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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33764/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 06/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della banca ricorrente, che ha insisto per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.

I.vo 6 settembre 2011, n. 159, dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. (da ora BNL) avverso il decreto con cui era stata rigettata la sua richiesta di ammissione del credito, relativo ad un mutuo ipotecario di 1,7 milioni di euro concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di sequestro.2.

Ha proposto ricorso per cassazione la BNL articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 52, lett. b), d.

Ivo n. 159 del 2011.

Si evidenzia che a fronte di un credito derivante da un mutuo concluso nel 2004, il sequestro sarebbe stato disposto nel 2010, cioè, dopo oltre sei anni.

In ragione dello scarto temporale tra l'erogazione del credito e il sequestro- primo atto di emersione della condizione di pericolosità - il Tribunale, per escludere l'ammissione e, quindi, ritenere sussistente la strumentalità tra il credito e l'attività illecita giustificativa del sequestro, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso operando una obiettiva ricostruzione del fatto.

Il Tribunale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso indicato sulla base di generiche affermazioni, e cioè che [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe gestito - di fatto - alcune attività imprenditoriali, intestate a prestanonni tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nelle quali avrebbe investito e riciclato i proventi dell'attività illecita.

Secondo il ricorrente nella specie non sarebbe stato chiarito quando ed in che misura sarebbe avvenuta l'attività di riciclaggio da parte di Sciacca - del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti - per il tramite del complesso agrituristico acquistato con il mutuo erogato da Bnl.

Il Tribunale, si aggiunge, avrebbe dovuto provare che il credito concesso fosse stato finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare.

La provenienza illecita del denaro sarebbe stata provata in via presuntiva, sulla base di elementi indiziari precedenti alla erogazione del credito, mentre nessun accertamento sarebbe stato compiuto sulla finalizzazione del credito, né sarebbe stato provato che, dopo l'acquisto del complesso, in tale attività sia confluito il denaro di provenienza illecita.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 52 lett. b) cit. quanto alla buona fede e all'incolpevole affidamento da parte della Banca.

Il Tribunale avrebbe escluso la buona fede sulla base di un'errata sovrapposizione tra la valutazione della buona fede e quella del merito creditizio.

Si evidenzia che, diversamente dagli assunti del Tribunale- secondo cui Bianchi sarebbe stato un socio impossidente e che, dunque, non avrebbe potuto finanziare la società per un importo di almeno 1,250 milioni di euro- l'istruttoria aveva invece consentito di accertare che Bianchi era attivo in altre aziende del settore dei legnami (che vengono indicate) e che l'istruttoria era stata più che completa.

Tale attività avrebbe dovuto essere valutata anche in ragione del fatto che al momento della erogazione del credito non vi erano sintomi della pericolosità sociale di Bianchi e dello stesso Sciacca.3.

E' pervenuta una memoria nell'interesse della Banca ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di cassazione ha già spiegato che: -ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati "strumentali all'attività illecita svolta dal proposto", sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella attività "che ne costituisce il frutto o il reimpiego", salvo che, in quest'ultimo caso, il creditore "non dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"; - il profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione della attività illecita riferibile al proposto, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca inevitabilmente con quello, comunque diverso e logicamente successivo, afferente la buona fede del creditore che agisce con la domanda di insinua; - detta interferenza è derivante dai profili attinenti il giudizio che finisce per riguardare anche la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica; - il profilo oggettivo, giuridicamente distinto, della strumentalità, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore deve essere oggetto di un pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, che è dunque tenuto a motivare attraverso una adeguata ricostruzione della relativa vicenda negoziale, rimarcandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena N.P.L., non massimata sul punto).

3. Nella giurisprudenza di legittimità si è inoltre evidenziato come l'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, escluda ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e che solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez.

VI n. 36690 del 30.6.2015, Rv 265606; Sez.

VI, n.55715 del 23.11.2017, Rv 272232).L'accertamento del requisito oggettivo della strumentalità risente tuttavia delle diverse dinamiche fattuali sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano ritenersi già emersi, in termini di contestualità o di immediata contiguità temporale, elementi sintomatici dell'inquinamento criminale.

Una volta accertato che il credito è oggettivamente strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale; e la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».

Il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Cass. Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930; Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 263297; Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281; Cass. Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 242817).

Un onere di diligenza che è proporzionato alle connotazioni soggettive del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52.

Con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità.

Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.).Si è rimarcato che "gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd.

RognoniLaTorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, 265930).

La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606).

In particolare, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve lasciar configurare un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.).

La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma.

Dunque, quello della strumentalità del credito e della buona fede soggettiva sono profili giuridicamente distinti che, tuttavia, presentano interferenze probatorie inevitabili e richiedono al Giudice accertamenti e oneri motivazionali rigorosi ma non scissi, cioè non slegati dal senso complessivo della vicenda.

4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati: In punto di fatto emerge che: - [OSCURATO:PERSONA] è imputato per traffico di sostanze stupefacenti nel procedimento penale in cui il 29 giugno 2010 è stato disposto il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - lo stesso Sciacca gestiva attraverso terzi nullatenenti attività di impresa in cui reinvestiva i proventi dell'attività illecita; - nel procedimento penale sono stati coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in quanto considerati fittizi intestatari dei beni riconducibili ai proventi dell'attività criminale; - gli stessi Bianchi e Buonocore nel febbraio del 2004 acquistarono le quote della Edil legno s.a.s., che nell'aprile dello stesso anno stipulò un contratto preliminare di vendita per l'acquisto di un complesso immobiliare per l'importo di 4 milioni di euro;- nel giugno dello stesso anno la BNL concesse un mutuo alla società in questione per l'importo di 1,7 milioni di euro per finanziare l'acquisto su indicato; - il bilancio di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava un fatturato di 1.894.000 di euro e un utile di 142.000 euro; - la bozza di bilancio della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esaminata dalla Banca per la concessione del mutuo, evidenziava che la società in questione, a fronte di un capitale di 30.000 euro, aveva ricevuto finanziamenti dai soci, soggetti innpossidenti, per l'importo di 4,2 milioni di euro; - gli accertamenti relativi al complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" avevano a loro volta evidenziato, da una parte, una incertezza assoluta con riguardo alla titolarità di una parte dell'immobile, e, dall'altra, la mancanza di regolarità urbanistica; - [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato una fideiussione di 2.856.00 euro solo apparente, atteso che nella stessa delibera di concessione del mutuo la banca evidenziò che Bianchi fosse "innpossidente" e che l'impegno fideiussorio fosse solo "a fini morali"; - la [OSCURATO:PERSONA] non ha pagato nessuna rata di mutuo.

5. Rispetto a tale quadro di riferimento, i motivi, che possono essere valutati congiuntamente, rivelano la loro infondatezza.

Il Tribunale ha correttamente evidenziato che al momento in cui fu concesso il credito, la Banca sapeva che: - la Edil legno era una società che aveva una struttura, un attività, una situazione economico patrimoniale che non poteva consentirgli un investimento di 4 milioni di euro; - sapeva che i soci non potevano aver compiuto personalmente finanziamenti per l'importo di 4,2 milioni di euro; - la garanzia fideiussoria di Bianchi era apparente e che quel mutuo era concesso anche per l'acquisto di un complesso immobiliare sulla cui legittimità non esistevano certezze; - il denaro immesso nella società fosse di provenienza dubbia e comunque ignota.

Da una parte, ha osservato il Tribunale, un flusso di denaro in entrata formalmente inspiegato, che non trovava ragionevolezza giustificativa e che rivelava sul piano sintomatico inequivoci segnali di allarme sulla possibilità che quel denaro potesse avesse origini illecite e fosse strumentale al reimpiego di proventi criminali, e, dall'altra, non diversamente, un investimento oscuro da parte di quella oscura società.

Segnali di allarme molteplici, chiari, che, anche in ragione delle qualità soggettive del soggetto mutante, imponevano serie e rigorose verifiche sul senso e sulla portata di quelle operazioni, su quel credito "cercato" da soggetti impossidenti che avevano immesso in quella società una quantità di denaro inspiegabile e che non poteva che provenire da terzi.

Un flusso di denaro e un investimento che lasciavano intravedere sul piano oggettivo l'esistenza di un inquinamento criminale rispetto al quale il credito erogato assumeva una funzione servente.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come, rispetto a tale sintomatica situazione oggettiva, la Banca: - non verificò alcunchè; - non cercò di comprendere come e chi potesse aver immesso in quella società modesta finanziamenti per 4.2 milioni di euro; - non chiese doverose integrazioni istruttorie; - non spiegò perché poteva accontentarsi di una pseudo fideiussione; - non cercò di comprendere il senso di quella operazione di acquisto di quel complesso immobiliare.

Una situazione che rivelava chiarissimi indizi di inquinamento rispetto alla quale la Banca nulla fece.

Una situazione, quella descritta dal Tribunale, caratterizzata da una manifesta irregolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie e secondo il rispetto della normativa antiriciclaggio; un'attività istruttoria che rivela l'assenza di volontà di approfondire, di accertare, di verificare.

Una attività che rende manifesta l'esistenza di un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi, la percezione della strumentalità del credito e l'assenza di buona fede.

6. Al rigetto del ricorso consegua la condanna del ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 06/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della banca ricorrente, che ha insisto per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. I.vo 6 settembre 2011, n. 159, dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. (da ora BNL) avverso il decreto con cui era stata rigettata la sua richiesta di ammissione del credito, relativo ad un mutuo ipotecario di 1,7 milioni di euro concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di sequestro.2. Ha proposto ricorso per cassazione la BNL articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 52, lett. b), d. Ivo n. 159 del 2011. Si evidenzia che a fronte di un credito derivante da un mutuo concluso nel 2004, il sequestro sarebbe stato disposto nel 2010, cioè, dopo oltre sei anni. In ragione dello scarto temporale tra l'erogazione del credito e il sequestro- primo atto di emersione della condizione di pericolosità - il Tribunale, per escludere l'ammissione e, quindi, ritenere sussistente la strumentalità tra il credito e l'attività illecita giustificativa del sequestro, avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso operando una obiettiva ricostruzione del fatto. Il Tribunale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso indicato sulla base di generiche affermazioni, e cioè che [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale per traffico di sostanze stupefacenti dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe gestito - di fatto - alcune attività imprenditoriali, intestate a prestanonni tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nelle quali avrebbe investito e riciclato i proventi dell'attività illecita. Secondo il ricorrente nella specie non sarebbe stato chiarito quando ed in che misura sarebbe avvenuta l'attività di riciclaggio da parte di Sciacca - del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti - per il tramite del complesso agrituristico acquistato con il mutuo erogato da Bnl. Il Tribunale, si aggiunge, avrebbe dovuto provare che il credito concesso fosse stato finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare. La provenienza illecita del denaro sarebbe stata provata in via presuntiva, sulla base di elementi indiziari precedenti alla erogazione del credito, mentre nessun accertamento sarebbe stato compiuto sulla finalizzazione del credito, né sarebbe stato provato che, dopo l'acquisto del complesso, in tale attività sia confluito il denaro di provenienza illecita. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 52 lett. b) cit. quanto alla buona fede e all'incolpevole affidamento da parte della Banca. Il Tribunale avrebbe escluso la buona fede sulla base di un'errata sovrapposizione tra la valutazione della buona fede e quella del merito creditizio. Si evidenzia che, diversamente dagli assunti del Tribunale- secondo cui Bianchi sarebbe stato un socio impossidente e che, dunque, non avrebbe potuto finanziare la società per un importo di almeno 1,250 milioni di euro- l'istruttoria aveva invece consentito di accertare che Bianchi era attivo in altre aziende del settore dei legnami (che vengono indicate) e che l'istruttoria era stata più che completa. Tale attività avrebbe dovuto essere valutata anche in ragione del fatto che al momento della erogazione del credito non vi erano sintomi della pericolosità sociale di Bianchi e dello stesso Sciacca.3. E' pervenuta una memoria nell'interesse della Banca ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione ha già spiegato che: -ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati "strumentali all'attività illecita svolta dal proposto", sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella attività "che ne costituisce il frutto o il reimpiego", salvo che, in quest'ultimo caso, il creditore "non dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"; - il profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione della attività illecita riferibile al proposto, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca inevitabilmente con quello, comunque diverso e logicamente successivo, afferente la buona fede del creditore che agisce con la domanda di insinua; - detta interferenza è derivante dai profili attinenti il giudizio che finisce per riguardare anche la condizione soggettiva del creditore che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica; - il profilo oggettivo, giuridicamente distinto, della strumentalità, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore deve essere oggetto di un pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, che è dunque tenuto a motivare attraverso una adeguata ricostruzione della relativa vicenda negoziale, rimarcandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra i due citati momenti del relativo giudizio (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena N.P.L., non massimata sul punto). 3. Nella giurisprudenza di legittimità si è inoltre evidenziato come l'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, escluda ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e che solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. VI n. 36690 del 30.6.2015, Rv 265606; Sez. VI, n.55715 del 23.11.2017, Rv 272232).L'accertamento del requisito oggettivo della strumentalità risente tuttavia delle diverse dinamiche fattuali sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può dunque modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano ritenersi già emersi, in termini di contestualità o di immediata contiguità temporale, elementi sintomatici dell'inquinamento criminale. Una volta accertato che il credito è oggettivamente strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, il creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale; e la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (si vedano gli artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Cass. Sez. 6, n. 50018 del 17 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930; Cass. Sez. 2, n. 10770 del 29 gennaio 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 263297; Cass. Sez. 6, n. 2334 del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281; Cass. Sez. 1, n. 2501 del 14 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 242817). Un onere di diligenza che è proporzionato alle connotazioni soggettive del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52. Con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità. Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.).Si è rimarcato che "gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd. RognoniLaTorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, 265930). La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606). In particolare, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve lasciar configurare un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.). La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma. Dunque, quello della strumentalità del credito e della buona fede soggettiva sono profili giuridicamente distinti che, tuttavia, presentano interferenze probatorie inevitabili e richiedono al Giudice accertamenti e oneri motivazionali rigorosi ma non scissi, cioè non slegati dal senso complessivo della vicenda. 4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati: In punto di fatto emerge che: - [OSCURATO:PERSONA] è imputato per traffico di sostanze stupefacenti nel procedimento penale in cui il 29 giugno 2010 è stato disposto il sequestro della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - lo stesso Sciacca gestiva attraverso terzi nullatenenti attività di impresa in cui reinvestiva i proventi dell'attività illecita; - nel procedimento penale sono stati coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i soci della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in quanto considerati fittizi intestatari dei beni riconducibili ai proventi dell'attività criminale; - gli stessi Bianchi e Buonocore nel febbraio del 2004 acquistarono le quote della Edil legno s.a.s., che nell'aprile dello stesso anno stipulò un contratto preliminare di vendita per l'acquisto di un complesso immobiliare per l'importo di 4 milioni di euro;- nel giugno dello stesso anno la BNL concesse un mutuo alla società in questione per l'importo di 1,7 milioni di euro per finanziare l'acquisto su indicato; - il bilancio di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava un fatturato di 1.894.000 di euro e un utile di 142.000 euro; - la bozza di bilancio della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esaminata dalla Banca per la concessione del mutuo, evidenziava che la società in questione, a fronte di un capitale di 30.000 euro, aveva ricevuto finanziamenti dai soci, soggetti innpossidenti, per l'importo di 4,2 milioni di euro; - gli accertamenti relativi al complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" avevano a loro volta evidenziato, da una parte, una incertezza assoluta con riguardo alla titolarità di una parte dell'immobile, e, dall'altra, la mancanza di regolarità urbanistica; - [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato una fideiussione di 2.856.00 euro solo apparente, atteso che nella stessa delibera di concessione del mutuo la banca evidenziò che Bianchi fosse "innpossidente" e che l'impegno fideiussorio fosse solo "a fini morali"; - la [OSCURATO:PERSONA] non ha pagato nessuna rata di mutuo. 5. Rispetto a tale quadro di riferimento, i motivi, che possono essere valutati congiuntamente, rivelano la loro infondatezza. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che al momento in cui fu concesso il credito, la Banca sapeva che: - la Edil legno era una società che aveva una struttura, un attività, una situazione economico patrimoniale che non poteva consentirgli un investimento di 4 milioni di euro; - sapeva che i soci non potevano aver compiuto personalmente finanziamenti per l'importo di 4,2 milioni di euro; - la garanzia fideiussoria di Bianchi era apparente e che quel mutuo era concesso anche per l'acquisto di un complesso immobiliare sulla cui legittimità non esistevano certezze; - il denaro immesso nella società fosse di provenienza dubbia e comunque ignota. Da una parte, ha osservato il Tribunale, un flusso di denaro in entrata formalmente inspiegato, che non trovava ragionevolezza giustificativa e che rivelava sul piano sintomatico inequivoci segnali di allarme sulla possibilità che quel denaro potesse avesse origini illecite e fosse strumentale al reimpiego di proventi criminali, e, dall'altra, non diversamente, un investimento oscuro da parte di quella oscura società. Segnali di allarme molteplici, chiari, che, anche in ragione delle qualità soggettive del soggetto mutante, imponevano serie e rigorose verifiche sul senso e sulla portata di quelle operazioni, su quel credito "cercato" da soggetti impossidenti che avevano immesso in quella società una quantità di denaro inspiegabile e che non poteva che provenire da terzi. Un flusso di denaro e un investimento che lasciavano intravedere sul piano oggettivo l'esistenza di un inquinamento criminale rispetto al quale il credito erogato assumeva una funzione servente. Il Tribunale ha inoltre evidenziato come, rispetto a tale sintomatica situazione oggettiva, la Banca: - non verificò alcunchè; - non cercò di comprendere come e chi potesse aver immesso in quella società modesta finanziamenti per 4.2 milioni di euro; - non chiese doverose integrazioni istruttorie; - non spiegò perché poteva accontentarsi di una pseudo fideiussione; - non cercò di comprendere il senso di quella operazione di acquisto di quel complesso immobiliare. Una situazione che rivelava chiarissimi indizi di inquinamento rispetto alla quale la Banca nulla fece. Una situazione, quella descritta dal Tribunale, caratterizzata da una manifesta irregolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie e secondo il rispetto della normativa antiriciclaggio; un'attività istruttoria che rivela l'assenza di volontà di approfondire, di accertare, di verificare. Una attività che rende manifesta l'esistenza di un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi, la percezione della strumentalità del credito e l'assenza di buona fede. 6. Al rigetto del ricorso consegua la condanna del ricorrente a
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