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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30243/2026

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la Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello ha rigettato la suaistanza intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con la pena del lavorodi pubblica utilità;ritenute le censure del ricorrente manifestamente infondate sia in punto didiniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sia in puntodi omessa valutazione ex officio della sostituzione con la pena pecuniaria;richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione dellepene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, chedeve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), che tali principi sono stati ritenuti trasponibilianche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativaintrodotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deveprendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedentipenali dell'imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica,quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare larieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi dinuovi reati;  rilevato che questa Corte ha già chiarito che il meccanismo bifasico di cuiall'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello,dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo diesprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale aldifensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dallapecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successivaappositamente fissata, con avviso alle parti (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024,meccanismo presuppone «la verifica, da parte del giudice, della sussistenza dellecondizioni che ne legittimano l’applicazione, atteso che se queste si ritengonoradicalmente insussistenti (ad esempio per la presenza di dati già acquisiti che,ai sensi dell’art. 133 cod. pen., portino a un giudizio prognostico negativo), ilpercorso bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non verrà neppurebrevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per iprecedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui èrichiesta l'applicazione inidonea alla sua rieducazione non è tenuto a compiereanche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previstidall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palumbo, Rv.285381);ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazionearticolata e adeguata, ha ritenuto l'inefficacia rieducativa non solo dell’invocatasanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, bensì più in generale diqualsivoglia sanzione sostitutiva (p. 2 del provvedimento impugnato) alla streguadella personalità trasgressiva dell'imputato che aveva già fatto esperienzanegativa della stessa pena sostitutiva e ritenuto che la valutazione così compiutaresiste ai rilievi a-specifici del ricorrente;considerata manifestamente infondata anche la tesi del ricorrente secondocui il Giudice del merito dovrebbe comunque porsi d’ufficio il tema dellapossibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva;considerato, invero, che sulla scorta della stessa giurisprudenza citata dalricorrente si evince che, al contrario, se è ben vero che – diversamente dallealtre pene sostitutive richiamate dal terzo comma all’art. 58 L.689 del 1981 perle quali è sempre necessaria la richiesta proveniente dall’imputato o da unprocuratore speciale – la pena pecuniaria sostitutiva risulta comminabiledirettamente dal giudice che procede ove sussista il presupposto oggettivo di cuiall’ultimo comma dell’art. 20 bis cod. pen. e cioè di condanna alla reclusione odarresto a pena non superiore ad un anno, è altrettanto vero che, quanto allemodalità con le quali la parte interessata può invocare il potere discrezionale delgiudice di appello, secondo l’interpretazione prevalente di questa Corte dilegittimità, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che nondev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con lapresentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deveintervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024,Rv. 285751 – 01);rilevato che nel caso in parola l’imputato non ha mai svolto alcuna richiestariguardante l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello ha rigettato la suaistanza intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con la pena del lavorodi pubblica utilità;ritenute le censure del ricorrente manifestamente infondate sia in punto didiniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sia in puntodi omessa valutazione ex officio della sostituzione con la pena pecuniaria;richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione dellepene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, chedeve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), che tali principi sono stati ritenuti trasponibilianche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativaintrodotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deveprendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedentipenali dell'imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica,quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare larieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi dinuovi reati;  rilevato che questa Corte ha già chiarito che il meccanismo bifasico di cuiall'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello,dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo diesprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale aldifensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dallapecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successivaappositamente fissata, con avviso alle parti (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024,meccanismo presuppone «la verifica, da parte del giudice, della sussistenza dellecondizioni che ne legittimano l’applicazione, atteso che se queste si ritengonoradicalmente insussistenti (ad esempio per la presenza di dati già acquisiti che,ai sensi dell’art. 133 cod. pen., portino a un giudizio prognostico negativo), ilpercorso bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non verrà neppurebrevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per iprecedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui èrichiesta l'applicazione inidonea alla sua rieducazione non è tenuto a compiereanche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previstidall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palumbo, Rv.285381);ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazionearticolata e adeguata, ha ritenuto l'inefficacia rieducativa non solo dell’invocatasanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, bensì più in generale diqualsivoglia sanzione sostitutiva (p. 2 del provvedimento impugnato) alla streguadella personalità trasgressiva dell'imputato che aveva già fatto esperienzanegativa della stessa pena sostitutiva e ritenuto che la valutazione così compiutaresiste ai rilievi a-specifici del ricorrente;considerata manifestamente infondata anche la tesi del ricorrente secondocui il Giudice del merito dovrebbe comunque porsi d’ufficio il tema dellapossibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva;considerato, invero, che sulla scorta della stessa giurisprudenza citata dalricorrente si evince che, al contrario, se è ben vero che – diversamente dallealtre pene sostitutive richiamate dal terzo comma all’art. 58 L.689 del 1981 perle quali è sempre necessaria la richiesta proveniente dall’imputato o da unprocuratore speciale – la pena pecuniaria sostitutiva risulta comminabiledirettamente dal giudice che procede ove sussista il presupposto oggettivo di cuiall’ultimo comma dell’art. 20 bis cod. pen. e cioè di condanna alla reclusione odarresto a pena non superiore ad un anno, è altrettanto vero che, quanto allemodalità con le quali la parte interessata può invocare il potere discrezionale delgiudice di appello, secondo l’interpretazione prevalente di questa Corte dilegittimità, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che nondev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con lapresentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deveintervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024,Rv. 285751 – 01);rilevato che nel caso in parola l’imputato non ha mai svolto alcuna richiestariguardante l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stimaequo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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