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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 41376/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11017-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio Ci dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARQUA' TANCREDI; - intimati - avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere scoperto che i convenuti, proprietari dell'appartamento situato al piano inferiore rispetto a quello di sua proprietà, avevano realizzato un ampliamento abusivo del loro appartamento; chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a rimuovere le opere invasive, ripristinando i luoghi.

I convenuti si costituivano, domandando di rigettare la domanda e chiedendo in via riconvenzionale di accertare la loro proprietà dei locali contestati per maturata usucapione.

Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.

Il Tribunale di Genova rigettava la domanda attrice e dichiarava la "piena proprietà dell'immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] [dante causa dei convenuti] e oggi in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

Ric. 2020 n. 11017 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2-

2. La sentenza era impugnata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], che riproponevano la domanda subordinata di usucapione su cui il Tribunale non aveva pronunciato; veniva dichiarata la contumacia degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Genova ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che l'area in cui erano stati ricavati i locali doveva considerarsi di proprietà condominiale, ma ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione degli appellati, non esaminata dal Tribunale, concludendo che "gli usucapenti hanno diritto a conservare l'appartamento nella sua attuale consistenza".

3. Avverso la sentenza 25 settembre 2019, n. 1284 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resistono con distinti atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro lato [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", in relazione "alla data in cui furono eseguite le opere di scavo Ric. 2020 n. 11017 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- sotterraneo grazie alle quali furono ricavati i vani occulti oggetto di usucapione"; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione alla prova dell'intervenuta usucapione"; 3) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione al possesso clandestino esercitato dai convenuti sui locali oggetto della vertenza e alla prova della conoscenza dei vani clandestini da parte di tutti i condomini".

I motivi sono inammissibili in quanto contestano la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'appello, valutazione ad essa spettante e incensurabile, ove motivata, da parte di questa Corte dì legittimità, come sostanzialmente riconoscono gli stessi ricorrenti, che in memoria precisano di non chiedere una rivalutazione delle prove, ma una presa d'atto da parte di questa Corte "del reale significato e portata delle prove".

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700 di cui euro Ric. 2020 n. 11017 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -4- 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. ígi Giova i Lombardo [OSCURATO:PERSONA] oggi. ....

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11017-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio Ci dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARQUA' TANCREDI; - intimati - avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere scoperto che i convenuti, proprietari dell'appartamento situato al piano inferiore rispetto a quello di sua proprietà, avevano realizzato un ampliamento abusivo del loro appartamento; chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a rimuovere le opere invasive, ripristinando i luoghi. I convenuti si costituivano, domandando di rigettare la domanda e chiedendo in via riconvenzionale di accertare la loro proprietà dei locali contestati per maturata usucapione. Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda attrice e dichiarava la "piena proprietà dell'immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] [dante causa dei convenuti] e oggi in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Ric. 2020 n. 11017 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- 2. La sentenza era impugnata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], che riproponevano la domanda subordinata di usucapione su cui il Tribunale non aveva pronunciato; veniva dichiarata la contumacia degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Genova ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che l'area in cui erano stati ricavati i locali doveva considerarsi di proprietà condominiale, ma ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione degli appellati, non esaminata dal Tribunale, concludendo che "gli usucapenti hanno diritto a conservare l'appartamento nella sua attuale consistenza". 3. Avverso la sentenza 25 settembre 2019, n. 1284 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro lato [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. I ricorrenti hanno depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", in relazione "alla data in cui furono eseguite le opere di scavo Ric. 2020 n. 11017 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- sotterraneo grazie alle quali furono ricavati i vani occulti oggetto di usucapione"; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione alla prova dell'intervenuta usucapione"; 3) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione al possesso clandestino esercitato dai convenuti sui locali oggetto della vertenza e alla prova della conoscenza dei vani clandestini da parte di tutti i condomini". I motivi sono inammissibili in quanto contestano la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'appello, valutazione ad essa spettante e incensurabile, ove motivata, da parte di questa Corte dì legittimità, come sostanzialmente riconoscono gli stessi ricorrenti, che in memoria precisano di non chiedere una rivalutazione delle prove, ma una presa d'atto da parte di questa Corte "del reale significato e portata delle prove". II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700 di cui euro Ric. 2020 n. 11017 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. ígi Giova i Lombardo [OSCURATO:PERSONA] oggi. ....
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