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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32653/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Tadj_ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto in concorso; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, segnatamente degli artt. 56 e 624 cod. pen. per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata - è manifestamente infondato e generico, in quanto: «il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01); i Giudici di merito hanno escluso il costante monitoraggio dell'azione furtiva e sul punto il ricorso si affida ad asserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Tadj_ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto in concorso; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge penale, segnatamente degli artt. 56 e 624 cod. pen. per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie tentata - è manifestamente infondato e generico, in quanto: «il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01); i Giudici di merito hanno escluso il costante monitoraggio dell'azione furtiva e sul punto il ricorso si affida ad asserti generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 32653/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris