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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07838/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21/04/2016, il Tribunale di Brescia applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico ministero in relazione a quattro imputazioni di intestazione fittizia di quote di società (capi 1, 2, 3 e 5), a un'imputazione di turbata gara d'appalto (capo 4) e a tre imputazioni di reati fallimentari relativi a tre diverse società (capi 6, 7 e 8 relativi, rispettivamente, a Teuta s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

Con sentenza deliberata il 14/01/2022, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza sopra citata proposta a norma dell'art. 630, comma 1, lettere a) e c), cod. proc. pen.

A fondamento della richiesta, il condannato articolava una duplice deduzione: per un verso, sosteneva l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto di Teuta s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto) dal reato di cui al capo 6); per altro verso, deduceva che sarebbe stato necessario assumere le testimonianze dei curatori delle tre società sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi amministratori di diritto e sulla ricostruzione delle cause dei dissesti.

La Corte di appello di Venezia, da una parte, esclude che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sia inconciliabile con la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione, tra l'altro, dei diversi ruoli rivestiti per periodi diversi, mentre, dall'altra, rileva che la sentenza di patteggiamento aveva dato atto di aver esaminato e congruamente valutato le relazioni dei curatori delle varie società.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai presupposti della revisione e violazione di legge.

La richiesta di revisione deduceva che i fatti posti fondamento della sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non potevano conciliarsi con quelli a fondamento della sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], adottata sulla base di un materiale probatorio incompleto, laddove la sentenza di assoluzione aveva escluso il rapporto di bancarotta sotto il profilo soggettivo, stante l'impossibilità di ritenere accertata la prevedibilità in concreto del dissesto della società quale conseguenza delle omissioni tributarie e contabili, mancando un accertamento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di Teuta s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, e l'impossibilità di ricostruire l'incidenza dei mancati versamenti fiscali e previdenziali sul dissesto della società.

Con riferimento al secondo motivo della richiesta, la difesa evidenziava l'evidente coincidenza tra gli elementi di prova posti a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi posti al fondamento della sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che il mancato accertamento dell'incidenza dell'omesso pagamento dei debiti fiscali e previdenziali sul dissesto valeva per entrambi.

La difesa evidenziava altresì che, a sostegno del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non vi era un solo elemento probatorio su cui fondare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, la reale portata delle operazioni che portarono al dissesto e la natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; la difesa riteneva necessaria l'assunzione della testimonianza dei tre curatori delle società di cui alle imputazioni dei reati fallimentari in merito alla ricostruzione delle cause del dissesto e della natura dei rapporti tra gli amministratori di diritto delle società rispetto alle quali a [OSCURATO:PERSONA] veniva attribuito il ruolo di amministratore di fatto.

Le risposte della Corte di appello alle deduzioni difensive devono essere censurate in quanto fondate su argomentazioni manifestamente illogiche e assertive o apparenti.

Indipendentemente dalla formula assolutoria, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sul ritenuto mancato accertamento dell'incidenza dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali sul dissesto della società e sulla ritenuta non accertata prevedibilità del dissesto.

Sotto il profilo fattuale, quanto accertato per l'amministratore di diritto vale a maggior ragione per l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], laddove con un salto logico la sentenza impugnata attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero prestanome.

La Corte di appello di Venezia omette di affrontare il tema centrale, ossia che i fatti posti a fondamento della sentenza assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] sono gli stessi a fondamento del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'impossibilità di ricostruire le cause del dissesto della società e la natura dei rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto imponevano l'accoglimento della richiesta di revisione.

2.2. Il secondo motivo denuncia motivazione apparente in relazione al ruolo di amministratore di fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA], contestato dalla difesa data l'impossibilità di attribuire al ricorrente l'esercizio di poteri gestori delle società fallite, sia per l'assenza nelle sentenze di patteggiannento di qualsiasi elemento indicativo di tale qualifica in capo all'imputato e l'assenza di riferimenti nelle relazioni del curatore, laddove per tale ragione era stata chiesta l'assunzione della testimonianza dei tre curatori, mentre assertivo è il riferimento della sentenza impugnata alle relazioni ex art. 33

I. fall.

Alla luce di quanto affermato dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'esame dei curatori avrebbe consentito di accertare la totale estraneità ai fatti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo deve essere rigettato, per plurime, convergenti ragioni e pur presentando vari profili di inammissibilità.

2.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non debba essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449); deve dunque venire in rilievo un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non una contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni, sicché gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757).

La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato.

Invero, in primo luogo, il giudice della revisione ha richiamato la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lì dove ha affermato a chiare lettere che «è ragionevole ritenere che il dissesto [di Teuta s.r.I.: n.d.e.] risulti in rapporto causale (anche) con dette illecite operazioni», ossia con le indebite compensazioni di debiti tributari, assistenziali e previdenziali con crediti inesistenti correlati al modelli di pagamento F24 falsi, «tenuto conto della durata e della sistematicità delle condotte di evasione, nonché dell'ingente entità delle illecite operazioni compensante, che sembrano esprimere una precisa "scelta gestionale" degli amministratori» della fallita, sicché sul piano materiale è corretto ravvisare gli estremi del reato di operazioni dolose che hanno causato il dissesto.

Il rilievo della Corte distrettuale confuta la deduzione del ricorrente secondo cui la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accertaineanto l'incidenza dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali sul dissesto della società, mentre, all'evidenza, il carattere sistematico della precisa "scelta gestionale" degli amministratori della fallita - delineato dalla sentenza impugnata alla stregua di un vero e proprio modus operandi degli stessi - smentisce l'asserito mancato accertamento della prevedibilità del dissesto, tanto più che il reato de quo resta integrato anche solo per l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Bersurga, Rv. 259051).

Rileva inoltre la Corte che la ratio decidendi della sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va ravvisata (non già, come si è visto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, bensì) con riguardo all'elemento soggettivo: afferma infatti la sentenza in esame che una serie di elementi (il mancato accertamento del ruolo effettivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella fallita e dei suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il fallimento sia intervenuto due anni dopo la cessazione della carica di [OSCURATO:PERSONA] (laddove, sottolinea, invece, la Corte di appello di Venezia, il condannato è stato socio occulto e amministratore della fallita dal 2005 al fallimento), sono elementi di incertezza che «non consentono di ritenere provata un capo a [OSCURATO:PERSONA] la conoscibilità e prevedibilità del dissesto, quale conseguenza delle illecite compensazioni tributarie» realizzate, sicché non vi è certezza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Del resto, la divaricazione della ratio decidendi qui delineata rispetto alla sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente trova ulteriori dati confermativi nei rilievi della Corte di appello di Venezia lì dove ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], ai differenza di [OSCURATO:PERSONA], non risulta coinvolto nei capi di imputazione (falsificazione dei modelli F24; sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritte contabili, sottrazione di un bene aziendale di ingente valore allo stato passivo della procedura fallimentare).

I rilievi giovano a dar conto dell'infondatezza del ricorso nella parte in cui non mette a fuoco correttamente la ratio decidendi della sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (insistendo sulla ricostruzione della causa del dissesto e sui rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto), compendiata nella formula assolutoria relativa non già alla sussistenza (oggettiva) del fatto, ma solo dell'elemento psicologico, rispetto al quale, il differente ruolo (soprattutto quanto al dato temporale) rivestito dai due rende ragione dell'insussistenza di un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le due sentenze si fondano.

In questo senso, diversamente dal quanto sostenuto dal ricorrente, che tende a svilire indebitamente la formula assolutoria intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che, invece, dà conto del contenuto decisionale della pronuncia), va ribadito che non può dar luogo alla contraddittorietà di giudicati, prevista come causa di revisione dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. l'affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altro concorrente sia stato, in altro procedimento, assolto a seguito di un'indagine sul dolo (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211770).

Rilievi, questi, che rendono ragione dell'inidoneità del riferimento al ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

2.2. Le conclusioni raggiunte trovano ulteriori conferme nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, ribadendo l'indirizzo già affermato da Sez.

U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872, ritiene inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 26388 del 03/04/2003, Fasano, Rv. 225129; Sez. 3, n. 3099 del 23/11/1998, dep. 1999, Gallo, Rv. 212841); né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'«inclusione, a seguito della legge n. 134 del 2003, della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. nel novero delle pronunce soggette a revisione secondo l'elencazione così integrata e contenuta nell'art. 629 cod. proc. pen., riferibile piuttosto agli altri casi di revisione, soprattutto a quelli contemplati alla lettera b) del successivo art. 630» (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272293).

2.3. Prive di consistenza, infine, sono le deduzioni del ricorrente tese a "estendere" la richiesta di revisione a reati diversi da quelli per i quali è stato giudicato [OSCURATO:PERSONA].

3. Il secondo motivo, invece, è inammissibile.

La Corte di appello di Venezia ha rilevato che la sentenza di patteggiannento dei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dava atto di aver esaminato e congruamente valutato le relazioni dei curatori, traendone il convincimento della sussistenza dei reati ascritti al ricorrente.

Il ricorso contesta questa affermazione, ma in modo del tutto aspecifico, sottraendosi in toto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

D'altra parte, la richiesta dell'esame del curatore (anzi, dei curatori delle tre procedure fallimentari) è del tutto svincolata dalla disamina dei documenti prodotti nei tre giudizi e richiamati anche dal giudice del patteggiamento, sicché assume una valenza univocamente esplorativa.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21/04/2016, il Tribunale di Brescia applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico ministero in relazione a quattro imputazioni di intestazione fittizia di quote di società (capi 1, 2, 3 e 5), a un'imputazione di turbata gara d'appalto (capo 4) e a tre imputazioni di reati fallimentari relativi a tre diverse società (capi 6, 7 e 8 relativi, rispettivamente, a Teuta s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Con sentenza deliberata il 14/01/2022, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza sopra citata proposta a norma dell'art. 630, comma 1, lettere a) e c), cod. proc. pen. A fondamento della richiesta, il condannato articolava una duplice deduzione: per un verso, sosteneva l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Brescia che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto di Teuta s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto) dal reato di cui al capo 6); per altro verso, deduceva che sarebbe stato necessario assumere le testimonianze dei curatori delle tre società sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi amministratori di diritto e sulla ricostruzione delle cause dei dissesti. La Corte di appello di Venezia, da una parte, esclude che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] sia inconciliabile con la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione, tra l'altro, dei diversi ruoli rivestiti per periodi diversi, mentre, dall'altra, rileva che la sentenza di patteggiamento aveva dato atto di aver esaminato e congruamente valutato le relazioni dei curatori delle varie società. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai presupposti della revisione e violazione di legge. La richiesta di revisione deduceva che i fatti posti fondamento della sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non potevano conciliarsi con quelli a fondamento della sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], adottata sulla base di un materiale probatorio incompleto, laddove la sentenza di assoluzione aveva escluso il rapporto di bancarotta sotto il profilo soggettivo, stante l'impossibilità di ritenere accertata la prevedibilità in concreto del dissesto della società quale conseguenza delle omissioni tributarie e contabili, mancando un accertamento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di Teuta s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, e l'impossibilità di ricostruire l'incidenza dei mancati versamenti fiscali e previdenziali sul dissesto della società. Con riferimento al secondo motivo della richiesta, la difesa evidenziava l'evidente coincidenza tra gli elementi di prova posti a fondamento della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi posti al fondamento della sentenza di patteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che il mancato accertamento dell'incidenza dell'omesso pagamento dei debiti fiscali e previdenziali sul dissesto valeva per entrambi. La difesa evidenziava altresì che, a sostegno del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] non vi era un solo elemento probatorio su cui fondare l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, la reale portata delle operazioni che portarono al dissesto e la natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; la difesa riteneva necessaria l'assunzione della testimonianza dei tre curatori delle società di cui alle imputazioni dei reati fallimentari in merito alla ricostruzione delle cause del dissesto e della natura dei rapporti tra gli amministratori di diritto delle società rispetto alle quali a [OSCURATO:PERSONA] veniva attribuito il ruolo di amministratore di fatto. Le risposte della Corte di appello alle deduzioni difensive devono essere censurate in quanto fondate su argomentazioni manifestamente illogiche e assertive o apparenti. Indipendentemente dalla formula assolutoria, l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sul ritenuto mancato accertamento dell'incidenza dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali sul dissesto della società e sulla ritenuta non accertata prevedibilità del dissesto. Sotto il profilo fattuale, quanto accertato per l'amministratore di diritto vale a maggior ragione per l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], laddove con un salto logico la sentenza impugnata attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di mero prestanome. La Corte di appello di Venezia omette di affrontare il tema centrale, ossia che i fatti posti a fondamento della sentenza assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] sono gli stessi a fondamento del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sicché l'impossibilità di ricostruire le cause del dissesto della società e la natura dei rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto imponevano l'accoglimento della richiesta di revisione. 2.2. Il secondo motivo denuncia motivazione apparente in relazione al ruolo di amministratore di fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA], contestato dalla difesa data l'impossibilità di attribuire al ricorrente l'esercizio di poteri gestori delle società fallite, sia per l'assenza nelle sentenze di patteggiannento di qualsiasi elemento indicativo di tale qualifica in capo all'imputato e l'assenza di riferimenti nelle relazioni del curatore, laddove per tale ragione era stata chiesta l'assunzione della testimonianza dei tre curatori, mentre assertivo è il riferimento della sentenza impugnata alle relazioni ex art. 33 I. fall. Alla luce di quanto affermato dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'esame dei curatori avrebbe consentito di accertare la totale estraneità ai fatti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo deve essere rigettato, per plurime, convergenti ragioni e pur presentando vari profili di inammissibilità. 2.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non debba essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449); deve dunque venire in rilievo un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non una contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni, sicché gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). La Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato. Invero, in primo luogo, il giudice della revisione ha richiamato la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lì dove ha affermato a chiare lettere che «è ragionevole ritenere che il dissesto [di Teuta s.r.I.: n.d.e.] risulti in rapporto causale (anche) con dette illecite operazioni», ossia con le indebite compensazioni di debiti tributari, assistenziali e previdenziali con crediti inesistenti correlati al modelli di pagamento F24 falsi, «tenuto conto della durata e della sistematicità delle condotte di evasione, nonché dell'ingente entità delle illecite operazioni compensante, che sembrano esprimere una precisa "scelta gestionale" degli amministratori» della fallita, sicché sul piano materiale è corretto ravvisare gli estremi del reato di operazioni dolose che hanno causato il dissesto. Il rilievo della Corte distrettuale confuta la deduzione del ricorrente secondo cui la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accertaineanto l'incidenza dell'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali sul dissesto della società, mentre, all'evidenza, il carattere sistematico della precisa "scelta gestionale" degli amministratori della fallita - delineato dalla sentenza impugnata alla stregua di un vero e proprio modus operandi degli stessi - smentisce l'asserito mancato accertamento della prevedibilità del dissesto, tanto più che il reato de quo resta integrato anche solo per l'aggravamento di un dissesto già in atto (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Bersurga, Rv. 259051). Rileva inoltre la Corte che la ratio decidendi della sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va ravvisata (non già, come si è visto, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, bensì) con riguardo all'elemento soggettivo: afferma infatti la sentenza in esame che una serie di elementi (il mancato accertamento del ruolo effettivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella fallita e dei suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il fallimento sia intervenuto due anni dopo la cessazione della carica di [OSCURATO:PERSONA] (laddove, sottolinea, invece, la Corte di appello di Venezia, il condannato è stato socio occulto e amministratore della fallita dal 2005 al fallimento), sono elementi di incertezza che «non consentono di ritenere provata un capo a [OSCURATO:PERSONA] la conoscibilità e prevedibilità del dissesto, quale conseguenza delle illecite compensazioni tributarie» realizzate, sicché non vi è certezza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Del resto, la divaricazione della ratio decidendi qui delineata rispetto alla sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente trova ulteriori dati confermativi nei rilievi della Corte di appello di Venezia lì dove ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA], ai differenza di [OSCURATO:PERSONA], non risulta coinvolto nei capi di imputazione (falsificazione dei modelli F24; sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritte contabili, sottrazione di un bene aziendale di ingente valore allo stato passivo della procedura fallimentare). I rilievi giovano a dar conto dell'infondatezza del ricorso nella parte in cui non mette a fuoco correttamente la ratio decidendi della sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (insistendo sulla ricostruzione della causa del dissesto e sui rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto), compendiata nella formula assolutoria relativa non già alla sussistenza (oggettiva) del fatto, ma solo dell'elemento psicologico, rispetto al quale, il differente ruolo (soprattutto quanto al dato temporale) rivestito dai due rende ragione dell'insussistenza di un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le due sentenze si fondano. In questo senso, diversamente dal quanto sostenuto dal ricorrente, che tende a svilire indebitamente la formula assolutoria intervenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che, invece, dà conto del contenuto decisionale della pronuncia), va ribadito che non può dar luogo alla contraddittorietà di giudicati, prevista come causa di revisione dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. l'affermazione di responsabilità di taluno quale concorrente nel medesimo reato dal quale altro concorrente sia stato, in altro procedimento, assolto a seguito di un'indagine sul dolo (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211770). Rilievi, questi, che rendono ragione dell'inidoneità del riferimento al ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.2. Le conclusioni raggiunte trovano ulteriori conferme nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, ribadendo l'indirizzo già affermato da Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872, ritiene inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore (Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 26388 del 03/04/2003, Fasano, Rv. 225129; Sez. 3, n. 3099 del 23/11/1998, dep. 1999, Gallo, Rv. 212841); né in senso contrario può argomentarsi sulla base dell'«inclusione, a seguito della legge n. 134 del 2003, della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. nel novero delle pronunce soggette a revisione secondo l'elencazione così integrata e contenuta nell'art. 629 cod. proc. pen., riferibile piuttosto agli altri casi di revisione, soprattutto a quelli contemplati alla lettera b) del successivo art. 630» (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272293). 2.3. Prive di consistenza, infine, sono le deduzioni del ricorrente tese a "estendere" la richiesta di revisione a reati diversi da quelli per i quali è stato giudicato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo, invece, è inammissibile. La Corte di appello di Venezia ha rilevato che la sentenza di patteggiannento dei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dava atto di aver esaminato e congruamente valutato le relazioni dei curatori, traendone il convincimento della sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. Il ricorso contesta questa affermazione, ma in modo del tutto aspecifico, sottraendosi in toto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). D'altra parte, la richiesta dell'esame del curatore (anzi, dei curatori delle tre procedure fallimentari) è del tutto svincolata dalla disamina dei documenti prodotti nei tre giudizi e richiamati anche dal giudice del patteggiamento, sicché assume una valenza univocamente esplorativa. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve e
Decreto Cassazione n. 07838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris