CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 149/2024 depositatail 23/01/2024;Numero registro generale 8779/2024Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 25509/2026Data pubblicazione 18/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno8/09/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esperito vittoriosamente l’azione di cuiall’art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], propose ungiudizio di opposizione di terzo dinanzi al Tribunale di Modica,successivamente assorbito da quello di Ragusa, nei confronti delmedesimo [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’espropriazioneimmobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] con pignoramento del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e concernente l’immobile previsto dall’originario contrattopreliminare di compravendita rimasto inadempiuto e oggetto dellasentenza costitutiva. L’immobile, nella relativa nota di trascrizionedella domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. eraidentificato, da [OSCURATO:PERSONA], quale insistente in Modica, alla viaMuzio Scevola, foglio 59.2. [OSCURATO:PERSONA], interventrice nell’espropriazione, si costituì nelgiudizio di opposizione di terzo e dedusse che il bene non risultavacorrettamente identificato, in quanto il foglio del NCEU nel quale erariportato l’immobile era il n. 99. [OSCURATO:PERSONA] chiese la revoca deldecreto di sospensione dell’esecuzione adottato dal giudicedell’esecuzione. Questi, con ordinanza, confermò la sospensione ealtrettanto fece il collegio del reclamo, al quale si era rivolta laScivoletto, che pure instaurò la causa di merito, nella quale si costituìIgnazio Vittoria, insistendo nell’opposizione di terzo.3. Il Tribunale di Ragusa, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 716 del 11/06/2021, rigettòl’opposizione di terzo.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte d’appello di Catania.5. La Corte territoriale, nel contradditorio con [OSCURATO:PERSONA] e nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettatol’impugnazione, con la sentenza n. 149 del 23/01/2024.r.g. n. 7892/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 2Numero registro generale 8779/2024Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 25509/2026Data pubblicazione 18/09/20266. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso percassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.9. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per laquale il ricorrente ha depositato memoria ed al cui esito il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, può tralasciarsi ogni questione sulla ritualità dellacopia autentica della sentenza (Cass. n. 12971/24), quanto amenzione in essa dei dati identificativi, siccome irrilevante rispettoalla prospettata ragione di definizione del ricorso.2. Il ricorso è articolato su di un unico motivo per violazione ed erroneainterpretazione degli artt. 2644, 2650, 2652 n. 2, 2659, n. 2665 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., e peravvenuta disapplicazione da parte dei giudici di merito dei principi didiritto in materia di pubblicità immobiliare. Secondo il ricorrente, laCorte territoriale ha confuso la capacità identificativa che variconosciuta alla nota di trascrizione in sé e per sé considerata con idati di cui ci si avvale nella nota ai fini della identificazione, mentre,viceversa, l’invalidità della nota di trascrizione può essere pronunciatasolo allorquando sussista un’effettiva incertezza in merito allepersone, alla natura dei diritti e ai beni oggetto dei titoli trascritti.3. Il ricorso, se non inammissibile in quanto, sebbene proposto sulla basedella violazione e o falsa applicazione di norme di diritto, chiede undiverso giudizio di merito e dunque sarebbe qualificabile ai sensi deln. 5 dell’art. 360 codice di rito civile, in presenza, peraltro, di cd.doppia conforme, stante la sostanziale consonanza in punto diricostruzione dei fatti tra la sentenza di primo grado e quella d’appello,è infondato, non ravvisandosi alcuna violazione di legge nelprocedimento logico seguito dai giudici di merito al fine di giungerer.g. n. 7892/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 3Numero registro generale 8779/2024Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 25509/2026Data pubblicazione 18/09/2026alla decisione di non identificazione del bene sulla base della nota ditrascrizione, risultando a detto fine inidonea l’esatta indicazione dellavia ([OSCURATO:PERSONA]) rispetto all’errata indicazione del foglio (59 invecedi 99) e dovendosi dare prevalenza ai dati catastali, se non altro nelcaso di specie e appunto in relazione alle sue peculiarità, in quantonormativamente richiesti dall’art. 2826 cod. civ.Il giudice d’appello ha, inoltre, condivisibilmente richiamatotestualmente, l’affermazione del Tribunale, secondo la quale «“anchea non voler dare aprioristica prevalenza al dato catastale sull’indirizzo, incaso di non coincidenza tra i due, dal mero esame della nota ditrascrizione non sarebbe possibile individuare quale delle due indicazionisia effettivamente corretta: l’errore potrebbe riguardare tanto i daticatastali quanto l’indirizzo”.».In ultimo, quale ulteriore argomento e per corroborare la conclusione,la Corte territoriale ha ribadito anche la rilevanza della circostanzache il notaio incaricato delle visure ipocatastali non aveva riscontratol’esistenza della trascrizione della domanda di adempimentodell’obbligo a contrarre, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. proprio perchéil bene immobile non risultava compiutamente identificabile stantel’errata indicazione del foglio di mappa.A fronte del detto accertamento di fatto la trascrizione della domandagiudiziale ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. non poteva essereconsiderata quale adeguatamente portata a conoscenza dei terzi, inquanto l’errata indicazione del foglio di mappa precludeva l’esattaindividuazione del bene anche in considerazione della differenzanumerica notevole tra il foglio n. 59 e il foglio n. 99, il che comportaun verosimile aggravio di ricerca dall’esito per di più incerto eragionevolmente non esigibile dal pubblico indifferenziato dei fruitoridel servizio di pubblicità nei registri immobiliari, in contrasto con lafunzione di rapido accertamento delle formalità pregiudizievoli alquale è finalizzata detta pubblicità.r.g. n. 7892/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 4Numero registro generale 8779/2024Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 25509/2026Data pubblicazione 18/09/2026La fattispecie di cui a Cass. n. 6271 del 20/04/2012, richiamata neipropri scritti difensivi dal ricorrente, non è sovrapponibile, in punto difatto, a quella in esame e, di conseguenza, il riferimento a dettapronuncia, peraltro non oggetto di massimazione, non apparecalzante al caso in esame. In tema, con riferimento all’incertezzaindotta sull’identificazione dei beni dall’errata indicazione dei dati (inquel caso si trattava di quelli personali), si veda, per la perspicuitàdella motivazione e per l’esclusione della possibilità di fare riferimentoa dati diversi da quelli normativamente prescritti dall’art. 2826 cod.civ., la sentenza del 19/03/2019 n. 7680 di questa Corte, espressionedi un orientamento che può considerarsi consolidato.Questa Corte, peraltro, ha affermato, e tanto vale a corroborare ilsostegno alla tesi divisata dai giudici di merito nel caso all’esame, chela specificazione dei dati catastali è sempre rilevante ai fini dellatrascrizione, pur non essendo indispensabile per la sicuraidentificazione del bene, evincibile anche da altri dati (Cass.31/05/2016 n. 11237).Pertanto, anche il precedente invocato da parte ricorrente è in lineacon tale approdo, ma si basa su di un accertamento di fatto con esitoopposto a quello cui è pervenuta, con tecnica argomentativa esenteda qualsiasi vizio logico o giuridico, la qui impugnata sentenza: nellaquale il richiamo al mancato rilievo nella relazione notarile devequalificarsi come argomento ad abundantiam e non decisivo, tanto darendere inammissibili, per difetto di interesse, le censure ad esso.4. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.5. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto contodel valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sonoliquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente.Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di GiovanniMavilla, che sono rimasti intimati.r.g. n. 7892/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 5Numero registro generale 8779/2024Numero sezionale 2331/2026Numero di raccolta generale 25509/2026Data pubblicazione 18/09/20266. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 percompensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altriaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Terza civile, il giorno 8/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 7892/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6