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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00480/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Considerato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono: per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum.

Considerato che la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa devoluto la questione alla Corte di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale aspetto (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Considerato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono: per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum. Considerato che la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa devoluto la questione alla Corte di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale aspetto (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris