dall'attività di broker svolta dal ricorrente è in piena contrapposizione rispetto all'interpretazione degli elementi indiziari congrua- mente resa dai giudici del riesame in base alle evidenze allo stato disponibili, fino a giungere alla pretesa "assenza di consapevolezza specifica" da parte dell'indagato della predisposizione del meccanismo fraudolento che invece trova in lui uno degli artefici principali. 1.2. Infatti, l'impugnata ordinanza ha indicato nel [OSCURATO:PERSONA] l'anello di congiunzione tra le varie componenti del sistema, ponendosi come intermediario grazie alla sua ditta [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver acquistato il prodotto petrolifero dalla Italpetroli in regime di sospensione fiscale - tra le società cartiere costituenti acquirenti fittizie del medesimo prodotto grazie alla compiacente collaborazione dei gestori dei depositi commerciali, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]., e i distributori finali su strada (pompe bianche), secondo il modulo standardizzato che si è già illustrato. È in tale funzione nevralgica e di perno dell'intero sistema fraudolento che trova giustificazione, come ha illustrato l'impugnata ordinanza, la qualifica di capo e promotore dell'associazione attribuita al ricorrente, confermata dalla messe di elementi indiziari che disvelano il ruolo del broker della [OSCURATO:PERSONA] nel transito delle forniture petrolifere dal deposito fiscale agli acquirenti finali, con passaggi intermedi apparenti dalle società cartiere, e con ricavi dai 2500 ai 4000 Euro per ogni autobotte così esitata, che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva da [OSCURATO:PERSONA], riscuotendoli in contanti, in genere presso il deposito della Italpetroli di Locri. Da tali somme, dall'indagato definite "storni", varianti da 0,20% a 0,50% su ogni litro di carburante ceduto, il [OSCURATO:PERSONA] ricavava il margine di guadagno assicurato dal meccanismo fraudolento, che con cadenza quindicinale provve- deva personalmente a condividere con i cessionari, complici dell'accordo. Illuminanti al riguardo le pagine dell'ordinanza in cui si ricostruiscono gli eventi del 20 e 21 maggio 2019, che avevano condotto al sequestro - a seguito di un controllo su strada della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] - della somma di Euro 1.086.380 in contanti, trovata nella disponibilità del corriere [OSCURATO:PERSONA]- fortuna, che riscontrava in pieno la telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe de Lorenzo, in cui il primo rassicurava l'altro che gli avrebbe mandato tramite Cosimo il denaro contante, sperando che ci andasse tutto nel borsone. Tale rinvenimento non era che uno degli episodi annotati in contabilità dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come era emerso da un file Excel rinvenuto nel computer dell'indagato, in cui egli teneva la contabilità della [OSCURATO:PERSONA] relativa agli anni 2018 e 2019 (episodi compendiati nell'imputazione cautelare sub H). Va altresì rammentato che, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale, come segnalano i giudici del riesame, si rinveniva nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] copiosa documentazione fiscale pertinente all'attività di gestione di impianti di rifornimento stradale, numerosi dispositivi elettronici, tra cui ben nove telefoni cellulari, e, nel box auto, due valigie trolley contenenti denaro contante per un valore di oltre due milioni di Euro. Risultano dunque completamente sconfessate le censure di inconsistenza del quadro indiziario e di travisamento dei fatti (di per sé inammissibile in diritto, come si è rimarcato) avanzate nei primi motivi di impugnazione. 2. Le censure riguardanti le esigenze cautelari sono sostanzialmente imperniate sull'asserita assenza dei requisiti di attualità e concretezza. Trattasi di censure aspecifiche, in quanto incuranti delle congrue argo- mentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affrontato il tema, evidenziando - quanto al profilo della pericolosità sociale e al conseguente rischio di recidiva - che le perquisizioni ed i sequestri operati a carico del [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione del vincolo cautelare testimoniano la perdurante operatività dell'inda- gato, intento fino all'ultimo all'accumulo di ricchezza prodotta dal meccanismo fraudolento. Né l'intervenuta esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. può influenzare la sussistenza di detta esigenza cautelare, apprezzabile dalle specifiche modalità di azione del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal profilo agevolativo della cosca dei Labate, che allo stato non ha trovato base indiziaria. Anche l'attualità e concretezza del paventato rischio di inquinamento probatorio è stata esaustivamente motivata con il richiamo alla necessità di affiancare alla base probatoria - attualmente costituita per lo più da intercetta- zioni - accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo durante la loro esecuzione, in considera- zione dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame e della finalità elusiva delle indagini perseguita fin dall'inizio dai membri del sodalizio. Sono state inoltre affrontate le obiezioni, riproposte nel ricorso, del- l'intervenuto sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento de quo ed in altro procedimento, giudicando il dato non assorbente del rischio di reiterazione del reato da parte di un indagato di tale capacità operativa e gestionale, oltre a doversi rimarcare che le esigenze cautelari afferenti ad una misura personale non coincidono con quelle tutelate da un vincolo di natura reale. Questa motivazione, adeguata alle risultanze indiziarie e caratterizzata da rilievi logici, non è stata messa in crisi dalle ripetute critiche del ricorrente, risultando altresì in linea con l'esegesi di legittimità in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che non devono intendersi in termini eccessivamente restrittivi. Infatti, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità e dalle sue specificità - comprese le concrete condizioni di vita in assenza di cautele -, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si è anche avuto cura di precisare che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell