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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 36/1981

ECLI:IT:COST:1981:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri anche i redditi della moglie.

Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone fisiche. : La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è manifestamente infondata.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973 e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il cumulo dei redditi tra coniugi.

La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva di rilevanza la questione di legittimità relativa alla responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973.

La questione risulta, pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976; 2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in riferimento agli stessi parametri costituzionali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Torino con ordinanza di rimessione del 23 giugno 1976 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 nonché agli artt. 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), nella parte in cui le norme denunciate stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito e impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare con i propri anche i redditi della moglie. Con la medesima ordinanza viene altresì sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse norme della Costituzione, dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui prevede la responsabilità solidale del coniuge, in caso di cumulo, per l'imposta sui redditi delle persone fisiche. : La prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, è manifestamente infondata. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, questa Corte, con sentenza n. 179 del 4 luglio 1976, esaminando la medesima questione, ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. n. 597 del 1973 e terzo comma, d.P.R. n. 600 dello stesso 1973. Per quanto riguarda, invece, la seconda questione prospettata, essa appare sollevata dal giudice a quo per la stretta connessione tra la responsabilità solidale del coniuge ed il principio che stabiliva il cumulo dei redditi tra coniugi. La sopravvenuta incostituzionalità dell'istituto del cumulo, per effetto della citata sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, priva di rilevanza la questione di legittimità relativa alla responsabilità solidale del coniuge in caso di cumulo, affermata dall'impugnato art. 34 d.P.R. n. 602 del 1973. La questione risulta, pertanto, inammissibile per irrilevanza conseguente alla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976; 2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in riferimento agli stessi parametri costituzionali. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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