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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:T:1991:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990TO0047_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-47/90, [OSCURATO:PERSONA], coniugata Bach, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento dell' assegnazione della ricorrente ad un altro edificio della [OSCURATO:PERSONA] al fine di svolgervi le mansioni di commesso, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto dai signori C.P.

Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 6 novembre 1990, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso a che il Tribunale annulli la "decisione 12 marzo 1990 dell' autorità che ha il potere di nomina" (in prosieguo: l' "APN"), con la quale la ricorrente è stata trasferita dall' immobile Breydel per essere assegnata all' immobile [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a che il Tribunale "prenda atto delle riserve della ricorrente per quanto riguarda la valutazione del suo danno morale".

Antefatti, procedimento e conclusioni 2 La ricorrente, che è nata nel 1935, è stata assunta nel 1973 come dipendente locale dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nel 1985 veniva nominata in ruolo con il grado D3.

Attualmente è inquadrata nel grado D2 e svolge le mansioni di commesso presso la Direzione generale IX, amministrazione generale 4, servizi interni. 3 A seguito di un congedo di malattia, la ricorrente riprendeva servizio prima del Natale 1989.

Dopo essere stata assegnata successivamente a due diversi edifici, la ricorrente chiedeva un cambiamento di assegnazione affinché la sede di servizio fosse più vicina al suo domicilio.

Essa veniva allora assegnata all' edificio Breydel, che era stato appena messo in funzione. 4 A decorrere dal gennaio 1990, si verificavano diversi incidenti tra la ricorrente ed il preposto di tale edificio, sig.

S, dipendente di grado C4, nel corso dei quali quest' ultimo, il quale, secondo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], usava spesso un linguaggio volgare a connotazione sessuale nei confronti dei suoi collaboratori, si rivolgeva alla ricorrente, in presenza dei suoi colleghi, in modo volgare e oltraggioso.

La ricorrente si lamentava di tale comportamento presso la rappresentanza del personale. 5 I rapporti tra la ricorrente e il preposto dell' immobile continuavano a deteriorarsi successivamente.

L' 11 marzo 1990, a seguito di un nuovo incidente, il preposto dell' immobile conduceva la ricorrente nell' ufficio del caposettore, sig. [OSCURATO:PERSONA].

In mancanza del capounità, il caposettore proponeva alla ricorrente di svolgere le sue mansioni, a decorrere dall' indomani mattina, in un altro edificio.

Essendo stata invitata a scegliere un altro immobile, la ricorrente designava l' edificio [OSCURATO:PERSONA] che si trova in prossimità del suo domicilio. 6 Il giorno successivo, il 12 marzo 1990, la ricorrente prendeva servizio presso l' edificio [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso giorno essa veniva convocata dal capounità, sig. [OSCURATO:PERSONA], per discutere della sua riassegnazione. 7 Il 27 marzo 1990 la ricorrente inviava una nota al sig.

Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione.

In tale nota, la ricorrente si lamentava del fatto che il suo precedente preposto d' immobile, sig.

S., l' aveva fatta spostare dall' immobile solo perché riteneva che ella avesse troppi contatti con la rappresentanza del personale.

La ricorrente aggiungeva di aver informato la rappresentanza del personale della maniera volgare in cui il sig.

S. le si rivolgeva e dichiarava che non poteva pertanto accettare questo trasferimento arbitrario. 8 Il 6 aprile 1990 la ricorrente presentava, con due note separate, una domanda di assistenza, basata sull' art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") ed un reclamo. [OSCURATO:PERSONA] sua domanda essa si lamentava di essere stata vittima, da parte del sig.

S., preposto dell' immobile Breydel in cui era stata assegnata, di "molestie sessuali che si manifestavano in epiteti oltraggiosi".

Inoltre, essa sosteneva di essere stata vittima di molestie psicologiche, in quanto il suo superiore gerarchico, sig. [OSCURATO:PERSONA], le aveva chiesto, in presenza di detto sig.

S., di accettare il suo trasferimento in un altro immobile e aveva esercitato tali pressioni su di lei che le era stato impossibile non "accettare".

Essa aggiungeva che le ragioni invocate per giustificare tale provvedimento erano stati i cattivi rapporti personali che si sarebbero creati con il preposto dell' immobile e che le era stato precisato che ciò non riguardava affatto le sue capacità professionali.

Essa affermava inoltre che le era stato consigliato di tacere sulle ragioni del suo spostamento che "sarebbe stato effettuato ufficialmente per esigenze di servizio". 9 Il reclamo, presentato a titolo dell' art. 90 dello Statuto, era rivolto contro la decisione del sig. [OSCURATO:PERSONA] di "trasferire" la ricorrente in un altro immobile.

La ricorrente sosteneva che tale decisione non le era stata comunicata per iscritto e che era stata presa con pretesti erronei che dissimulavano una realtà molto più grave.

Essa aggiungeva che tale decisione doveva essere messa in rapporto con i fatti che aveva descritto nella sua domanda di assistenza, di cui una copia era allegata al suo reclamo e da cui risultava, a suo parere, che era doppiamente vittima del comportamento dei suoi superiori. 10 A seguito della domanda di assistenza della ricorrente, veniva avviata un' indagine nel corso della quale sono stati sentiti la ricorrente e cinque testimoni da essa designati.

Nel corso della sua audizione, la ricorrente ha risposto nel modo seguente alla questione se essa intendesse effettivamente vedere annullato il suo trasferimento all' edificio [OSCURATO:PERSONA] e ritornare all' edificio Breydel, "che essa si trovava bene al [OSCURATO:PERSONA], che i suoi colleghi erano molto gentili e che non intendeva ritornare al Breydel, perlomeno finché il sig.

S. vi si trovava". 11 A seguito di queste audizioni, veniva avviato il procedimento disciplinare di cui all' art. 87 dello Statuto, in base al quale l' APN "può infliggere la sanzione dell' ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa".

Dopo l' istruttoria della pratica effettuata dal direttore generale del personale e da un direttore della [OSCURATO:PERSONA], un ammonimento scritto veniva rivolto al sig.

S. e inserito nel suo fascicolo personale. 12 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce tre mezzi.

Il primo è relativo all' irregolarità del suo trasferimento che, a suo parere, non è giustificato né dall' interesse né dalle necessità del servizio e che essa ritiene ingiusto poiché finisce per sanzionare la vittima piuttosto che l' autore degli oltraggi.

Da questo punto di vista, essa sostiene che le circostanze che hanno determinato la sua riassegnazione le hanno causato un danno ledendo la sua reputazione, in quanto la cerchia delle sue relazioni professionali e personali avrebbe potuto legittimamente meravigliarsi nel vedere "una persona della sua età lasciare bruscamente le funzioni che esercitava", dopo due assegnazioni successive a due edifici differenti. [OSCURATO:PERSONA] replica, la ricorrente ha sostenuto inoltre che i motivi relativi all' interesse del servizio, come dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], nascondono in realtà un intento illecito.

A suo parere, il passo che essa ha fatto presso il comitato del personale "ha manifestamente svolto un ruolo" nelle considerazioni che possono aver determinato la decisione di trasferire la ricorrente piuttosto che il preposto dell' immobile. 13 Con il secondo mezzo, relativo ad una violazione dell' art. 25 dello Statuto, la ricorrente sostiene che la decisione di trasferimento non le è stata comunicata per iscritto e che non è stata motivata. [OSCURATO:PERSONA] replica, essa aggiunge che la sua assegnazione ad un altro immobile costituisce un atto che arreca danno, dato che le è stata imposta in un momento in cui la tensione era al culmine e non era in grado di difendersi. 14 Il terzo mezzo è relativo ad una violazione del dovere di assistenza da parte dell' amministrazione.

La ricorrente afferma inoltre di aver subito un danno morale certo e pone le più esplicite riserve circa la valutazione del suo danno. 15 Nei confronti del primo mezzo della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] invoca in via preliminare l' ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell' organizzazione dei suoi servizi e nell' assegnazione del suo personale, ammesso che quest' ultima avvenga nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza degli impieghi.

Essa segnala che le attribuzioni della ricorrente non hanno subito alcun cambiamento né alcuna diminuzione a causa della sua riassegnazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto della situazione molto tesa che regnava nell' ambito del servizio in cui lavorava la ricorrente, l' amministrazione ha potuto legittimamente ritenere che fosse nell' interesse del servizio allontare quest' ultima.

Aggiunge che il trasferimento del preposto dell' immobile, "il cui valore professionale, al di là del suo modo di esprimersi, è apprezzato", in un' epoca in cui l' edificio Breydel era stato messo in funzione, avrebbe nuociuto all' interesse del servizio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il caposettore, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha solo proposto alla ricorrente un' assegnazione in un altro immobile senza imporgliela.

Essa fa valere che la ricorrente non ha formulato alcuna obiezione nei confronti del suo spostamento, nel corso dei colloqui con i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l' 11 e 12 marzo 1990 e che si è dichiarata molto soddisfatta di tale provvedimento nell' ambito dell' indagine condotta a seguito della sua domanda di assistenza. [OSCURATO:PERSONA] ammette che è preferibile, in generale, in presenza di molestie sessuali, trasferire l' autore della molestia piuttosto che la vittima.

Tuttavia occorre, a suo parere, che sia materialmente possibile, particolarmente in una fase in cui l' indagine relativa ai fatti in causa dev' essere ancora condotta. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nessuna sanzione potrebbe essere collegata al provvedimento di riassegnazione di cui la vittima ha costituito oggetto e ricorda che nella fattispecie essa è stata adottata essenzialmente per tutelare la ricorrente e con il suo consenso.

Per quanto riguarda l' asserzione secondo cui i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nasconderebbero in realtà un intento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di un mezzo nuovo, relativo ad un asserito sviamento di potere, che dev' essere respinto in quanto irricevibile.

In subordine, essa sostiene che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che possa corroborare la sua asserzione. 16 Per quanto riguarda il secondo mezzo della ricorrente, relativo ad una violazione dell' art. 25 dello Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nel suo controricorso che la riassegnazione della ricorrente è solo una semplice misura di organizzazione interna che non ha pregiudicato la sua posizione statutaria e che, secondo la giurisprudenza della Corte, non deve pertanto essere motivata.

Essa sottolinea che la ricorrente non è stata trasferita contro la sua volontà, di modo che non si trattava di un atto arrecante danno, ai sensi dell' art. 25 dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] controreplica essa ha aggiunto che la ricorrente è sempre assegnata alla direzione generale IX "Personale e amministrazione", direzione "Amministrazione generale", "Servizi interni", e che le sue funzioni non sono state modificate.

In subordine la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione era sufficientemente motivata. 17 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del terzo mezzo della ricorrente, relativo ad un' asserita violazione del dovere di protezione da parte dell' amministrazione, in quanto la domanda di assistenza della ricorrente non era seguita da alcun reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

Per quanto riguarda il merito, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce all' indagine che essa ha condotto, nell' ambito della quale sarebbe risultato che l' allontanamento della ricorrente, deciso dal sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito una prima risposta urgente ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig.

S. e di cui l' interessata era vittima. 18 Per quanto riguarda infine il danno morale assertivamente subito dalla ricorrente, la convenuta ritiene ch' essa non abbia commesso alcun atto illegale che possa ingenerare un tale pregiudizio.

Essa sostiene inoltre che la ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di un qualsiasi danno morale imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 19 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia: - annullare la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina 12 marzo 1990, con cui è stata trasferita dall' immobile Breydel per essere riassegnata all' immobile [OSCURATO:PERSONA]; - annullare il silenzio-rigetto opposto al reclamo che essa ha presentato il 6 aprile 1990, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto; - prendere atto delle riserve relative alla valutazione del suo danno morale; - condannare la convenuta alle spese di causa. [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso infondato; - statuire sulle spese in base alle norme.

Sulla ricevibilità 20 Quando un ricorso presentato dinanzi al Tribunale è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, ai sensi dell' art. 111 del suo regolamento di procedura 2 maggio 1991 (GU L 136, pag. 1), statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide che non bisogna proseguire il procedimento. 21 In conformità alle disposizioni del combinato disposto dell' art. 91, n. 1, dello Statuto e dell' art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra le Comunità e i loro dipendenti, vertente sulla legittimità di un atto che arreca danno a tale persona ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

L' esistenza di un tale atto è pertanto una condizione indispensabile per la ricevibilità del ricorso.

La sua assenza manifesta può dar luogo all' applicazione dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale. 22 A tal riguardo occorre rilevare che arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente la posizione giuridica di un dipendente (v., ad esempio, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, Grasselli / [OSCURATO:PERSONA], causa 32/68, Racc. pag. 505, in particolare pag. 511).

Occorre distinguere questi atti dalle semplici misure di organizzazione interna dei servizi che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato (v. sentenza della Corte 14 luglio 1976, Hirschberg / [OSCURATO:PERSONA], causa 129/75, Racc. pag. 1259, in particolare pag. 1270). 23 Per quanto riguarda il trasferimento della ricorrente dall' edificio Breydel all' edificio [OSCURATO:PERSONA], risulta dai documenti del fascicolo che esso non ha affatto pregiudicato i suoi diritti statutari.

Infatti, tale provvedimento non ha comportato alcuna modifica del grado della ricorrente e nemmeno dei diritti materiali che le riconosce lo Statuto. 24 Occorre aggiungere che tale trasferimento da un edificio ad un altro in una stessa città non può essere assimilato al trasferimento di un dipendente, di ruolo o non di ruolo, da un luogo di assegnazione ad un altro, che, in ragione degli effetti che esso può produrre sulla situazione personale e familiare dell' interessato, può arrecargli danno (v., ad esempio, sentenza 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 161/80 e 162/80, Racc. pag. 543). 25 Occorre quindi constatare che le mansioni della ricorrente sono rimaste identiche dopo il suo trasferimento, di modo che risulta chiaramente che il principio della corrispondenza tra il grado e l' impiego non è stato violato dalla misura controversa.

Occorre ricordare in tale contesto che anche la modifica delle mansioni scientifiche o amministrative affidate ad un dipendente, che supera ampiamente la semplice riassegnazione da un edificio ad un altro, non è un atto tale da recargli pregiudizio, in quanto i nuovi compiti corrispondono sempre al suo grado (v. sentenze della Corte 17 maggio 1984, Albertini e Montagnani / [OSCURATO:PERSONA], causa 338/82, Racc. pag. 2123, in particolare pag. 2145; 27 ottobre 1988, Hecq / [OSCURATO:PERSONA], causa 280/87, Racc. pag. 6433, in particolare pag. 6446; e 7 marzo 1990, Hecq / [OSCURATO:PERSONA], cause riunite C-116/88 e C-149/88, Racc. pag.

I-599, in particolare pag.

I-625). 26 Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte, taluni atti, anche se non pregiudicano la situazione materiale o il grado del dipendente, possono essere considerati come atti recanti pregiudizio se pregiudicano gli interessi morali o le prospettive future dell' interessato (v., per dei trasferimenti, sentenze della Corte 27 giugno 1973, Kley / [OSCURATO:PERSONA], causa 35/72, Racc. pag. 679, in particolare pag. 687 e seguenti; e 29 ottobre 1981, Arning / [OSCURATO:PERSONA], causa 125/80, Racc. pag. 2539, in particolare pag. 2554).

Tuttavia, è chiaro che nella fattispecie il provvedimento impugnato non ha avuto tali conseguenze.

In mancanza di una modifica delle sue mansioni, l' interesse morale che la ricorrente potrebbe avere a preferire lo svolgimento di taluni compiti piuttosto che di altri (v. sentenza della Corte 10 marzo 1978, von Wuellerstorf und Urbair / [OSCURATO:PERSONA], causa 7/77, Racc. pag. 769, in particolare pag. 779) non è stato leso.

Nulla indica che le prospettive di carriera della ricorrente siano state modificate o pregiudicate dal fatto che sia stata chiamata a svolgere le sue mansioni in un altro edificio.

Infine, in ogni caso, occorre constatare che quanto temuto dalla ricorrente riguardo all' asserita lesione della sua onorabilità non è fondato, dato che, da un lato, la ricorrente può personalmente chiarire le circostanze della sua riassegnazione nella "cerchia delle sue relazioni", e, dall' altro, il sig.

S. è stato sanzionato. 27 Di conseguenza, il provvedimento controverso non ha manifestamente modificato la situazione giuridica della ricorrente, dato che né i suoi diritti statutari né i suoi interessi morali sono stati pregiudicati.

E' quindi chiaro che tale misura non costituisce un atto che arreca pregiudizio ma una semplice misura di organizzazione interna dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza la domanda intesa al suo annullamento è manifestamente irricevibile. 28 Per quanto riguarda infine la domanda di "prendere atto delle riserve della ricorrente per quanto riguarda la valutazione del suo danno morale", il Tribunale ritiene che occorra interpretare tale domanda nel senso che la ricorrente ha inteso limitarsi a richiamare l' attenzione del Tribunale sul fatto che il presente ricorso non mira ad ottenere il risarcimento di un tale danno.

Tali conclusioni sono anch' esse irricevibili in ogni caso.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 4 luglio 1991.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990TO0047_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-47/90, [OSCURATO:PERSONA], coniugata Bach, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento dell' assegnazione della ricorrente ad un altro edificio della [OSCURATO:PERSONA] al fine di svolgervi le mansioni di commesso, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto dai signori C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato in cancelleria il 6 novembre 1990, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso inteso a che il Tribunale annulli la "decisione 12 marzo 1990 dell' autorità che ha il potere di nomina" (in prosieguo: l' "APN"), con la quale la ricorrente è stata trasferita dall' immobile Breydel per essere assegnata all' immobile [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e a che il Tribunale "prenda atto delle riserve della ricorrente per quanto riguarda la valutazione del suo danno morale". Antefatti, procedimento e conclusioni 2 La ricorrente, che è nata nel 1935, è stata assunta nel 1973 come dipendente locale dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1985 veniva nominata in ruolo con il grado D3. Attualmente è inquadrata nel grado D2 e svolge le mansioni di commesso presso la Direzione generale IX, amministrazione generale 4, servizi interni. 3 A seguito di un congedo di malattia, la ricorrente riprendeva servizio prima del Natale 1989. Dopo essere stata assegnata successivamente a due diversi edifici, la ricorrente chiedeva un cambiamento di assegnazione affinché la sede di servizio fosse più vicina al suo domicilio. Essa veniva allora assegnata all' edificio Breydel, che era stato appena messo in funzione. 4 A decorrere dal gennaio 1990, si verificavano diversi incidenti tra la ricorrente ed il preposto di tale edificio, sig. S, dipendente di grado C4, nel corso dei quali quest' ultimo, il quale, secondo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], usava spesso un linguaggio volgare a connotazione sessuale nei confronti dei suoi collaboratori, si rivolgeva alla ricorrente, in presenza dei suoi colleghi, in modo volgare e oltraggioso. La ricorrente si lamentava di tale comportamento presso la rappresentanza del personale. 5 I rapporti tra la ricorrente e il preposto dell' immobile continuavano a deteriorarsi successivamente. L' 11 marzo 1990, a seguito di un nuovo incidente, il preposto dell' immobile conduceva la ricorrente nell' ufficio del caposettore, sig. [OSCURATO:PERSONA]. In mancanza del capounità, il caposettore proponeva alla ricorrente di svolgere le sue mansioni, a decorrere dall' indomani mattina, in un altro edificio. Essendo stata invitata a scegliere un altro immobile, la ricorrente designava l' edificio [OSCURATO:PERSONA] che si trova in prossimità del suo domicilio. 6 Il giorno successivo, il 12 marzo 1990, la ricorrente prendeva servizio presso l' edificio [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giorno essa veniva convocata dal capounità, sig. [OSCURATO:PERSONA], per discutere della sua riassegnazione. 7 Il 27 marzo 1990 la ricorrente inviava una nota al sig. Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione. In tale nota, la ricorrente si lamentava del fatto che il suo precedente preposto d' immobile, sig. S., l' aveva fatta spostare dall' immobile solo perché riteneva che ella avesse troppi contatti con la rappresentanza del personale. La ricorrente aggiungeva di aver informato la rappresentanza del personale della maniera volgare in cui il sig. S. le si rivolgeva e dichiarava che non poteva pertanto accettare questo trasferimento arbitrario. 8 Il 6 aprile 1990 la ricorrente presentava, con due note separate, una domanda di assistenza, basata sull' art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") ed un reclamo. [OSCURATO:PERSONA] sua domanda essa si lamentava di essere stata vittima, da parte del sig. S., preposto dell' immobile Breydel in cui era stata assegnata, di "molestie sessuali che si manifestavano in epiteti oltraggiosi". Inoltre, essa sosteneva di essere stata vittima di molestie psicologiche, in quanto il suo superiore gerarchico, sig. [OSCURATO:PERSONA], le aveva chiesto, in presenza di detto sig. S., di accettare il suo trasferimento in un altro immobile e aveva esercitato tali pressioni su di lei che le era stato impossibile non "accettare". Essa aggiungeva che le ragioni invocate per giustificare tale provvedimento erano stati i cattivi rapporti personali che si sarebbero creati con il preposto dell' immobile e che le era stato precisato che ciò non riguardava affatto le sue capacità professionali. Essa affermava inoltre che le era stato consigliato di tacere sulle ragioni del suo spostamento che "sarebbe stato effettuato ufficialmente per esigenze di servizio". 9 Il reclamo, presentato a titolo dell' art. 90 dello Statuto, era rivolto contro la decisione del sig. [OSCURATO:PERSONA] di "trasferire" la ricorrente in un altro immobile. La ricorrente sosteneva che tale decisione non le era stata comunicata per iscritto e che era stata presa con pretesti erronei che dissimulavano una realtà molto più grave. Essa aggiungeva che tale decisione doveva essere messa in rapporto con i fatti che aveva descritto nella sua domanda di assistenza, di cui una copia era allegata al suo reclamo e da cui risultava, a suo parere, che era doppiamente vittima del comportamento dei suoi superiori. 10 A seguito della domanda di assistenza della ricorrente, veniva avviata un' indagine nel corso della quale sono stati sentiti la ricorrente e cinque testimoni da essa designati. Nel corso della sua audizione, la ricorrente ha risposto nel modo seguente alla questione se essa intendesse effettivamente vedere annullato il suo trasferimento all' edificio [OSCURATO:PERSONA] e ritornare all' edificio Breydel, "che essa si trovava bene al [OSCURATO:PERSONA], che i suoi colleghi erano molto gentili e che non intendeva ritornare al Breydel, perlomeno finché il sig. S. vi si trovava". 11 A seguito di queste audizioni, veniva avviato il procedimento disciplinare di cui all' art. 87 dello Statuto, in base al quale l' APN "può infliggere la sanzione dell' ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa". Dopo l' istruttoria della pratica effettuata dal direttore generale del personale e da un direttore della [OSCURATO:PERSONA], un ammonimento scritto veniva rivolto al sig. S. e inserito nel suo fascicolo personale. 12 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce tre mezzi. Il primo è relativo all' irregolarità del suo trasferimento che, a suo parere, non è giustificato né dall' interesse né dalle necessità del servizio e che essa ritiene ingiusto poiché finisce per sanzionare la vittima piuttosto che l' autore degli oltraggi. Da questo punto di vista, essa sostiene che le circostanze che hanno determinato la sua riassegnazione le hanno causato un danno ledendo la sua reputazione, in quanto la cerchia delle sue relazioni professionali e personali avrebbe potuto legittimamente meravigliarsi nel vedere "una persona della sua età lasciare bruscamente le funzioni che esercitava", dopo due assegnazioni successive a due edifici differenti. [OSCURATO:PERSONA] replica, la ricorrente ha sostenuto inoltre che i motivi relativi all' interesse del servizio, come dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], nascondono in realtà un intento illecito. A suo parere, il passo che essa ha fatto presso il comitato del personale "ha manifestamente svolto un ruolo" nelle considerazioni che possono aver determinato la decisione di trasferire la ricorrente piuttosto che il preposto dell' immobile. 13 Con il secondo mezzo, relativo ad una violazione dell' art. 25 dello Statuto, la ricorrente sostiene che la decisione di trasferimento non le è stata comunicata per iscritto e che non è stata motivata. [OSCURATO:PERSONA] replica, essa aggiunge che la sua assegnazione ad un altro immobile costituisce un atto che arreca danno, dato che le è stata imposta in un momento in cui la tensione era al culmine e non era in grado di difendersi. 14 Il terzo mezzo è relativo ad una violazione del dovere di assistenza da parte dell' amministrazione. La ricorrente afferma inoltre di aver subito un danno morale certo e pone le più esplicite riserve circa la valutazione del suo danno. 15 Nei confronti del primo mezzo della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] invoca in via preliminare l' ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell' organizzazione dei suoi servizi e nell' assegnazione del suo personale, ammesso che quest' ultima avvenga nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza degli impieghi. Essa segnala che le attribuzioni della ricorrente non hanno subito alcun cambiamento né alcuna diminuzione a causa della sua riassegnazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto della situazione molto tesa che regnava nell' ambito del servizio in cui lavorava la ricorrente, l' amministrazione ha potuto legittimamente ritenere che fosse nell' interesse del servizio allontare quest' ultima. Aggiunge che il trasferimento del preposto dell' immobile, "il cui valore professionale, al di là del suo modo di esprimersi, è apprezzato", in un' epoca in cui l' edificio Breydel era stato messo in funzione, avrebbe nuociuto all' interesse del servizio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il caposettore, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha solo proposto alla ricorrente un' assegnazione in un altro immobile senza imporgliela. Essa fa valere che la ricorrente non ha formulato alcuna obiezione nei confronti del suo spostamento, nel corso dei colloqui con i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l' 11 e 12 marzo 1990 e che si è dichiarata molto soddisfatta di tale provvedimento nell' ambito dell' indagine condotta a seguito della sua domanda di assistenza. [OSCURATO:PERSONA] ammette che è preferibile, in generale, in presenza di molestie sessuali, trasferire l' autore della molestia piuttosto che la vittima. Tuttavia occorre, a suo parere, che sia materialmente possibile, particolarmente in una fase in cui l' indagine relativa ai fatti in causa dev' essere ancora condotta. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nessuna sanzione potrebbe essere collegata al provvedimento di riassegnazione di cui la vittima ha costituito oggetto e ricorda che nella fattispecie essa è stata adottata essenzialmente per tutelare la ricorrente e con il suo consenso. Per quanto riguarda l' asserzione secondo cui i motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nasconderebbero in realtà un intento illecito, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti di un mezzo nuovo, relativo ad un asserito sviamento di potere, che dev' essere respinto in quanto irricevibile. In subordine, essa sostiene che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che possa corroborare la sua asserzione. 16 Per quanto riguarda il secondo mezzo della ricorrente, relativo ad una violazione dell' art. 25 dello Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nel suo controricorso che la riassegnazione della ricorrente è solo una semplice misura di organizzazione interna che non ha pregiudicato la sua posizione statutaria e che, secondo la giurisprudenza della Corte, non deve pertanto essere motivata. Essa sottolinea che la ricorrente non è stata trasferita contro la sua volontà, di modo che non si trattava di un atto arrecante danno, ai sensi dell' art. 25 dello Statuto. [OSCURATO:PERSONA] controreplica essa ha aggiunto che la ricorrente è sempre assegnata alla direzione generale IX "Personale e amministrazione", direzione "Amministrazione generale", "Servizi interni", e che le sue funzioni non sono state modificate. In subordine la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione era sufficientemente motivata. 17 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del terzo mezzo della ricorrente, relativo ad un' asserita violazione del dovere di protezione da parte dell' amministrazione, in quanto la domanda di assistenza della ricorrente non era seguita da alcun reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Per quanto riguarda il merito, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce all' indagine che essa ha condotto, nell' ambito della quale sarebbe risultato che l' allontanamento della ricorrente, deciso dal sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva costituito una prima risposta urgente ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile a causa del comportamento del sig. S. e di cui l' interessata era vittima. 18 Per quanto riguarda infine il danno morale assertivamente subito dalla ricorrente, la convenuta ritiene ch' essa non abbia commesso alcun atto illegale che possa ingenerare un tale pregiudizio. Essa sostiene inoltre che la ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di un qualsiasi danno morale imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 19 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia: - annullare la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina 12 marzo 1990, con cui è stata trasferita dall' immobile Breydel per essere riassegnata all' immobile [OSCURATO:PERSONA]; - annullare il silenzio-rigetto opposto al reclamo che essa ha presentato il 6 aprile 1990, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto; - prendere atto delle riserve relative alla valutazione del suo danno morale; - condannare la convenuta alle spese di causa. [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso infondato; - statuire sulle spese in base alle norme. Sulla ricevibilità 20 Quando un ricorso presentato dinanzi al Tribunale è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, ai sensi dell' art. 111 del suo regolamento di procedura 2 maggio 1991 (GU L 136, pag. 1), statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide che non bisogna proseguire il procedimento. 21 In conformità alle disposizioni del combinato disposto dell' art. 91, n. 1, dello Statuto e dell' art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra le Comunità e i loro dipendenti, vertente sulla legittimità di un atto che arreca danno a tale persona ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. L' esistenza di un tale atto è pertanto una condizione indispensabile per la ricevibilità del ricorso. La sua assenza manifesta può dar luogo all' applicazione dell' art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale. 22 A tal riguardo occorre rilevare che arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente la posizione giuridica di un dipendente (v., ad esempio, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, Grasselli / [OSCURATO:PERSONA], causa 32/68, Racc. pag. 505, in particolare pag. 511). Occorre distinguere questi atti dalle semplici misure di organizzazione interna dei servizi che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato (v. sentenza della Corte 14 luglio 1976, Hirschberg / [OSCURATO:PERSONA], causa 129/75, Racc. pag. 1259, in particolare pag. 1270). 23 Per quanto riguarda il trasferimento della ricorrente dall' edificio Breydel all' edificio [OSCURATO:PERSONA], risulta dai documenti del fascicolo che esso non ha affatto pregiudicato i suoi diritti statutari. Infatti, tale provvedimento non ha comportato alcuna modifica del grado della ricorrente e nemmeno dei diritti materiali che le riconosce lo Statuto. 24 Occorre aggiungere che tale trasferimento da un edificio ad un altro in una stessa città non può essere assimilato al trasferimento di un dipendente, di ruolo o non di ruolo, da un luogo di assegnazione ad un altro, che, in ragione degli effetti che esso può produrre sulla situazione personale e familiare dell' interessato, può arrecargli danno (v., ad esempio, sentenza 24 febbraio 1981, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 161/80 e 162/80, Racc. pag. 543). 25 Occorre quindi constatare che le mansioni della ricorrente sono rimaste identiche dopo il suo trasferimento, di modo che risulta chiaramente che il principio della corrispondenza tra il grado e l' impiego non è stato violato dalla misura controversa. Occorre ricordare in tale contesto che anche la modifica delle mansioni scientifiche o amministrative affidate ad un dipendente, che supera ampiamente la semplice riassegnazione da un edificio ad un altro, non è un atto tale da recargli pregiudizio, in quanto i nuovi compiti corrispondono sempre al suo grado (v. sentenze della Corte 17 maggio 1984, Albertini e Montagnani / [OSCURATO:PERSONA], causa 338/82, Racc. pag. 2123, in particolare pag. 2145; 27 ottobre 1988, Hecq / [OSCURATO:PERSONA], causa 280/87, Racc. pag. 6433, in particolare pag. 6446; e 7 marzo 1990, Hecq / [OSCURATO:PERSONA], cause riunite C-116/88 e C-149/88, Racc. pag. I-599, in particolare pag. I-625). 26 Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte, taluni atti, anche se non pregiudicano la situazione materiale o il grado del dipendente, possono essere considerati come atti recanti pregiudizio se pregiudicano gli interessi morali o le prospettive future dell' interessato (v., per dei trasferimenti, sentenze della Corte 27 giugno 1973, Kley / [OSCURATO:PERSONA], causa 35/72, Racc. pag. 679, in particolare pag. 687 e seguenti; e 29 ottobre 1981, Arning / [OSCURATO:PERSONA], causa 125/80, Racc. pag. 2539, in particolare pag. 2554). Tuttavia, è chiaro che nella fattispecie il provvedimento impugnato non ha avuto tali conseguenze. In mancanza di una modifica delle sue mansioni, l' interesse morale che la ricorrente potrebbe avere a preferire lo svolgimento di taluni compiti piuttosto che di altri (v. sentenza della Corte 10 marzo 1978, von Wuellerstorf und Urbair / [OSCURATO:PERSONA], causa 7/77, Racc. pag. 769, in particolare pag. 779) non è stato leso. Nulla indica che le prospettive di carriera della ricorrente siano state modificate o pregiudicate dal fatto che sia stata chiamata a svolgere le sue mansioni in un altro edificio. Infine, in ogni caso, occorre constatare che quanto temuto dalla ricorrente riguardo all' asserita lesione della sua onorabilità non è fondato, dato che, da un lato, la ricorrente può personalmente chiarire le circostanze della sua riassegnazione nella "cerchia delle sue relazioni", e, dall' altro, il sig. S. è stato sanzionato. 27 Di conseguenza, il provvedimento controverso non ha manifestamente modificato la situazione giuridica della ricorrente, dato che né i suoi diritti statutari né i suoi interessi morali sono stati pregiudicati. E' quindi chiaro che tale misura non costituisce un atto che arreca pregiudizio ma una semplice misura di organizzazione interna dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza la domanda intesa al suo annullamento è manifestamente irricevibile. 28 Per quanto riguarda infine la domanda di "prendere atto delle riserve della ricorrente per quanto riguarda la valutazione del suo danno morale", il Tribunale ritiene che occorra interpretare tale domanda nel senso che la ricorrente ha inteso limitarsi a richiamare l' attenzione del Tribunale sul fatto che il presente ricorso non mira ad ottenere il risarcimento di un tale danno. Tali conclusioni sono anch' esse irricevibili in ogni caso. Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 4 luglio 1991.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris