Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 36/1981
ECLI:IT:COST:1981:36
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di
rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27,
29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi
familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che
soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono
conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri
anche i redditi della moglie.
Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga
questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse
norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del
coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone
fisiche.
:
La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è
manifestamente infondata.
Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa
Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima
questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale
degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973
e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973.
Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa
appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la
responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il
cumulo dei redditi tra coniugi.
La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per
effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva
di rilevanza la questione di legittimità relativa alla
responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata
dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973. La questione risulta,
pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta
pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento
agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4,
primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo
comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con
sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976;
2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in
riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere