CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2253/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già Società per la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’Avv . [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1358/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 11 dicembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza di decreto ingiuntivo, [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., intimò nell’anno 2010 precetto per il pagamento di somme adAnna Mega, quale erede di Consiglio Mega. 2.Nello spiegare opposizione al precetto, [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora qui d’interesse: sostenne la infond atezza ed « intempestività » della pretesa creditoria per essere ancora sub iudice l’accertamento della stessa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo;addusse il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver mai acquistato la qualità di erede di Consiglio Mega, nonché, in via subordinata, per essere erede con beneficio d’inventario; eccepì l’estinzione del credito per prescrizione; dedusse inoltre l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite(in data 28/10/1983 al n. 2235 ed in data 21/06/2010 al n. 4595) dall ’istituto banca rio su immobili di proprietà dell’intimata (segnatamente, sul fondo “Mezzi” in Alezio di ha 4.45.74, censito in catasto al foglio 15, particelle 61,16, 62, 101, 147, 126, 80, 7, 8, 9, 12, 79,109, 110, 76, 58, 108, 60, 107 e sul fondo “Mezzi” in Alezio di ha 2.28.02, censito in catasto al foglio 15, particelle 4,57, 111, 116, 148, 150, 153, 155, 156, 157) e chiese ordinarne la cancellazione; domandò la condanna dell’opponente al risarcimento danni per r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.. 3. Definendo la lite in prime cure, l’adito Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarò inefficace il precetto, ordinò la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopra trascritte, rigettò la domanda formulata ex art. 96 cod. proc. civ., condannò l’opposta alla refusione delle spese di lite nella misura del 50%. 3.Avverso detta sentenza interpose appello in via principale [OSCURATO:PERSONA] lamentando l’omessa pronuncia sull’istanza di cancellazione di ulteriore ipoteca (iscritta in data 21/06/2010 al nr. 4595 ed avente ad oggetto la quota di un ottavo del diritto di proprietà sulla casa di abitazione in Alezio, via Umberto I, censita in catasto al foglio 6, particella 453, subalterno 1) e censurando la reiezione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata e la violazione del principio di soccombenza. Anche la S.G.A. impugnòin via incidentale la statuizione di primo grado ed invocò declaratoria di inammissibilità (o in subordine rigetto) della opposizione a precetto. 4. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto, rigettandol’appello principale e regola ndo le spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza. 5.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]), nuova denominazione sociale della S.G.A. –Società per la [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 13 luglio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella memoria illustrativa la ricorrente contesta la regolarità della costituzione in lite di [OSCURATO:PERSONA]. In specie, ne eccepisce «la carenza di titolarità e legittimazione» poiché «dal testo dell’indice della G.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Foglio delle Inserzioni n. 12 non risulta alcuna notizia del contratto indicato nella prima pagina dell’avverso controricorso»; deduce ancora che « non sembra che [OSCURATO:PERSONA] fosse, al momento della redazione del controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. con nuova denominazione, poiché la seconda, in data 12- 02-2020, era ancora in vita ed attiva». Ambedue le rimostranze non possono trovare accoglimento. 1.1. La prima mira a porre in discussione la qualità della S.G.A. di cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]. (a tale operazione fa infatti riferimento il contratto non meglio specificato in memoria): ma con doglianza inammissibile in sede di legittimità, siccome questione per la prima volta prospettata in questo grado (mentre l’esistenza della cessione dei crediti era stata spesa già con l’intimazione del precetto) e quindi nuova rispetto ai motivi di opposizione formulati nel merito. 1.2. La seconda invece si sostanzia in una obiezione del tutto generica ed espressa in termini dubitativi («non sembra che»), tali da giustificarne ex se l’inammissibilità, a tacere del fatto che il mutamento di denominazione sociale è un tipico evento interno alla medesima persona giuridica (improduttivo, cioè, di effetti successori tra soggetti di diritto differenti ), ma soprattutto assistito da forme di pubblicità legale accessibili indiscriminatamente a tutti. r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. All’esame dei motivi articolati è opportuno far precedere una notazione sullo stato del “presupposto” giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale è stato intimato precetto. In detta controversia, a seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte con la sentenza 23 agosto 2013, n. 19490, si è nuovamente pronunciata la Corte d’appello di Lecce la quale, con la sentenza del 2 settembre 2016, n. 837, ha, in rigetto del gravame del creditore ingiungente (rectius, del soggetto ad esso succeduto in forza di vicende di incorporazione societaria), confermato l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’odierna ricorrente (e dalla di lei sorella, [OSCURATO:PERSONA]) e rigettato, per difetto di prova del pregiudizio, la domanda risarcitoria (pur dichiarata ammissibile) dispiegata dall’ingiunta e volta a conseguire il ristoro dei danni derivati daiscrizioni ipotecarie effettuat e in forza del concesso provvedimento monitorio. Avverso questa sentenza, su impugnazione di legittimità dispiegata dalla sola [OSCURATO:PERSONA] per motivi afferenti esclusivamentela fondatezza della pretesa risarcitoria e la domanda (non accolta) di cancellazione dell’ipoteca iscritta nell’anno 2010, è stato disposto da questa Corte (con la ordinanza del 22 giugno 2020, n. 12123) altro rinvio al merito, per una nuova valutazione sull’esistenza di un pregiudizio ristorabile da illegittima iscrizione ipotecaria, con assorbimento delle altre doglianze. Daldescritto andamento della vicenda processuale (in assenza di una chiara esposizione del rilevante precedente fatto processuale ad opera della ricorrente in ricorso, verificato da questa Corte motu proprio, attraverso cioè la lettura della propria decisione n. 12123/2020, attività consentita dall’esigenza di verificare l’eventuale formazione di un giudicato esterno sul rapporto controverso e di stabilirne l’esatto ambito: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8379; Cass.21/05/2014, n. 11219; Cass. 26/10/2017, n. 25432), si inferisce che r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il decreto monitorio (in virtù del quale è stato intimato il precetto, poi opposto nella controversia da cui origina il presente ricorso) è stato definitivamente caducato, in accoglimento della opposizione sollevata dagli ingiunti, fin dalla sentenza n. 837/2016 della corte territoriale (in quanto non impugnata sul punto specifico), per cui (a quanto è dato comprendere dalla narrativa e dalla motivazione dell’ordinanza n. 12123/2020 di questa Corte, alcun chiarimento o delucidazione al riguardo avendo offerto nemmeno i contraddittori) il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in altra sede ancora pendente deve ricostruirsi essere circoscritto al vaglio delle domande (in origine accessorie) finalizzate alla cancellazione di ipoteche ed al risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria. 3.Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art.393 cod. proc. civ. riguardo alla sentenza n. 503/2007 della Corte di Appello di Lecce sezione promiscua, recante la pronuncia di estinzione del processo. Omesso esame circa il fatto decisivo, attinente alla mancanza della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell’art. 2946 cod. civ. (art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.)». Si censura la dichiarata inammissibilità dell’opposizione a precetto: parte ricorrente assume che la sentenza del 19 luglio 2007, n. 503 della Corte dappello salentina (resa a seguito della sentenza della Suprema Corte del 19 marzo 1999, n. 2532, recante cassazione con rinvio, con efficacia vincolante « anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda») aveva statuito in maniera definitiva sul difetto della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], sicché quest’ultima «mai avrebbe potuto rispondere, col proprio patrimonio, dei debiti» del defunto padre Consiglio Mega. Deduce inoltre che «per altro il decreto ingiuntivo emesso nell’anno 1983, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., sarebbe stato già prescritto alla r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data dell’intimazione del precetto opposto(eccezione questa sollevata nel V° (sic)motivo di opposizione al precetto)». 3.1. Il motivo è infondato. 3.1.1. Pur volendo prescindere dal difetto di specificità per inosservanza del requisito della esposizione sommaria del fatto processuale ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. (non è infattiriportato con chiarezza – e nemmeno nella parte narrativa - il contenuto precettivo delle sentenze da cui si traggono i postulati effetti), il motivo, nella sua prima declinazione, contesta, al fondo, la legittimazione passiva rispetto all’azione monitoria, ossia intende far valere un error in iudicandodel decreto d’ingiunzione, siccome in thesi rivolto a soggetto non obbligato a rispondere del credito azionato. Si tratta, dunque, di un (presunto) vizio afferente il contenuto intrinseco di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, vizio invero deducibile - come correttamente rilevato dall’impugnata sentenza - soltanto con i rimedidi tutela ad hoc preposti avverso il provvedimento giudiziale in questione (nella specie, con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.) e non già in sede di opposizione all’esecuzione, attesa la espunzione dal legittimo oggetto del contendere di siffatta controversia di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (nella sterminata giurisprudenza sul punto, cfr. Cass. 14/02/2020, n. 3716; Cass. 18/02/2015, n. 3277 ; Cass. 14/02/2013, n. 3667; Cass. 24/07/2012,n. 12911). 3.1.2. Inammissibile è, poi, la censura afferente la prescrizione (mossa negli esatti, lapidari termini sopra trascritti), per palmare inosservanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti. Invero, nel ricorso in esame si dà conto della proposizione della eccezione di prescrizione quale motivo dedotto (in via subordinata rispetto al difetto di legittimazione passiva) nell’originario atto introduttivo dell’opposizione al precetto in prime cure; nulla, invece, si r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riferisce in ordine al successivo svolgersi della vicenda processuale sul punto, cioè a dire sull’apprezzamento (positivo o negativo) di detta eccezione nella decisione conclusiva del giudizio di primo grado oppure sull’assorbimento della stessa nell’accoglimento per altra ragione della opposizione; nulla ancora si narra circa la introduzione dell’eccezione nel thema decidendum della controversia di secondo grado (allegazione necessaria, pur nell’eventualità di questione assorbita, nelle forme di riproposizione in modo specifico: Cass. 20/12/2021, n. 40833; Cass.23/09/2021, n. 25840), introduzione che parrebbe da escludersi al lume del contenuto della sentenza impugnata, che sulla prescrizione è del tutto silente, tanto in parte narrativa quanto in parte motiva. In definitiva: una complessiva e grave lacunosità espositiva che , rendendo inintelligibile la comprensione degli accadiment i processuali in ordine alla eccezione di prescrizione - in specie circa la sua attuale controvertibilità -inibisce alla Corte la disamina del motivo de quo . Solo per completezza argomentativa, si evidenzia la infondatezza dell’astratta tesi sostenuta in diritto con lo stesso: il termine di prescrizione del diritto di credito in parola è infatti rimasto sospeso, giusta il generale principio dell’art. 2945 cod. civ., per l’intera durata del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e fintanto che nello stesso era sub iudice l’esistenza del credito, cioè a dire - in base alla ricostruzione della vicenda processuale inferibile da Cass. n. 12123 del 2020, riassunta sopra sub § 2. –sino alla sentenza della Corte d ppello di Lecce del 2 settembre 2016, quindi in epoca ben successiva alla intimazione del precetto in discussione. 4. Il secondo motivo prospetta: « violazione e falsa applicazione dell’art. 100 e 336 (sic) anche in relazione all’art. 393 cod. proc. civ. riguardo alla domanda dicancellazione delle ipoteche iscritte nel 1983 e dell’altra rinnovata nell’anno 2010 e dell’altra di risarcimento del r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] danno conseguente all’indisponibilità dei beni ipotecati per trentasette anni (art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.)». È così impugnata la dichiarata inammissibilità delle domande di cancellazionedelle ipoteche e di risarcimento del danno, sull’assunto chetali domande «non erano necessariamente connesse e conseguenti all’opposizione a precetto, ma eranoautonome e non conseguenti ad esso». 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge criticamente la ratio decidendi della gravata pronuncia. Il giudice territoriale, richiamata in premessa la violazione dell’art.39 cod. proc. civ., ha ritenuto inammissibili le domande dirette ad ottenere la cancellazione delle ipoteche ed il risarcimento del danno «perché –come risulta dalla documentazione in atti – già proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggi ancora pendente»: argomentazione minimamente scalfita dal motivo in esame, per come in concreto qui articolato. 5.Il terzo mezzo lamenta « violazione e falsa applicazione dell’art.615 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 393 e 336 cod. proc. civ.. Violazione dell’art. 306, anche in relazione agli artt. 91 e seg. cod. proc. civ.. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, riguardo alla presunta sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere in relazione alla dichiarata rinuncia al precetto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nell’udienza del 26-01- 2015. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande di cancellazione delle ipoteche e di risarcimento del danno». Si critica il punto della motivazione in cui il giudice territoriale ha ritenuto che la rinuncia al precetto formulata da parte opposta avrebbe «neutralizzato l’efficacia» dell’intimazione, con la conseguenza che r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «nessuno spazio avrebbero avuto, in ogni caso, le domande accessorie (di cancellazione delle ipoteche e di risarcimento del danno)». 5.1. La doglianza è inammissibile. Essa concerne argomentazione (sugli effetti della rinuncia al precetto) non decisiva e priva di rilevanza nel ragionamento seguito dal giudicante, dacché estrinsecatadichiaratamente «ad abundantiam» e sulla esplicitata premessa per cui «fermo restando quanto appena detto in ordine all’inammissibilità dell’opposizione». Orbene, è noto che le argomentazioni sul merito impropriamente inserite in motivazione dopo una statuizione di inammissibilità della domanda (con cui il giudice si sia spogliato della potestas iudicandisulla controversia) sono ininfluenti ai fini della decisione , sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione che richieda un sindacato in ordine a siffatte argomentazioni di merito svolte ad abundantiam (sul tema, sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 6.Il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. riguardo alla domanda di cancellazione dell’ipoteca iscritta in data 21- 06-2010 col n. 181 di presentazione, n. 23755 reg. gen. e n. 4595 part. su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. sul seguente immobile: “comproprietà di un ottavo della casa di abitazione in catasto foglio 6, part. 453, sub 1, in Alezio via Umberto I”. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione attinente alla omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di cancellazione dell’ipoteca innanzi indicata (art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.)». L’impugnante si duole, specificamente, della omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione dell’ipoteca sul cespite menzionato, domanda contenuta «nella conclusione sub I°(sic) dell’atto di appello», r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] precisando che il giudice di prime cure aveva delibato solo sulla cancellazione delle ipoteche iscritte sul fondo Mezzi in Alezio. 6.1. In disparte le perplessità (sottolineate dal P.M.) indotte dalla impropria commistione in un singolo motivo di più profili di doglianza (con sovrapposizione di censure eterogenee, al tempo stesso relative ad asserite violazioni di legge e vizi della motivazione, in modo da indurre dubbi di conformità della formulazione della censura al n. 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.), il motivo è inammissibile per una duplice, concorrente ragione. 6.1.1. In primo luogo, perché anch’esso si rivolge contro una argomentazione svolta ad abundantiam, come tale non utilmente impugnabile. Ed invero, la gravata sentenza ha dichiarato la inammissibilità delle domande di cancellazione delle ipoteche perché già proposte in altro giudizio (quello di opposizione a decreto ingiuntivo) ancora pendente, sicché l’ulteriore motivazionequi attaccata ( quella cioè concernente la effettiva pronuncia del giudice di prime cure sulleiscrizioni ipotecarie) risulta chiaramente ad abundantiam e priva di decisività, potendo la stessa espungersi dal percorso argomentativo della sentenza senza minare la compiutezza e concludenza della statuizione dispositiva. 6.1.2. Altra causa di inammissibilità del motivo risiede nella sua articolazione in contrasto con le prescrizioni di contenuto-forma imposte dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6 del codice di rito. Dallanarrazione del fatto processuale contenuta nella premessa del ricorsoin esame si desume che con l’atto introduttivo della opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. , [OSCURATO:PERSONA] dedusse l’illegittimità della ipoteca iscritta al nr. 4595 del 21 giugno 2010 come avente ad oggetto unicamente due fondi (denominati “Mezzi”) ubicati in Alezio, catastalmente censiti con i dati riportati nei fatti di causa della presente sentenza (cfr. punto IV dell’atto di r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] opposizione: pag. 20 del ricorso) e ne richiese, nelle conclusioni della citazione in opposizione, ordine di cancellazione (punto 5°: pag. 22 del ricorso); nelle conclusioni rassegnate all’esito del giudizio di prime cure (riportate a pag. 25 del ricorso), meramente e genericamente reiterative delle domande proposte in corso di causa, non risulta menzionato l’oggetto della ipoteca di cui si invocava la cancellazione. Dell’ipoteca iscritta sulla casa di abitazione in Alezio il 21 giugno 2010 si fa menzione nel ricorso soltanto (pag. 23) come oggetto di domanda di cancellazione formulata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. depositata il 13 luglio 2011 (sull’assunto di una scoperta lite pendente di tale iscrizione: circostanza invero assai discutibile, ove si consideri che nell’atto introduttivo vi era richiesta di cancellazione di ipoteca su terreni iscritta nella stessa data, 21 giugno 2010). Siffatta menzione(in uno alla giustificazione del tempo del suo dispiegamento), tuttavia, non è corredata dalla (pur sintetica) trascrizione del contenuto della memoria richiamata ovvero dalla sua allegazione al ricorso ovvero ancora della indicazione della sedes di ubicazione della stessa nel fascicolo del processo: e tanto la rende inidonea a sollecitare correttamente l’apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fine di prestare ossequio ai requisiti della esposizione sommaria dei fatti e della specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda, il ricorrente avrebbe dovuto riportare con chiarezza ed esaustività la domanda asseritamente inevasa dal giudicante in prime cure : ne avrebbe dovuto specificare contenuto, modo e tempo di formulazione in quella sedenonché precisare la reiterazione della domanda in sede di conclusioni finali di detto giudizio. La illustrata deficienza espositiva del motivo, interessante proprio l’inserimento nel thema decidedum della lite della domanda in ordine alla quale si lamenta l’omessa pronuncia, non consente alla Corte di verificare l’esistenza del vizio denunciato. 7. Il quinto mezzo deduce « violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione al secondo motivo di appello. Nullità della sentenza per omessa pronuncia». Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha reso un «molto sommario ed immotivato giudizio» sul secondo motivo di appello, concernente la fondatezza delle istanze di risarcimento del danno per illegittima iscrizione d’ipoteca, limitandosi ad una acritica conferma delle argomentazioni esposte dalla sentenza di primo grado. 7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, per ragioni identiche a quelle illustrate sopra sub § 5.1.. Ancora una volta, infatti, la critica concerne un’argomentazione svolta dalla sentenza impugnata (quella adesiva al la valutazione espressadal primo giudice circa l’insufficienza probatoria in ordine alla domanda di responsabilità processuale aggravata) ad abun d an t iam, poiché concernente il merito di una domanda risarcitoria in via preliminare oggetto di espressa declaratoria di inammissibilità. 8. Il ricorso è rigettato. 9. Le spese del grado seguono la soccombenza. r.g. n. 2253/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis