Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22909/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29639/2021 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi 36 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Oggetto: processo tributario –notifica titolo giudiziale – decorrenza termine breve per impugnare -condizioni contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021depositata il 26 aprile 20 2 1 , e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021 veniva accolto l’appello proposto da ll ’agente della riscossionenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 7776 / 35 /20 18 con la qualeera stato accolt o i l ricors o introduttivo propost o da l contribuente avverso l’intimazione di pagamento e i sottostanti atti impositivi, tre cartelledi pagamento e due avvisi di accertamento, asseritamente mai a lui ritualmente notificati, oltre che portanti crediti prescritti e comunqueincorsi nella decadenza dal diritto alla riscossione.

2. Il giudice d’appello riteneva tempestivo il ricorso in appello, disattendendol’eccezione di tardività dello stesso e di maturazione del giudicato interno e, nel merito, rituale la notifica delle cartelle e degli avvisisottostanti all’intimazione, con conseguente infondatezza anche dell’eccezionedi prescrizione del credito erariale. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidat o a d un unico motiv o , che ha notificato all’agente della riscossione e alla Regione Lazio .

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituit a ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ., mentre la Regione è rimasta intimata .

Il contribuente deposita da ultimo memoriaex art.380 bis.1. cod. proc. civ..

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ ., la violazione degli artt. 16, 17,38 e 51 del d . l gs. n. 546/1992 e 145, 324 e 325 cod. proc. civ. per avereil giudice di seconde cure ritenuto tempestivo il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante fosse decorso il termine breve per l’impugnazione , decorrente dal perfezionamento della notifica sentenza di primo grado, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sul contenuto decisoriodella sentenza di primo grado.

1.1. Con la censura, ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa,il ricorrente si lamenta del fatto che la CTR abbia ritenuto la notifica della sentenza di primo grado inidonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per la propos izione dell’appello,in quanto effettuata direttamente dall’odierno ricorrente a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento,senza l’indicazione del rappresentante legale e senza aver resoedotta controparte degli effetti della notificazione. 2.Il motivo è in fondato.

2.1. In merito alla decorrenza del termine cd. breve d’impugnazione dellasentenza notificata direttamente a mezzo del servizio postale, la consolidatagiurisprudenza di legittimità ha già afferma to ( v .

Cass. sez. 1,sentenza n. 9843 del 7/05/2014) che n on è idonea a far decorrere il termine la notifica della sentenza effettuata al C omune, parte in causa,in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratoredell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quantola sola identità di domic iliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Né tale effetto è desumibile d alla intervenuta notificazionedella sentenza al C omune presso l'avvocatura comunale, organodeputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, non esse ndo effettuata con il riferimento nominativoal procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilioeletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferi ta al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica,e non all'organo suddetto.

Inoltre,è stato anche stabilito ( cfr. Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 14054 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che , i n caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocatofacente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sedesia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazionedel procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il terminebreve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assettiorganizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenzagiunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.

3. Non dirimente è poi il precedente (cfr. Cass. , Sez. 3, ordinanza n.16554del 22/06/2018) invocato dal ricorrente negli scritti difensivi , secondoil quale n el processo civile è idonea a far decorrere il termine cd.breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, conv. inl. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblicaindividuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione diessa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante ilservizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 edin plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento .

Tale decisione da un lato non costituisce un precedente esplicito in favore della tesi di parte ricorrente essendo diverse le circostanze concretedel presente caso e, dall’altro, comunque non è in dubbio la specialitàdel regime di notificazione degli atti (di parte o del giudice) nelprocesso tributario ( cfr. Cass. Sez.

U. 21884/2022 ) .

4. S ul tema esiste infatti una giurisprudenza della Sezione tributaria specifica ( v.

Cass. Sez. 5, sentenza n. 28338 del 21/12/2005; conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 904 del18/01/2006) , piuttosto risalente, ma convincente e che merita di essere reiterata nel caso concreto, s econdo la quale , ai fini della idoneità a far decorrere il terminebreve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali dev ’ essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 cod. proc. civ., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza,ad altra persona addetta alla sede stessa.

Ad esempio, i n applicazione dell'enunciato principio, la C orte nel primo dei due precedentisopra citati ha ritenuto nulla, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., e quindi inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita nei confronti del "[OSCURATO:PERSONA]" dell'Agenzia delle entrate, giacché - esclusoche detto "Team" avesse funzioni di rappresentanza dell'ente - nonera possibile stabilire se tale struttura e le persone che ne facevano partefossero incaricate di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel sensodel richiamato art. 145 cod. proc . civ..

5. Orbene, è in sintonia con il principio di diritto che precede l a decisionedella CTR, la quale ha succintamente ritenuto non idonea a fardecorrere il termine breve d’impugnazione la notifica della sentenza perché effettuata,a mezzo posta, direttamente alla Agenzia entrate riscossione,via Greza r - Roma (cfr.p.5 sentenza) .

Non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie dal la risalente ma convincente richiamata giurisprudenza citata.

Nel caso in esame, infatti, non vi è prova, trattandosi di ente ad organizzazione complessa, che la sola identitàdi domiciliazione abbia assicurato che la sentenza sia giunta a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale , soprattuttoconsiderando la brevità del termine in questione . 6.Sotto un ulteriore concorrente profilo, l a CTR ha motivato il rigetto dell’eccezionedi inammissibilità dell’appello e conseguente passaggio ingiudicato della sentenza impugnata, anche perché la relata di notifica è priva della indicazione circa il rappresentante legale della parte pubblica e non risult a che la notifica sia stata effettuata al fine specifico di rendere edotta la parte notificata della volontà del contribuente di far decorrere il termine breve di impugnazione (ibidem).

7. Anche in ordine alle richiamate argomentazioni del giudice di seconde cure appaiono in fondate le censure del ricorrente perché , posto che la notifica diretta tramite posta è stata eseguita presso la sedelegale dell’Agenzia delle entrate riscossione e della Regione Lazio, l’omessa indicazione del legale rappresentate pro tempore e dell’organigramma non permette di apprezzare la struttura e le personefisiche che fanno parte dell’ente e stabilire se l’ accipiens poss a considerarsiincaricato di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel sensodel richiamato art.145.

Anche sotto tale concorrente profilo di dirittosi rivela corretta, perciò, la decisione di appello che ha ritenuto nullala notificazione.

8. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedimentodev’essere adottato sul le spese di lite , tenuto conto che l’unica parte intimata costituita, l’agente della riscossione, non ha svoltosostanzialmente difese effettive .

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso .

Si dà atto del fatto che, ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29639/2021 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi 36 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Oggetto: processo tributario –notifica titolo giudiziale – decorrenza termine breve per impugnare -condizioni contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli finidell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021depositata il 26 aprile 20 2 1 , e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 3 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2165/06/2021 veniva accolto l’appello proposto da ll ’agente della riscossionenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Roma n. 7776 / 35 /20 18 con la qualeera stato accolt o i l ricors o introduttivo propost o da l contribuente avverso l’intimazione di pagamento e i sottostanti atti impositivi, tre cartelledi pagamento e due avvisi di accertamento, asseritamente mai a lui ritualmente notificati, oltre che portanti crediti prescritti e comunqueincorsi nella decadenza dal diritto alla riscossione. 2. Il giudice d’appello riteneva tempestivo il ricorso in appello, disattendendol’eccezione di tardività dello stesso e di maturazione del giudicato interno e, nel merito, rituale la notifica delle cartelle e degli avvisisottostanti all’intimazione, con conseguente infondatezza anche dell’eccezionedi prescrizione del credito erariale. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidat o a d un unico motiv o , che ha notificato all’agente della riscossione e alla Regione Lazio . L’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituit a ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ., mentre la Regione è rimasta intimata . Il contribuente deposita da ultimo memoriaex art.380 bis.1. cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ ., la violazione degli artt. 16, 17,38 e 51 del d . l gs. n. 546/1992 e 145, 324 e 325 cod. proc. civ. per avereil giudice di seconde cure ritenuto tempestivo il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante fosse decorso il termine breve per l’impugnazione , decorrente dal perfezionamento della notifica sentenza di primo grado, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sul contenuto decisoriodella sentenza di primo grado. 1.1. Con la censura, ulteriormente rielaborata nella memoria illustrativa,il ricorrente si lamenta del fatto che la CTR abbia ritenuto la notifica della sentenza di primo grado inidonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per la propos izione dell’appello,in quanto effettuata direttamente dall’odierno ricorrente a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento,senza l’indicazione del rappresentante legale e senza aver resoedotta controparte degli effetti della notificazione. 2.Il motivo è in fondato. 2.1. In merito alla decorrenza del termine cd. breve d’impugnazione dellasentenza notificata direttamente a mezzo del servizio postale, la consolidatagiurisprudenza di legittimità ha già afferma to ( v . Cass. sez. 1,sentenza n. 9843 del 7/05/2014) che n on è idonea a far decorrere il termine la notifica della sentenza effettuata al C omune, parte in causa,in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratoredell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quantola sola identità di domic iliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è desumibile d alla intervenuta notificazionedella sentenza al C omune presso l'avvocatura comunale, organodeputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, non esse ndo effettuata con il riferimento nominativoal procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilioeletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferi ta al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica,e non all'organo suddetto. Inoltre,è stato anche stabilito ( cfr. Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 14054 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che , i n caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocatofacente parte dell'organo di avvocatura interna, presso la cui sedesia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazionedel procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il terminebreve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assettiorganizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell'ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenzagiunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. 3. Non dirimente è poi il precedente (cfr. Cass. , Sez. 3, ordinanza n.16554del 22/06/2018) invocato dal ricorrente negli scritti difensivi , secondoil quale n el processo civile è idonea a far decorrere il termine cd.breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, conv. inl. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblicaindividuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione diessa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante ilservizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 edin plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento . Tale decisione da un lato non costituisce un precedente esplicito in favore della tesi di parte ricorrente essendo diverse le circostanze concretedel presente caso e, dall’altro, comunque non è in dubbio la specialitàdel regime di notificazione degli atti (di parte o del giudice) nelprocesso tributario ( cfr. Cass. Sez. U. 21884/2022 ) . 4. S ul tema esiste infatti una giurisprudenza della Sezione tributaria specifica ( v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28338 del 21/12/2005; conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 904 del18/01/2006) , piuttosto risalente, ma convincente e che merita di essere reiterata nel caso concreto, s econdo la quale , ai fini della idoneità a far decorrere il terminebreve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali dev ’ essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 cod. proc. civ., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza,ad altra persona addetta alla sede stessa. Ad esempio, i n applicazione dell'enunciato principio, la C orte nel primo dei due precedentisopra citati ha ritenuto nulla, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., e quindi inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita nei confronti del "[OSCURATO:PERSONA]" dell'Agenzia delle entrate, giacché - esclusoche detto "Team" avesse funzioni di rappresentanza dell'ente - nonera possibile stabilire se tale struttura e le persone che ne facevano partefossero incaricate di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel sensodel richiamato art. 145 cod. proc . civ.. 5. Orbene, è in sintonia con il principio di diritto che precede l a decisionedella CTR, la quale ha succintamente ritenuto non idonea a fardecorrere il termine breve d’impugnazione la notifica della sentenza perché effettuata,a mezzo posta, direttamente alla Agenzia entrate riscossione,via Greza r - Roma (cfr.p.5 sentenza) . Non vi sono ragioni per discostarsi nella fattispecie dal la risalente ma convincente richiamata giurisprudenza citata. Nel caso in esame, infatti, non vi è prova, trattandosi di ente ad organizzazione complessa, che la sola identitàdi domiciliazione abbia assicurato che la sentenza sia giunta a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale , soprattuttoconsiderando la brevità del termine in questione . 6.Sotto un ulteriore concorrente profilo, l a CTR ha motivato il rigetto dell’eccezionedi inammissibilità dell’appello e conseguente passaggio ingiudicato della sentenza impugnata, anche perché la relata di notifica è priva della indicazione circa il rappresentante legale della parte pubblica e non risult a che la notifica sia stata effettuata al fine specifico di rendere edotta la parte notificata della volontà del contribuente di far decorrere il termine breve di impugnazione (ibidem). 7. Anche in ordine alle richiamate argomentazioni del giudice di seconde cure appaiono in fondate le censure del ricorrente perché , posto che la notifica diretta tramite posta è stata eseguita presso la sedelegale dell’Agenzia delle entrate riscossione e della Regione Lazio, l’omessa indicazione del legale rappresentate pro tempore e dell’organigramma non permette di apprezzare la struttura e le personefisiche che fanno parte dell’ente e stabilire se l’ accipiens poss a considerarsiincaricato di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel sensodel richiamato art.145. Anche sotto tale concorrente profilo di dirittosi rivela corretta, perciò, la decisione di appello che ha ritenuto nullala notificazione. 8. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedimentodev’essere adottato sul le spese di lite , tenuto conto che l’unica parte intimata costituita, l’agente della riscossione, non ha svoltosostanzialmente difese effettive . P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso . Si dà atto del fatto che, ai
Sentenza Cassazione n. 22909/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris