Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 17925/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso il decreto in data 21/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato quello del Tribunale di Torino in data 12/10/2021, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni quattro in relazione alla figura soggettiva di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, ed è stata disposta inoltre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della confisca, avente ad oggetto due immobili, due vetture, due conti correnti ed una somma di denaro, beni intestati alla figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA] e, quanto ad uno dei conti corrente e ad una delle vetture, alla moglie di lui [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica.

Era stato contestato il profilo dell'abitualità, a fronte di condanne intervenute a notevole distanza di tempo per fatti risalenti agli anni '70 e per fatti avvenuti negli anni 2000.

Inoltre con riguardo ai furti risalenti agli anni '70 vi era sempre stato il recupero della refurtiva, non potendosi affermare che il proposto vivesse con i proventi di quei delitti.

I dati sintomatici valorizzati dalla Corte costituivano il frutto di una supposizione, neppure la latitanza avendo in concreto costituito espressione di una accumulazione illecita.

Non erano stati individuati elementi di fatto controllabili e oggettivamente identificabili per suffragare la pericolosità sociale del proposto.

Ciò valeva anche per lo iato temporale di 26 anni rispetto alla condanna del 2012, in relazione al quale era stato dato rilievo alle dichiarazioni di tale Gisberto, non potendosi tuttavia affermare sulla base di assunti generici che il ricorrente si occupasse di usura fin dal 1980.

Neanche i riferimenti ai dati numerici riguardanti i versamenti effettuati tra il 2005 e il 2007 sul conto corrente avrebbero potuto colmare il distacco temporale tra i fatti, risultando impossibile attribuire al proposto lo svolgimento abituale di attività usuraria, in assenza di elementi concreti di riscontro.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità.

Vi erano stati due blocchi di reati, risalenti agli anni '70 e poi all'anno 2005.

Era stata tuttavia respinta la deduzione volta a restringere l'ambito temporale della pericolosità al periodo successivo al 2005, peraltro senza che fosse stata fornita idonea risposta alle doglianze formulate.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'attualità della pericolosità.

Con valutazione sintetica la Corte aveva dato rilievo al fatto che il proposto si fosse personalmente occupato della condotta estorsiva risalente al 2019, in tal modo peraltro considerando attuale una pericolosità semmai riferibile a tre anni prima.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla durata della sorveglianza speciale.

Con motivazione apodittica e apparente era stata ritenuta congrua la durata di quattro anni, senza dar conto delle ragioni in forza delle quali il giudizio era stato formulato.

3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terze interessate, tramite il loro difensore.

3.1. Con il primo motivo deducono mancanza di motivazione in ordine al presupposto della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto dei beni da parte delle terze interessate.

Ripercorso il quadro delineatosi dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Strasburgo e la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, segnalano che il proposto aveva riportato solo cinque condanne, le prime tre riferite al periodo fino al 1981 e le altre con un distacco temporale di trenta anni, risalenti al 2012 e al 2020, non essendo stato delineato il presupposto di un'attività delittuosa abituale produttiva di reddito.

Inoltre i primi reati non erano stati produttivi di reddito, in quanto la refurtiva era stata interamente recuperata.

Né era stato verificato un contestuale incremento dei conti ai fini della perimetrazione della pericolosità con riguardo all'epoca degli acquisti.

Attesa la necessità di applicare i principi elaborati per assicurare una base legale all'applicazione delle misure di prevenzione, avrebbe dovuto rilevarsi che non era stata valutata la riconducibilità del tenore di vita della famiglia all'attività delittuosa illecita del proposto, quale unica fonte di reddito, quando era stata dimostrata l'esistenza di redditi leciti.

Inoltre i beni risalgono a periodo diverso dall'arco temporale entro il quale è stata ravvisata la pericolosità del proposto.

Ciò valeva per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] in via Ciriè, intestato a [OSCURATO:PERSONA], per quelli intestati a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Savoia e a [OSCURATO:PERSONA], via Settimo, nonché per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], via Bottione, intestato a [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo deducono mancanza di motivazione in relazione agli artt. 16 e 24 d.lgs. 159 del 2011, in ordine alla illecita provenienza delle risorse per l'acquisto dei beni.

Premesso che grava sulla parte pubblica l'onere di dimostrare la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto, in relazione all'utilizzo di somme da lui rivenienti e costituenti il profitto di attività illecite, mentre il terzo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tali da convalidare la coincidenza tra intestazione formale e impiego di risorse proprie o comunque diverse da quelle provenienti dal proposto, deve ritenersi che ciò sia avvenuto nel caso in esame, essendo state impiegate risorse proprie delle terze ricorrenti.

Pur costituendo la sproporzione tra valore di un bene o di una attività e il reddito del terzo dato sintomatico della fittizietà dell'intestazione, tale profilo non era stato comunque adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato, in rapporto alla redditività del nucleo famigliare. [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre lavorato svolgendo attività lecita e le liquidazioni delle attività commerciali avevano comportato la realizzazione di somme di denaro non irrilevanti.

Per altre attività e cespiti non avrebbe potuto imputarsi al terzo, in particolare a [OSCURATO:PERSONA], di non aver offerto adeguata documentazione a fronte del tempo trascorso dagli anni '70/'80.

La valutazione dei giudici di merito era stata il risultato di un eccesso di presunzione, in relazione ai presupposti della confisca dei due immobili e del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], su cui erano confluiti i redditi di attività svolte fin dal 1998.

4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto i motivi, oltre che manifestamente infondati e generici, prospettano sui vari temi la mancanza di motivazione, ma in realtà finiscono per contestare la motivazione con cui la Corte ha respinto le due doglianze, risultando dunque non consentiti, giacché in materia di misure di prevenzione è previsto il solo ricorso per violazione di legge (artt. 10, comma 3, 27 d.lgs. 159 del 2011).

2. In concreto la Corte, confermando il decreto del Tribunale, ha ritenuto che il ricorrente sia soggetto pericoloso in relazione alla figura soggettiva di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.gls. 159 del 2011.

A tal fine si è attenuta ai canoni di valutazione desumibili dalla consolidata interpretazione delle norme richiamate.

E' noto infatti che, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019), l'ipotesi di pericolosità generica in esame implica che sia verificato, sulla base di precisi elementi di fatto, il triplice requisito della commissione abituale di delitti, in un significativo lasso di tempo, della capacità di tali delitti di generare profitti, della rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito per il soggetto (sul punto Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681).

Orbene, in tale prospettiva la Corte ha dato rilievo alla capacità criminale del proposto manifestatasi negli anni '70 e '80, culminata in condanne per furti aggravati di autocarri contenenti merce, delitti di cui è stata, tutt'altro che illogicamente, rilevata la sottostante e consolidata capacità organizzativa e l'idoneità a produrre profitti significativi, al di là del reperimento in taluni casi della refurtiva (essendo stato posto fra l'altro in evidenza come in una circostanza fosse stata reperita refurtiva riferibile in realtà ad altri furti).

Ma ha dato rilievo anche alla capacità criminale manifestatasi negli anni successivi, venuta in evidenza per fatti risalenti agli 2004 e seguenti, e oggetto di condanne o sentenze di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., peraltro riferita ad una non occasionale ed anzi strutturata e continuativa attività usuraria, propiziata dall'ausilio dei familiari, suffragata dalle dichiarazioni di una delle persone offese, secondo la quale da una ventina d'anni [OSCURATO:PERSONA] svolgeva quel tipo di attività.

A conferma di ciò i giudici di merito hanno sottolineato come il ricorrente disponesse di conti correnti, fittiziamente intestati a terzi, su cui confluivano ingenti somme e come per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] egli introitasse per effetto di tale attività cospicui redditi annui, in assenza di fonti di reddito diverse.

D'altro canto, è stato sottolineato come nel corso degli anni all'attività usuraria si affiancasse anche quella di tipo estorsivo funzionale, alle illecite riscossioni, al punto che in epoca più recente, il ricorrente si era fatto restituire da una persona offesa la somma che il ricorrente aveva erogato a titolo risarcitorio, per poter fruire di benefici nel trattamento sanzionatorio.

Coerentemente, alla luce di tale disamina, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente inquadrabile nella figura soggettiva di chi vive abitualmente dei proventi di attività delittuosa, produttiva di profitti, dovendosi dare rilievo alla continuità delle attività illecite, da riferirsi anche al periodo nel quale non erano state pronunciate sentenze di condanna, ma nel quale il ricorrente era in grado di disporre della liquidità necessaria per svolgere attività usuraria e accumulare ingenti profitti, attività poi specificamente venuta in rilievo in sentenze di condanna pronunciate nel 2012 e 2020 ma per fatti numerosi e anteriori, comunque espressivi di quella consolidata attività cui ha fatto specifico riferimento una delle persone offese.3.

A fronte di ciò, del tutto inidonei a vulnerare la motivazione del provvedimento impugnato risultano le deduzioni contenute nel primo e nel secondo motivo, che apoditticamente contestano la configurabilità di una continuativa pericolosità del ricorrente, a fronte del lasso di tempo intercorso tra le condanne aventi ad oggetto reati commessi negli anni '70 e quelle pronunciate per fatti commessi dal 2004 in poi, e che correlativamente contestano l'esatta perimetrazione temporale della pericolosità.

Ed invero il ricorrente formula valutazioni che non valgono ad individuare vizi del ragionamento della Corte, che, al contrario, ha sottolineato come per il primo periodo dovesse aversi riguardo anche alla lunga latitanza di [OSCURATO:PERSONA], implicante di per sé appoggi logistici e risorse economiche, e come i fatti commessi dal 2004 in poi non costituissero il frutto di un improvviso inserimento nel mondo dell'usura, ma la strutturata prosecuzione di attività illecite consolidate, senza sostanziale soluzione di continuità.

Di qui la correttezza della perimetrazione temporale della pericolosità a partire dagli anni '70.

4. Generici ed assertivi risultano il terzo e il quarto motivo, con cui si contestano l'attualità della pericolosità e la durata della misura di prevenzione personale applicata.

Va al riguardo osservato che la Corte ha valorizzato proprio la continuità dell'agire illecito del ricorrente e ha non illogicamente sottolineato che il predetto ancora nel 2019, all'approssimarsi dei settant'anni, aveva personalmente curato le condotte estorsive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], manifestando una pervicacia attestante il radicamento dell'attitudine a commettere quel tipo di attività delittuosa e dunque la concreta attualità della pericolosità, tale da giustificare l'adozione della misura di prevenzione nei suoi confronti, in assenza di elementi di segno diverso.

D'altro canto, la Corte ha tenuto conto proprio dell'elevatissimo livello della pericolosità, per reputare congrua e confermare la durata di anni quattro della misura di prevenzione applicata, profilo rispetto al quale non solo formulati rilievi specifici.

5. Venendo ora all'esame del ricorso delle terze interessate, deve innanzi tutto rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo.

Esso ha ad oggetto il tema della pericolosità del proposto e dell'ambito temporale cui la stessa può essere riferita.

Sul punto va richiamato il costante orientamento secondo cui «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere» (Sez., 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; in senso conforme, Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225).

Da ciò discende che il motivo esula in radice dall'ambito di deduzione consentita alle terze interessate, risultando inoltre generico nella parte in cui fa riferimento a taluni immobili (siti in via Ciriè, in [OSCURATO:PERSONA] di Savoia, in via Bottione), che non hanno formato oggetto di valutazione o comunque non hanno formato oggetto della confisca, fermo restando che per l'immobile di via Ciriè i giudici di merito hanno escluso che l'acquisto ricadesse in periodo di accertata sproporzione e che per quello di via Bottione, sono state formulate valutazioni strumentali rispetto alle ragioni della confisca di immobili diversi.

6. Il secondo motivo delle terze interessate è inammissibile, perché aspecifico, a fronte degli argomenti posti a fondamento del decreto impugnato.

Va infatti rimarcato che i Giudici di merito hanno segnalato come, nel caso di specie, i beni oggetto di confisca, anche quando formalmente intestati alla figlia e alla moglie, dovessero essere imputati al proposto, non essendo emerso che i familiari disponessero di redditi idonei a giustificare il diretto acquisto da parte loro, fermo restando che sono state anche valorizzate le ammissioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al carattere fittizio delle intestazioni che la riguardavano.

In tale prospettiva va rimarcato come nel caso di familiari del proposto privi di un'autonoma capacità reddituale possa sintomaticamente presumersi il carattere fittizio dell'intestazione di beni, in assenza di specifica prova dell'effettiva veste di proprietari o titolari del diritto su di essi (Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; in senso sostanzialmente conforme Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224).

A fronte di ciò nel provvedimento impugnato, che richiama quello del Tribunale, si dà puntualmente conto degli elementi che hanno condotto a ritenere l'insussistenza in capo ai terzi interessati di un'effettiva provvista a loro riferibile, sufficiente per giustificare le relative intestazioni, essendo venuti in rilievo cespiti e acquisti non compatibili con i redditi dichiarati, lecitamente disponibili, ed essendo state smentite, anche a prescindere dalle pur rilevanti ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], le giustificazioni addotte in ordine all'utilizzazione del ricavo di pregresse transazioni o di quello proveniente dall'attività della figlia del proposto, risultato sempre assai modesto, fermo restando il diretto coinvolgimento negli acquisiti da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Va inoltre sottolineato come la Corte abbia segnalato la genericità delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA], reputate inidonee a dar conto di introiti e di disponibilità adeguate, essendo stato comunque rilevato che quelle disponibilità (a cominciare dagli importi derivanti da successione ereditaria) erano state incluse nel computo effettuato al fine di dimostrare l'elevata sperequazione, di anno in anno aggravatasi, tra risorse lecite e impieghi ed esborsi.

Il motivo di ricorso, che non ripercorre e non censura specificamente il ragionamento della Corte, riguardante i singoli cespiti, deve dunque reputarsi inidoneo a vulnerare le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito.

7. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla casa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola avverso il decreto in data 21/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato quello del Tribunale di Torino in data 12/10/2021, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni quattro in relazione alla figura soggettiva di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, ed è stata disposta inoltre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della confisca, avente ad oggetto due immobili, due vetture, due conti correnti ed una somma di denaro, beni intestati alla figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA] e, quanto ad uno dei conti corrente e ad una delle vetture, alla moglie di lui [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità generica. Era stato contestato il profilo dell'abitualità, a fronte di condanne intervenute a notevole distanza di tempo per fatti risalenti agli anni '70 e per fatti avvenuti negli anni 2000. Inoltre con riguardo ai furti risalenti agli anni '70 vi era sempre stato il recupero della refurtiva, non potendosi affermare che il proposto vivesse con i proventi di quei delitti. I dati sintomatici valorizzati dalla Corte costituivano il frutto di una supposizione, neppure la latitanza avendo in concreto costituito espressione di una accumulazione illecita. Non erano stati individuati elementi di fatto controllabili e oggettivamente identificabili per suffragare la pericolosità sociale del proposto. Ciò valeva anche per lo iato temporale di 26 anni rispetto alla condanna del 2012, in relazione al quale era stato dato rilievo alle dichiarazioni di tale Gisberto, non potendosi tuttavia affermare sulla base di assunti generici che il ricorrente si occupasse di usura fin dal 1980. Neanche i riferimenti ai dati numerici riguardanti i versamenti effettuati tra il 2005 e il 2007 sul conto corrente avrebbero potuto colmare il distacco temporale tra i fatti, risultando impossibile attribuire al proposto lo svolgimento abituale di attività usuraria, in assenza di elementi concreti di riscontro. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità. Vi erano stati due blocchi di reati, risalenti agli anni '70 e poi all'anno 2005. Era stata tuttavia respinta la deduzione volta a restringere l'ambito temporale della pericolosità al periodo successivo al 2005, peraltro senza che fosse stata fornita idonea risposta alle doglianze formulate. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'attualità della pericolosità. Con valutazione sintetica la Corte aveva dato rilievo al fatto che il proposto si fosse personalmente occupato della condotta estorsiva risalente al 2019, in tal modo peraltro considerando attuale una pericolosità semmai riferibile a tre anni prima. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla durata della sorveglianza speciale. Con motivazione apodittica e apparente era stata ritenuta congrua la durata di quattro anni, senza dar conto delle ragioni in forza delle quali il giudizio era stato formulato. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terze interessate, tramite il loro difensore. 3.1. Con il primo motivo deducono mancanza di motivazione in ordine al presupposto della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto dei beni da parte delle terze interessate. Ripercorso il quadro delineatosi dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Strasburgo e la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, segnalano che il proposto aveva riportato solo cinque condanne, le prime tre riferite al periodo fino al 1981 e le altre con un distacco temporale di trenta anni, risalenti al 2012 e al 2020, non essendo stato delineato il presupposto di un'attività delittuosa abituale produttiva di reddito. Inoltre i primi reati non erano stati produttivi di reddito, in quanto la refurtiva era stata interamente recuperata. Né era stato verificato un contestuale incremento dei conti ai fini della perimetrazione della pericolosità con riguardo all'epoca degli acquisti. Attesa la necessità di applicare i principi elaborati per assicurare una base legale all'applicazione delle misure di prevenzione, avrebbe dovuto rilevarsi che non era stata valutata la riconducibilità del tenore di vita della famiglia all'attività delittuosa illecita del proposto, quale unica fonte di reddito, quando era stata dimostrata l'esistenza di redditi leciti. Inoltre i beni risalgono a periodo diverso dall'arco temporale entro il quale è stata ravvisata la pericolosità del proposto. Ciò valeva per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] in via Ciriè, intestato a [OSCURATO:PERSONA], per quelli intestati a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Savoia e a [OSCURATO:PERSONA], via Settimo, nonché per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], via Bottione, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo deducono mancanza di motivazione in relazione agli artt. 16 e 24 d.lgs. 159 del 2011, in ordine alla illecita provenienza delle risorse per l'acquisto dei beni. Premesso che grava sulla parte pubblica l'onere di dimostrare la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto, in relazione all'utilizzo di somme da lui rivenienti e costituenti il profitto di attività illecite, mentre il terzo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tali da convalidare la coincidenza tra intestazione formale e impiego di risorse proprie o comunque diverse da quelle provenienti dal proposto, deve ritenersi che ciò sia avvenuto nel caso in esame, essendo state impiegate risorse proprie delle terze ricorrenti. Pur costituendo la sproporzione tra valore di un bene o di una attività e il reddito del terzo dato sintomatico della fittizietà dell'intestazione, tale profilo non era stato comunque adeguatamente trattato nel provvedimento impugnato, in rapporto alla redditività del nucleo famigliare. [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre lavorato svolgendo attività lecita e le liquidazioni delle attività commerciali avevano comportato la realizzazione di somme di denaro non irrilevanti. Per altre attività e cespiti non avrebbe potuto imputarsi al terzo, in particolare a [OSCURATO:PERSONA], di non aver offerto adeguata documentazione a fronte del tempo trascorso dagli anni '70/'80. La valutazione dei giudici di merito era stata il risultato di un eccesso di presunzione, in relazione ai presupposti della confisca dei due immobili e del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], su cui erano confluiti i redditi di attività svolte fin dal 1998. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto i motivi, oltre che manifestamente infondati e generici, prospettano sui vari temi la mancanza di motivazione, ma in realtà finiscono per contestare la motivazione con cui la Corte ha respinto le due doglianze, risultando dunque non consentiti, giacché in materia di misure di prevenzione è previsto il solo ricorso per violazione di legge (artt. 10, comma 3, 27 d.lgs. 159 del 2011). 2. In concreto la Corte, confermando il decreto del Tribunale, ha ritenuto che il ricorrente sia soggetto pericoloso in relazione alla figura soggettiva di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b), d.gls. 159 del 2011. A tal fine si è attenuta ai canoni di valutazione desumibili dalla consolidata interpretazione delle norme richiamate. E' noto infatti che, in conformità a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 24 del 2019), l'ipotesi di pericolosità generica in esame implica che sia verificato, sulla base di precisi elementi di fatto, il triplice requisito della commissione abituale di delitti, in un significativo lasso di tempo, della capacità di tali delitti di generare profitti, della rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito per il soggetto (sul punto Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681). Orbene, in tale prospettiva la Corte ha dato rilievo alla capacità criminale del proposto manifestatasi negli anni '70 e '80, culminata in condanne per furti aggravati di autocarri contenenti merce, delitti di cui è stata, tutt'altro che illogicamente, rilevata la sottostante e consolidata capacità organizzativa e l'idoneità a produrre profitti significativi, al di là del reperimento in taluni casi della refurtiva (essendo stato posto fra l'altro in evidenza come in una circostanza fosse stata reperita refurtiva riferibile in realtà ad altri furti). Ma ha dato rilievo anche alla capacità criminale manifestatasi negli anni successivi, venuta in evidenza per fatti risalenti agli 2004 e seguenti, e oggetto di condanne o sentenze di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., peraltro riferita ad una non occasionale ed anzi strutturata e continuativa attività usuraria, propiziata dall'ausilio dei familiari, suffragata dalle dichiarazioni di una delle persone offese, secondo la quale da una ventina d'anni [OSCURATO:PERSONA] svolgeva quel tipo di attività. A conferma di ciò i giudici di merito hanno sottolineato come il ricorrente disponesse di conti correnti, fittiziamente intestati a terzi, su cui confluivano ingenti somme e come per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] egli introitasse per effetto di tale attività cospicui redditi annui, in assenza di fonti di reddito diverse. D'altro canto, è stato sottolineato come nel corso degli anni all'attività usuraria si affiancasse anche quella di tipo estorsivo funzionale, alle illecite riscossioni, al punto che in epoca più recente, il ricorrente si era fatto restituire da una persona offesa la somma che il ricorrente aveva erogato a titolo risarcitorio, per poter fruire di benefici nel trattamento sanzionatorio. Coerentemente, alla luce di tale disamina, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente inquadrabile nella figura soggettiva di chi vive abitualmente dei proventi di attività delittuosa, produttiva di profitti, dovendosi dare rilievo alla continuità delle attività illecite, da riferirsi anche al periodo nel quale non erano state pronunciate sentenze di condanna, ma nel quale il ricorrente era in grado di disporre della liquidità necessaria per svolgere attività usuraria e accumulare ingenti profitti, attività poi specificamente venuta in rilievo in sentenze di condanna pronunciate nel 2012 e 2020 ma per fatti numerosi e anteriori, comunque espressivi di quella consolidata attività cui ha fatto specifico riferimento una delle persone offese.3. A fronte di ciò, del tutto inidonei a vulnerare la motivazione del provvedimento impugnato risultano le deduzioni contenute nel primo e nel secondo motivo, che apoditticamente contestano la configurabilità di una continuativa pericolosità del ricorrente, a fronte del lasso di tempo intercorso tra le condanne aventi ad oggetto reati commessi negli anni '70 e quelle pronunciate per fatti commessi dal 2004 in poi, e che correlativamente contestano l'esatta perimetrazione temporale della pericolosità. Ed invero il ricorrente formula valutazioni che non valgono ad individuare vizi del ragionamento della Corte, che, al contrario, ha sottolineato come per il primo periodo dovesse aversi riguardo anche alla lunga latitanza di [OSCURATO:PERSONA], implicante di per sé appoggi logistici e risorse economiche, e come i fatti commessi dal 2004 in poi non costituissero il frutto di un improvviso inserimento nel mondo dell'usura, ma la strutturata prosecuzione di attività illecite consolidate, senza sostanziale soluzione di continuità. Di qui la correttezza della perimetrazione temporale della pericolosità a partire dagli anni '70. 4. Generici ed assertivi risultano il terzo e il quarto motivo, con cui si contestano l'attualità della pericolosità e la durata della misura di prevenzione personale applicata. Va al riguardo osservato che la Corte ha valorizzato proprio la continuità dell'agire illecito del ricorrente e ha non illogicamente sottolineato che il predetto ancora nel 2019, all'approssimarsi dei settant'anni, aveva personalmente curato le condotte estorsive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], manifestando una pervicacia attestante il radicamento dell'attitudine a commettere quel tipo di attività delittuosa e dunque la concreta attualità della pericolosità, tale da giustificare l'adozione della misura di prevenzione nei suoi confronti, in assenza di elementi di segno diverso. D'altro canto, la Corte ha tenuto conto proprio dell'elevatissimo livello della pericolosità, per reputare congrua e confermare la durata di anni quattro della misura di prevenzione applicata, profilo rispetto al quale non solo formulati rilievi specifici. 5. Venendo ora all'esame del ricorso delle terze interessate, deve innanzi tutto rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo. Esso ha ad oggetto il tema della pericolosità del proposto e dell'ambito temporale cui la stessa può essere riferita. Sul punto va richiamato il costante orientamento secondo cui «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere» (Sez., 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; in senso conforme, Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225). Da ciò discende che il motivo esula in radice dall'ambito di deduzione consentita alle terze interessate, risultando inoltre generico nella parte in cui fa riferimento a taluni immobili (siti in via Ciriè, in [OSCURATO:PERSONA] di Savoia, in via Bottione), che non hanno formato oggetto di valutazione o comunque non hanno formato oggetto della confisca, fermo restando che per l'immobile di via Ciriè i giudici di merito hanno escluso che l'acquisto ricadesse in periodo di accertata sproporzione e che per quello di via Bottione, sono state formulate valutazioni strumentali rispetto alle ragioni della confisca di immobili diversi. 6. Il secondo motivo delle terze interessate è inammissibile, perché aspecifico, a fronte degli argomenti posti a fondamento del decreto impugnato. Va infatti rimarcato che i Giudici di merito hanno segnalato come, nel caso di specie, i beni oggetto di confisca, anche quando formalmente intestati alla figlia e alla moglie, dovessero essere imputati al proposto, non essendo emerso che i familiari disponessero di redditi idonei a giustificare il diretto acquisto da parte loro, fermo restando che sono state anche valorizzate le ammissioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al carattere fittizio delle intestazioni che la riguardavano. In tale prospettiva va rimarcato come nel caso di familiari del proposto privi di un'autonoma capacità reddituale possa sintomaticamente presumersi il carattere fittizio dell'intestazione di beni, in assenza di specifica prova dell'effettiva veste di proprietari o titolari del diritto su di essi (Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; in senso sostanzialmente conforme Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224). A fronte di ciò nel provvedimento impugnato, che richiama quello del Tribunale, si dà puntualmente conto degli elementi che hanno condotto a ritenere l'insussistenza in capo ai terzi interessati di un'effettiva provvista a loro riferibile, sufficiente per giustificare le relative intestazioni, essendo venuti in rilievo cespiti e acquisti non compatibili con i redditi dichiarati, lecitamente disponibili, ed essendo state smentite, anche a prescindere dalle pur rilevanti ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], le giustificazioni addotte in ordine all'utilizzazione del ricavo di pregresse transazioni o di quello proveniente dall'attività della figlia del proposto, risultato sempre assai modesto, fermo restando il diretto coinvolgimento negli acquisiti da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Va inoltre sottolineato come la Corte abbia segnalato la genericità delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA], reputate inidonee a dar conto di introiti e di disponibilità adeguate, essendo stato comunque rilevato che quelle disponibilità (a cominciare dagli importi derivanti da successione ereditaria) erano state incluse nel computo effettuato al fine di dimostrare l'elevata sperequazione, di anno in anno aggravatasi, tra risorse lecite e impieghi ed esborsi. Il motivo di ricorso, che non ripercorre e non censura specificamente il ragionamento della Corte, riguardante i singoli cespiti, deve dunque reputarsi inidoneo a vulnerare le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito. 7. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla casa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favor
Decreto Cassazione n. 17925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris