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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 giugno 2021

Corte di giustizia UE n. 65/2021

ECLI:EU:C:2021:494
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0153_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 giugno 2021 – Lituania / Commissione (Causa C‑153/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Spese effettuate nell’ambito dei progetti»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controllo amministrativo che garantisce una verifica efficace di tutti i criteri di ammissibilità di una domanda di aiuto, compresa la qualità dei richiedenti (Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 4 e 24) (v. punti 75, 76)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Carattere autonomo dei due tipi di controlli – Controlli in loco vertenti su aspetti amministrativi – Ammissibilità (Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24 e 26) (v. punti 116‑119) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Lituania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica ceca sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 215 del 29.6.2020 .

62020CJ0153_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 giugno 2021 – Lituania / Commissione (Causa C‑153/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Controllo amministrativo – Controllo in loco – Qualità dei controlli – Qualità dei richiedenti – Condizioni create artificialmente – Spese effettuate nell’ambito dei progetti» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controllo amministrativo che garantisce una verifica efficace di tutti i criteri di ammissibilità di una domanda di aiuto, compresa la qualità dei richiedenti (Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 4 e 24) (v. punti 75, 76) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Carattere autonomo dei due tipi di controlli – Controlli in loco vertenti su aspetti amministrativi – Ammissibilità (Regolamento della Commissione n. 65/2011, artt. 24 e 26) (v. punti 116‑119) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica di Lituania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) La Repubblica ceca sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 215 del 29.6.2020 .
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