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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 29288/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21993/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2495/2014 depositata il 14/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Alberto CARDINO.

Fatti di causa A luglio 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] comunicò all’agente generale [OSCURATO:PERSONA] il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia sulla base di alcune contestazioni di ordine disciplinare.

Abis fece ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto, impugnando il recesso.

Con lodo del 27-4-2010, il collegio arbitrale respinse, a maggioranza, la domanda , ritenendo esistente la giusta causa di recesso integrata dagli addebiti (a) di illegittima utilizzazione di somme accreditate dall’Ina per la liquidazione di polizze vita , per far apparire come pagati premi connessi a nuove polizze(o al rinnovo di altre) e (b) di illegittima utilizzazione del contro corrente dedicato alla raccolta dei premi,per eseguire, invece, pagamenti di debiti connessi alla gestione agenziale.

Il lodo venne impugnato da Abis per nullità, con atto del 3-12- 2010.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione premettendo di ritenere applicabile l’art. 829 cod. proc. civ. nel testo conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, stante la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale facente leva sul la data di proposizione della domanda arbitrale, successiva all’entrata in vigore del detto d.lgs., anche se riferita a clausol e compromissori e stipulat e anteriormente.

Ha quindi esclusola sussistenza delle ipotesi di nullità fatte valere dall’impugnante.

Abis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoe memoria.

Ha depositato una memoria anche [OSCURATO:PERSONA] , nell’asserita qualità di erede del ricorrente.

Ragioni della decisione

I. – La circostanza dell’avvenuto decesso del ricorrente dopo la notifica del ricorso notoriamente non rileva in cassazione.

II. – Col primo motivo il ricorrente, denunziando la v iolazi one e falsa applicazione dell’art. 823, primo comma, cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, assume che il lodo sia stato deliberato senza la partecipazione dell’arbitro (avv. [OSCURATO:PERSONA]) da esso nominato.

III. - Il motivo è inammissibile, avendo l’impugnata sentenza accertatol’esatto contrario, vale a dire che il lodo era stato deliberato con la regolare, anche se dissenziente, partecipazione del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto ha desunto dal fatto chela partecipazione del Per rone era stata attestata finanche da lui, visto che in calce al lodo era stata apposta la sottoscrizione di ciascuno dei tre arbitri e, subito prima, l’indicazione dei giorni in cui gli arbitri si erano riuniti “in conferenza personale”, con la data in cui il lodo era stato deliberato e sottoscritto in tre originali.

Il ricorrente critica la decisione sulla base di un rilievo di arbitrarietà: perché, in particolare, la motivazione sarebbe non pertinente e, appunto arbitraria, nella pretesa di poter desumere la partecipazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla deliberazione dal fatto che egli avesse sottoscritto il lodo nella data indicata ; mentre ciò non avrebbe potuto rappresentare un elemento decisivo a smentita di quanto dal medesimo Perrone dichiarato nella sua dissenting opinion, non fosse altro che per l’assurdità dell’ipotesi che un lodo (di venticinque pagine) sia stato confezionato nella stessa data di deliberazione in una con la relazione di minoranza a sua volta composta in dieci pagine.

L’argomentoè priv o di consistenza , poiché si incentra sul l’ipotesi –della quale non emergono minimi elementi di conferma - che il lodo sia stato concertato da due arbitri volutamente tacendolo al terzo.

Il quale peraltro non si capisce perché l’avrebbe poi comunque sottoscritto, previa indicazione delle date di riunione in conferenza personale e di deliberazione finale.

E’ decisivo osservare che l’ipotesi avanzata dal ricorrente è dunque del tutto assertiva e si sostanzia in una tendenziosarivisitazione di quanto di diverso stabilito dal giudice del merito sulla scorta di una motivazione logica e plausibile.

IV. – Col secondo motivo è dedotta la v iolazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, in relazione all’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., avendo la corte d’appello pronunciato sui motivi di nullità tenendo come base l’orientamento relativo all’immediata applicabilità della normacodicistica novellata ai ricorsi in arbitrato successivi alla riforma; cosa che avrebbe indotto, poi, la stessa corte a considerare i denunziati errori di diritto come sindacabili nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione.

V. - Il motivo è inammissibile perché non conducente rispe tto al fine.

In effetti la corte d’appello di Roma ha richiamato - “pregiudizialmente” - il principio per cui l 'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore (v.

Cass. Sez. 6-1 n. 21205-13).

Non è dato di capire pregiudizialmente a cosa tale principio sia stato evocato, salvo sottolineare che ciò è avvenuto in opposizione a l distinto indirizzosecondo il quale, invece, le modifiche apportate all'art.829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano aessere regolate dalla legge previgente, che – si rammenta - disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; cosicché, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni andrebbe ritenuta insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria (Cass. Sez. 1 n. 6148 - 12).

A simili per certi versi contrapposti filoni giurisprudenziali si sono riferite le parti in questa sede, l’una criticando quanto affermato dalla corte d’appello, l’altra difendendolo fino all’eventualità dell’intervento delle Sezioni unite.

VI. –Sennonché è un fatto che le Sezioni unite sono nel frattempo intervenute dicendo una cosa ancora diversa, e cioè che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo d.lgs., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, terzo comma, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata (come nella specie) anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, secondo comma, nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez.

U n. 9284-16).Ciò determina la necessità di rettificare, in questa sede, la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte appena riferita , ma non implica una diretta conseguenza sulla tenuta finale della sentenza stessa.

E questo perché non risulta affatto dalla sentenza, né emerge dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, che il lodo fosse stato impugnato per mancata osservanza delle regole di diritto ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Ciò rende sterile l’odierna critica di parte ricorrente.

Né è vero che la sentenza abbia illegittimamente ridotto il vaglio delle censure a quello di una mera verifica di plausibilità della motivazione della sentenza arbitrale.

La corte d’appello ha vagliato le censure in rapporto ai singoli motivi di nullità così come dedotti in rapporto a l primo e al secondo comma dell’art. 829.

In sostanza,ove doverosamente parametrate alle ragioni di nullità alle quali la corte d’appello ha dato risposta, la critica di cui all’attuale secondo motivo di ricorso si presente avulsa dal contesto processuale, praticamente avvinta da una dimensione solo teorica,fine a sé stessa.

VII. – Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati unitariamente.

Col terzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e la nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, essendo stataillegittimamente integrata la motivazione del lodo nella parte relativa alla dedotta carenza del requisito dell’immediatezza del recesso rispetto ai fatti imputati.

Col quarto lamenta la violazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli artt. 829, n. 5, e 823, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata ritenuta idonea la motivazione spesa per giustificare il recesso nonostante che gli arbitri avessero mancato di constatare, a loro volta, che una motivazione del genere era in concreto mancata ai fini del recesso,con particolare riferimento alla contestata gravità del comportamento ascritto all’agente.

VIII. -I motivi sono inammissibil i e in ogni caso manifestamente infondati.

Dalla sentenza si evince che il lodo era stato impugnato, sotto i citati ambiti,per violazione dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., attesa la sostanziale carenza di motivazione sulle decisiv e circostanz e della contestazione immediata degli addebitie della loro gravità .

Ciò anche in relazione allo storno delle somme di pertinenza dell’[OSCURATO:PERSONA].

La corte d’appello ha ritenuto infondate le censure senza integrare affatto la motivazione degli arbitri.

Ha invece constatato che la motivazione del lodo c’era ed era stata esplicitata, oltre tutto , in modo coerente sia con quanto richi esto dal primo concetto - previa valorizzazione , ai fini della tempestività , del momento di avvenuta esecuzione degli accertamenti ispettivi in contraddittorio con l’agente - sia co i profili dedotti a proposito dello storno delle somme - che sarebbe potuto avvenire solo in seguito ad apposita autorizzazione e con riferimenti a premi già effettivamente incassati e a polizze effettivamente sottoscritte,mentre nessuna di tali circostanze si era, secondo gli arbitri, verificata.

Le critiche sollevate dal ricorrente non sono dunque pertinenti.

Si discuteva della nullità del lodo per difetto di motivazione.

Questa Corte –con orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità -ha nel tempo chiarito che l'obbligo di motivazione del lodo , il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnarlo per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 5, cod. proc. civ. , può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione ( v.

Cass. Sez. 1 n. 28218 - 13, nel solco di Cass. Sez.

U n. 24784-08, nonché di recente Cass. Sez. 2n. 16077-21).

A ciò si è rettamente uniformata la corte d’appello di Roma escludendo giustappunto la nullità del lodo da questo punto di vista, donde i ripetuti motivi di ricorso vanno disattesi.

IX. – Col quinto mezzo il ricorrente denunzia la v iolazione degli artt. 829, n. 9, cod. proc. civ. e 97 disp. att. cod. proc. civ., nella parte concernente il rigetto del quarto motivo di impugnazione del lodo, col quale era stato denunziato l’utilizzo di un documento mai prodotto in giudizio.

Si lamenta che il rigetto sia avvenuto con affermazione minimizzante in ordine alla portata del documento , siccome solo ricognitiva di obblighi generali di lealtà e di buona fede.

X. - Il motivo è inammissibile perché omette di rapportarsi alla ratiodecisionale.

La corte d’appelloha escluso il nesso di causalità tra l’utilizzazione del documentoe la decisione finale degli arbitri, visto che niente di più che la ricognizione di regole generali di buona fede ne identificava il contenuto nella parte valorizzata.

E’ dunque inutile da questo punto di vista insistere nel fatto che il documento (la lettera di nomina allegata al capitolato di agenzia ) non fosse stato prodotto in giudizio, volta che l’impugnata sentenza ha stabilito che non al tenore precettivo di esso gliarbitri si erano riferiti, quanto piuttosto ai principi generali di lealtà e buona fede che semplicemente quel documento aveva richiamato.

Sotteso alla motivazione è quindi un rilievo di superfluità del documento medesimo, evidentemente non colto dal ricorrente, nella possibilità degli arbitri di riferirsi direttamente ai principi evocati e dettati dalla legge (artt. 1375 e 1746 cod. civ.).

XI. – Col sesto mezzo è denunziata la v iolazione dell’art. 117 d. lgs. n. 209 del 2005 recante il codice delle assicurazioni (cod. ass.), atteso che la corrispondente censura avanzata contro il lodo avrebbe presupposto la diretta interpretazione della norma da parte della corte d’appello; cosa che invece la corte avrebbeeluso con la formula stantia per cui “il lodo dà conto dell’interpretazione dell’art. 117”, senza dunque direttamente stabilire –come invece le era stato chiesto di fare – se la norma in effetti imponesse all’agente, munito della capacità finanziaria indicata nell’art. 117, l’o b bligo di osservare , o meno, la procedura di trasferimento delle provvigionidal conto dedicato alla raccolta dei premi a un proprio conto personale per la gestione dell’agenzia.

XII. -Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, riassumendo la vicenda processuale mediante trascrizione della corrispondente parte della sentenza d’appello, finisce con l’ammettere che la questione sopra detta era stata sollevata sotto il profilo della nullità del lodo per carenza di motivazione (art. 829, n. 5, cod. proc. civ.), nella parte in cui il recesso era stato ritenuto legittimo in relazione all’uso promiscuodel conto corrente destinato alla raccolta dei premi assicurativi.

La questione, cioè, ancora una volta era stata sollevata, per quanto dalla sentenza si evince e per quanto, richiamandola, ammette lo stesso ricorrente, solo a petto della eccepita carenza di motivazione del lodo arbitrale.

La corte d’appello ha escluso che la motivazione fosse carente, tenuto conto del regime declinato dall’art. 117 del cod. ass.

Ha espressamente affermato che l’ampia motivazione degli arbitri a tal riguardo consentiva perfettamente di individuare l’iter logico seguito.

Non competeva affatto alla corte d’appello, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, di stabilire direttamente cosa la norma richiamata imponesse all’agente in relazione alla sua condizione finanziaria.

La corte d’appello, essendo stato il lodo impugnato per nullità ai sensi dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., doveva limitarsi a verificare se il lodosoddisfacesse o meno l’obbligo di motivazione, secondo i principi già sopra richiamati.

E questo essa ha fatto.

XIII. – Col settimo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ. e dell’art. 18-bis dell’accordo nazionale degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] del 2005, essendosi la corte territoriale trinceratadietro la motivazione degli arbitri, asseritamente insindacabile, per evitare di valutare direttamente se, come sostenuto nell’impugnazione, il lodo avesse violato i presupposti dell’art. 2119 cod. civ. sotto i profili della carenza di tempestività del recesso e di gravità dei fatti contestati.

XIV. - Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è comunque infondato nel passaggio essenziale.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ. in rapporto all’art. 18-bis dell’accordo nazionale degli agenti.

Ma non è dato comprendere quando e come sia stata sollevata la corrispondente questione dinanzi alla corte d’appello di Roma, a fronte di quanto emergentedalla sentenza.

XV. -Per contro da questa risulta che la problematica in punto di giusta causa di recesso era stata dedotta in correlazione a unapresunta mancanza di motivazione degli arbitri a proposito della gravità dell’inadempimento (v. sentenza, pag. 3 e 4, sub punto f, d’altronde richiamato dallo stesso ricorrente a supporto della descrizione della vicenda processuale: pag. 1 - 4 del ricorso ) , con conseguente ingiustificato ampliamento dell’istitutosottostante.

La corte d’appello ha respinto la doglianza affermando che gli arbitri avevano concluso per la censurabilità piena della condotta dell’agente, poiché in fatto era risultato che questi aveva stornato somme della società, destinata a liquidare assicurazioni sulla vita, per farlefigurare come componenti di premi e accrediti per nuovi contratti, viceversa insussistenti.In tal guisa ha confermato la valutazione degli arbitri circa l’integrazione di un inadempimento grave anche mediante sindacato sulla modalità di applicazione della clausola generale (art. 2119 cod. civ.), avendo gli arbitri accertato l’avvenuta alterazione , imputabile ad Abis,di un importante meccanismo di funzionamento dell’agenzia, quale quello relativo alla gestione e alla contabilizzazione delle somme in uscita, di cui Assitalia era titolare, e dellesomme in entrata, provenienti da potenziali assicurati e neppurefatte figurare come tali.

Questa essendo, in base alla sentenza, la portata del motivo di impugnazione del lodo per nullità, è decisivo constatare che la sentenza ha motivato il rigetto escludendo ogni carenza motivazionale del lodo, e anche confermando la logicità della conclusione circa l’importanza dell’inadempimento desunta dall’accertamento degli arbitri, ai fini della valutazione conseguente.

XVI. –Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21993/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2495/2014 depositata il 14/04/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Alberto CARDINO. Fatti di causa A luglio 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] comunicò all’agente generale [OSCURATO:PERSONA] il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia sulla base di alcune contestazioni di ordine disciplinare. Abis fece ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto, impugnando il recesso. Con lodo del 27-4-2010, il collegio arbitrale respinse, a maggioranza, la domanda , ritenendo esistente la giusta causa di recesso integrata dagli addebiti (a) di illegittima utilizzazione di somme accreditate dall’Ina per la liquidazione di polizze vita , per far apparire come pagati premi connessi a nuove polizze(o al rinnovo di altre) e (b) di illegittima utilizzazione del contro corrente dedicato alla raccolta dei premi,per eseguire, invece, pagamenti di debiti connessi alla gestione agenziale. Il lodo venne impugnato da Abis per nullità, con atto del 3-12- 2010. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione premettendo di ritenere applicabile l’art. 829 cod. proc. civ. nel testo conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, stante la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale facente leva sul la data di proposizione della domanda arbitrale, successiva all’entrata in vigore del detto d.lgs., anche se riferita a clausol e compromissori e stipulat e anteriormente. Ha quindi esclusola sussistenza delle ipotesi di nullità fatte valere dall’impugnante. Abis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoe memoria. Ha depositato una memoria anche [OSCURATO:PERSONA] , nell’asserita qualità di erede del ricorrente. Ragioni della decisione I. – La circostanza dell’avvenuto decesso del ricorrente dopo la notifica del ricorso notoriamente non rileva in cassazione. II. – Col primo motivo il ricorrente, denunziando la v iolazi one e falsa applicazione dell’art. 823, primo comma, cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, assume che il lodo sia stato deliberato senza la partecipazione dell’arbitro (avv. [OSCURATO:PERSONA]) da esso nominato. III. - Il motivo è inammissibile, avendo l’impugnata sentenza accertatol’esatto contrario, vale a dire che il lodo era stato deliberato con la regolare, anche se dissenziente, partecipazione del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto ha desunto dal fatto chela partecipazione del Per rone era stata attestata finanche da lui, visto che in calce al lodo era stata apposta la sottoscrizione di ciascuno dei tre arbitri e, subito prima, l’indicazione dei giorni in cui gli arbitri si erano riuniti “in conferenza personale”, con la data in cui il lodo era stato deliberato e sottoscritto in tre originali. Il ricorrente critica la decisione sulla base di un rilievo di arbitrarietà: perché, in particolare, la motivazione sarebbe non pertinente e, appunto arbitraria, nella pretesa di poter desumere la partecipazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla deliberazione dal fatto che egli avesse sottoscritto il lodo nella data indicata ; mentre ciò non avrebbe potuto rappresentare un elemento decisivo a smentita di quanto dal medesimo Perrone dichiarato nella sua dissenting opinion, non fosse altro che per l’assurdità dell’ipotesi che un lodo (di venticinque pagine) sia stato confezionato nella stessa data di deliberazione in una con la relazione di minoranza a sua volta composta in dieci pagine. L’argomentoè priv o di consistenza , poiché si incentra sul l’ipotesi –della quale non emergono minimi elementi di conferma - che il lodo sia stato concertato da due arbitri volutamente tacendolo al terzo. Il quale peraltro non si capisce perché l’avrebbe poi comunque sottoscritto, previa indicazione delle date di riunione in conferenza personale e di deliberazione finale. E’ decisivo osservare che l’ipotesi avanzata dal ricorrente è dunque del tutto assertiva e si sostanzia in una tendenziosarivisitazione di quanto di diverso stabilito dal giudice del merito sulla scorta di una motivazione logica e plausibile. IV. – Col secondo motivo è dedotta la v iolazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006, in relazione all’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., avendo la corte d’appello pronunciato sui motivi di nullità tenendo come base l’orientamento relativo all’immediata applicabilità della normacodicistica novellata ai ricorsi in arbitrato successivi alla riforma; cosa che avrebbe indotto, poi, la stessa corte a considerare i denunziati errori di diritto come sindacabili nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione. V. - Il motivo è inammissibile perché non conducente rispe tto al fine. In effetti la corte d’appello di Roma ha richiamato - “pregiudizialmente” - il principio per cui l 'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore (v. Cass. Sez. 6-1 n. 21205-13). Non è dato di capire pregiudizialmente a cosa tale principio sia stato evocato, salvo sottolineare che ciò è avvenuto in opposizione a l distinto indirizzosecondo il quale, invece, le modifiche apportate all'art.829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano aessere regolate dalla legge previgente, che – si rammenta - disponeva l'impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale a meno che le parti non avessero stabilito diversamente; cosicché, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni andrebbe ritenuta insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria (Cass. Sez. 1 n. 6148 - 12). A simili per certi versi contrapposti filoni giurisprudenziali si sono riferite le parti in questa sede, l’una criticando quanto affermato dalla corte d’appello, l’altra difendendolo fino all’eventualità dell’intervento delle Sezioni unite. VI. –Sennonché è un fatto che le Sezioni unite sono nel frattempo intervenute dicendo una cosa ancora diversa, e cioè che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del medesimo d.lgs., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, terzo comma, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata (come nella specie) anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, secondo comma, nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (Cass. Sez. U n. 9284-16).Ciò determina la necessità di rettificare, in questa sede, la motivazione dell’impugnata sentenza nella parte appena riferita , ma non implica una diretta conseguenza sulla tenuta finale della sentenza stessa. E questo perché non risulta affatto dalla sentenza, né emerge dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, che il lodo fosse stato impugnato per mancata osservanza delle regole di diritto ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. Ciò rende sterile l’odierna critica di parte ricorrente. Né è vero che la sentenza abbia illegittimamente ridotto il vaglio delle censure a quello di una mera verifica di plausibilità della motivazione della sentenza arbitrale. La corte d’appello ha vagliato le censure in rapporto ai singoli motivi di nullità così come dedotti in rapporto a l primo e al secondo comma dell’art. 829. In sostanza,ove doverosamente parametrate alle ragioni di nullità alle quali la corte d’appello ha dato risposta, la critica di cui all’attuale secondo motivo di ricorso si presente avulsa dal contesto processuale, praticamente avvinta da una dimensione solo teorica,fine a sé stessa. VII. – Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati unitariamente. Col terzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ. e la nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale, essendo stataillegittimamente integrata la motivazione del lodo nella parte relativa alla dedotta carenza del requisito dell’immediatezza del recesso rispetto ai fatti imputati. Col quarto lamenta la violazione dell’art. 2119 cod. civ. e degli artt. 829, n. 5, e 823, n. 5, cod. proc. civ., per essere stata ritenuta idonea la motivazione spesa per giustificare il recesso nonostante che gli arbitri avessero mancato di constatare, a loro volta, che una motivazione del genere era in concreto mancata ai fini del recesso,con particolare riferimento alla contestata gravità del comportamento ascritto all’agente. VIII. -I motivi sono inammissibil i e in ogni caso manifestamente infondati. Dalla sentenza si evince che il lodo era stato impugnato, sotto i citati ambiti,per violazione dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., attesa la sostanziale carenza di motivazione sulle decisiv e circostanz e della contestazione immediata degli addebitie della loro gravità . Ciò anche in relazione allo storno delle somme di pertinenza dell’[OSCURATO:PERSONA]. La corte d’appello ha ritenuto infondate le censure senza integrare affatto la motivazione degli arbitri. Ha invece constatato che la motivazione del lodo c’era ed era stata esplicitata, oltre tutto , in modo coerente sia con quanto richi esto dal primo concetto - previa valorizzazione , ai fini della tempestività , del momento di avvenuta esecuzione degli accertamenti ispettivi in contraddittorio con l’agente - sia co i profili dedotti a proposito dello storno delle somme - che sarebbe potuto avvenire solo in seguito ad apposita autorizzazione e con riferimenti a premi già effettivamente incassati e a polizze effettivamente sottoscritte,mentre nessuna di tali circostanze si era, secondo gli arbitri, verificata. Le critiche sollevate dal ricorrente non sono dunque pertinenti. Si discuteva della nullità del lodo per difetto di motivazione. Questa Corte –con orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità -ha nel tempo chiarito che l'obbligo di motivazione del lodo , il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnarlo per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 5, cod. proc. civ. , può ritenersi insoddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale, o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione ( v. Cass. Sez. 1 n. 28218 - 13, nel solco di Cass. Sez. U n. 24784-08, nonché di recente Cass. Sez. 2n. 16077-21). A ciò si è rettamente uniformata la corte d’appello di Roma escludendo giustappunto la nullità del lodo da questo punto di vista, donde i ripetuti motivi di ricorso vanno disattesi. IX. – Col quinto mezzo il ricorrente denunzia la v iolazione degli artt. 829, n. 9, cod. proc. civ. e 97 disp. att. cod. proc. civ., nella parte concernente il rigetto del quarto motivo di impugnazione del lodo, col quale era stato denunziato l’utilizzo di un documento mai prodotto in giudizio. Si lamenta che il rigetto sia avvenuto con affermazione minimizzante in ordine alla portata del documento , siccome solo ricognitiva di obblighi generali di lealtà e di buona fede. X. - Il motivo è inammissibile perché omette di rapportarsi alla ratiodecisionale. La corte d’appelloha escluso il nesso di causalità tra l’utilizzazione del documentoe la decisione finale degli arbitri, visto che niente di più che la ricognizione di regole generali di buona fede ne identificava il contenuto nella parte valorizzata. E’ dunque inutile da questo punto di vista insistere nel fatto che il documento (la lettera di nomina allegata al capitolato di agenzia ) non fosse stato prodotto in giudizio, volta che l’impugnata sentenza ha stabilito che non al tenore precettivo di esso gliarbitri si erano riferiti, quanto piuttosto ai principi generali di lealtà e buona fede che semplicemente quel documento aveva richiamato. Sotteso alla motivazione è quindi un rilievo di superfluità del documento medesimo, evidentemente non colto dal ricorrente, nella possibilità degli arbitri di riferirsi direttamente ai principi evocati e dettati dalla legge (artt. 1375 e 1746 cod. civ.). XI. – Col sesto mezzo è denunziata la v iolazione dell’art. 117 d. lgs. n. 209 del 2005 recante il codice delle assicurazioni (cod. ass.), atteso che la corrispondente censura avanzata contro il lodo avrebbe presupposto la diretta interpretazione della norma da parte della corte d’appello; cosa che invece la corte avrebbeeluso con la formula stantia per cui “il lodo dà conto dell’interpretazione dell’art. 117”, senza dunque direttamente stabilire –come invece le era stato chiesto di fare – se la norma in effetti imponesse all’agente, munito della capacità finanziaria indicata nell’art. 117, l’o b bligo di osservare , o meno, la procedura di trasferimento delle provvigionidal conto dedicato alla raccolta dei premi a un proprio conto personale per la gestione dell’agenzia. XII. -Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, riassumendo la vicenda processuale mediante trascrizione della corrispondente parte della sentenza d’appello, finisce con l’ammettere che la questione sopra detta era stata sollevata sotto il profilo della nullità del lodo per carenza di motivazione (art. 829, n. 5, cod. proc. civ.), nella parte in cui il recesso era stato ritenuto legittimo in relazione all’uso promiscuodel conto corrente destinato alla raccolta dei premi assicurativi. La questione, cioè, ancora una volta era stata sollevata, per quanto dalla sentenza si evince e per quanto, richiamandola, ammette lo stesso ricorrente, solo a petto della eccepita carenza di motivazione del lodo arbitrale. La corte d’appello ha escluso che la motivazione fosse carente, tenuto conto del regime declinato dall’art. 117 del cod. ass. Ha espressamente affermato che l’ampia motivazione degli arbitri a tal riguardo consentiva perfettamente di individuare l’iter logico seguito. Non competeva affatto alla corte d’appello, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, di stabilire direttamente cosa la norma richiamata imponesse all’agente in relazione alla sua condizione finanziaria. La corte d’appello, essendo stato il lodo impugnato per nullità ai sensi dell’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., doveva limitarsi a verificare se il lodosoddisfacesse o meno l’obbligo di motivazione, secondo i principi già sopra richiamati. E questo essa ha fatto. XIII. – Col settimo motivo il ricorrente lamenta la v iolazione dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ. e dell’art. 18-bis dell’accordo nazionale degli agenti di [OSCURATO:PERSONA] del 2005, essendosi la corte territoriale trinceratadietro la motivazione degli arbitri, asseritamente insindacabile, per evitare di valutare direttamente se, come sostenuto nell’impugnazione, il lodo avesse violato i presupposti dell’art. 2119 cod. civ. sotto i profili della carenza di tempestività del recesso e di gravità dei fatti contestati. XIV. - Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è comunque infondato nel passaggio essenziale. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 829, n. 12, cod. proc. civ. in rapporto all’art. 18-bis dell’accordo nazionale degli agenti. Ma non è dato comprendere quando e come sia stata sollevata la corrispondente questione dinanzi alla corte d’appello di Roma, a fronte di quanto emergentedalla sentenza. XV. -Per contro da questa risulta che la problematica in punto di giusta causa di recesso era stata dedotta in correlazione a unapresunta mancanza di motivazione degli arbitri a proposito della gravità dell’inadempimento (v. sentenza, pag. 3 e 4, sub punto f, d’altronde richiamato dallo stesso ricorrente a supporto della descrizione della vicenda processuale: pag. 1 - 4 del ricorso ) , con conseguente ingiustificato ampliamento dell’istitutosottostante. La corte d’appello ha respinto la doglianza affermando che gli arbitri avevano concluso per la censurabilità piena della condotta dell’agente, poiché in fatto era risultato che questi aveva stornato somme della società, destinata a liquidare assicurazioni sulla vita, per farlefigurare come componenti di premi e accrediti per nuovi contratti, viceversa insussistenti.In tal guisa ha confermato la valutazione degli arbitri circa l’integrazione di un inadempimento grave anche mediante sindacato sulla modalità di applicazione della clausola generale (art. 2119 cod. civ.), avendo gli arbitri accertato l’avvenuta alterazione , imputabile ad Abis,di un importante meccanismo di funzionamento dell’agenzia, quale quello relativo alla gestione e alla contabilizzazione delle somme in uscita, di cui Assitalia era titolare, e dellesomme in entrata, provenienti da potenziali assicurati e neppurefatte figurare come tali. Questa essendo, in base alla sentenza, la portata del motivo di impugnazione del lodo per nullità, è decisivo constatare che la sentenza ha motivato il rigetto escludendo ogni carenza motivazionale del lodo, e anche confermando la logicità della conclusione circa l’importanza dell’inadempimento desunta dall’accertamento degli arbitri, ai fini della valutazione conseguente. XVI. –Il ricorso è rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 29288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris