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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18947/2026

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to a ERICE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive proposte in sede di appello - è del tutto generico per aspecificità.

Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimentocensurato.

La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi prospettati dal ricorrente, rispondendo specificamente alle doglianze dell'appello, mentre invece è il ricorso che non si confronta con la sentenza di appello, che offre una motivazione tutt'altro che apparente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ERICE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive proposte in sede di appello - è del tutto generico per aspecificità. Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimentocensurato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi prospettati dal ricorrente, rispondendo specificamente alle doglianze dell'appello, mentre invece è il ricorso che non si confronta con la sentenza di appello, che offre una motivazione tutt'altro che apparente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M
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