CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00159/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 3 giugno 2025 d a l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da Sez. 2, n. 520 del 19/3/2025, ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è sottoposto in relazione ai delitti di cui ai capi H, Q1, W1, X1, Y1, C2 ed E2 dell’imputazione provvisoria. Con un unico motivo di ricorso chiede l’annullamento dell'impugnata ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il Tribunale non si è confrontato con i principi affermati dalla sentenza rescindente. Sostiene il ricorrente che nella sentenza di annullamento la Seconda sezione di questa Corte aveva richiesto un nuovo vaglio delle esigenze cautelari alla luce: a) del tempo trascorso in regime carcerario dopo l’aggravamento della misura; b) del precedente giudizio diadeguatezza della misura degli arresti domiciliari; c) della idoneità del nuovo domicilio indicato a prevenire ulteriori violazioni delle prescrizioni. Il Tribunale, ponendo una sorta di probatio diabolica a carico del ricorrente,ha ritenuto che lo stesso non abbia allegato alcunchè in merito al nuovo domicilio, senza considerare che si trattava del luogo dove abita il fratello del ricorrente e dove quest’ultimo può essere facilmente controllato. Con riferimento al “tempo”trascorso in carcere, il Tribunale si è limitato ad affermarne la valenza neutra,senza, tuttavia, considerare che, in caso di aggravamento, il decorso del tempo va valutato in relazione alle ragioni che lo hanno determinato. Il Tribunale ha, infine, omesso di considerare le precarie condizioni di salute del ricorrente e, come richiesto dalla sentenza rescindente, il precedente giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 2. Con successiva comunicazione del 28/10/2025 il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto,con provvedimento del 16/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sostituzione della custodia cautelare con il divieto di dimora in Calabria. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. All’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento processuali né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell'interesse, sopraggiuntoalla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1,n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvumes, Rv. 272308). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così decisol’11 novembre 2025 Il C