CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “G. RODOLICO-[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 10893/17/2021 della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, depositata il 9 dicembre 2021;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/20261. L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” diCatania ha impugnato il silenzio rifiuto dell’Agenzia dell’Entrate suun’istanza di rimborso di imposta di registro assolta in misuraproporzionale - per l’importo di euro 461.723,00 - in relazione all’attopubblico stipulato il 5 giugno 2006 per l’acquisto, mediante cessionevolontaria, di aree espropriande per la realizzazione dell’ospedale diLibrino.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 9710/2014,ha rigettato il ricorso, rilevando il difetto di prova in ordine all’avvenutopagamento dell’imposta.3. La contribuente ha interposto gravame, donde con sentenza n.10893/17/ 2021, depositata il 9 dicembre 2021, la Commissione tributariaregionale adita ha accolto l’appello reputando dimostrato il versamentodel tributo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e riconoscendo la fondatezzadell’istanza di rimborso.I giudici d’appello hanno ritenuto che l’imposta fosse da considerareindebitamente versata, sulla base del combinato disposto dell’art. 57 –ottavo comma – del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui l’imposta di registronon è dovuta se l’espropriante o l’acquirente è lo Stato, e dell’art. 1 dellalegge reg. sic. 22 marzo 1952 n. 6, in base al quale "agli effetti diqualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione,stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli Organi edAmministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamentostabilito per le Amministrazioni dello Stato”.Hanno quindi affermato che l’imposta di registro rientra tra le impostedi spettanza della Regione, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e dell’art. 2,primo comma, lett. b) del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, in forza dei qualile entrate erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale vanno allaRegione siciliana, e che l’[OSCURATO:PERSONA] appellante è da considerareNumero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/2026tra gli “organi ed amministrazioni” dipendenti dalla Regione siciliana,trattandosi di ente pubblico non economico strumentale e dipendentedalla regione stessa che ne controlla l’attività, nomina e sostituisce gliorgani di vertice provvedendo a quanto necessario ad assicurarne, anchedal punto di vista finanziario, l’attività.4. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza,formulando un unico motivo, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] ha spiegatotempestivo controricorso e depositato memoria.5. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 17aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato: «Violazione dell’articolo57, comma 8, del DPR n. 131 del 1986 e conseguente errata applicazionedell'articolo 1 della legge reg. sic. n. 6/1952 (in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3 c.p.c.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenzadella Commissione tributaria regionale ha violato le disposizioni di cuiall’articolo 57, comma 8, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 che, in quantoderogatorie della disciplina generale, esigono un’interpretazione letteralee tassativa, senza possibilità di applicazione analogica. Assume laricorrente che la sentenza muove dall’errato presupposto che l’AziendaOspedaliera “possa configurarsi “Stato” ai fini dell’imposizione de qua” edapplica di conseguenza l’articolo 1 della legge reg. sic. 22 marzo 1952, n.6, che equipara – ai fini dell’applicazione “…di qualsiasi imposta, tassa ediritto in genere… la Regione e gli Organi ad essa dipendenti alleAmministrazioni dello Stato”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, all’atto dicessione/acquisizione delle aree per la realizzazione dell’Ospedale diLibrino non può applicarsi né l’imposta di registro in misura fissa, ai sensidell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 né il regime agevolato di cui all’articolo 57, ottavo comma, del d.P.R.Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/202626 aprile 1986 n. 131, in quanto le disposizioni citate presuppongono cheil trasferimento avvenga a favore dello Stato, ovvero a favore di entipubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovveroa favore di comunità montane, ed è da escludere la possibilità diun’interpretazione estensiva.L’Agenzia censura, inoltre, la statuizione dei giudici d’appelloaffermando che l’[OSCURATO:PERSONA] ha autonoma soggettività giuridicae non può, conseguentemente, essere considerata alla stregua di unufficio o di un organo dell’ente pubblico territoriale e annoverarsi tra isoggetti ai quali può applicarsi la normativa di favore nella specieinvocata.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va in via preliminare disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente sull’assunto della riferibilità dellacensura esclusivamente alla violazione dell’art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e non già al fondamento logico giuridico della decisione di secondogrado, da individuarsi nella ritenuta applicazione dell’art. 1 della leggeregionale siciliana 22 marzo 1952 n. 6.Deve, invero, osservarsi che, tanto nella rubrica quanto nelcontenuto del motivo di ricorso i profili di censura sviluppati risultanoriferiti anche alla citata norma regionale e alla ritenuta qualificazionedell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera universitaria in termini di ente strumentale dellaRegione Siciliana, criticandosi la sentenza “in quanto l’autonomasoggettività giuridica dell’[OSCURATO:PERSONA] non consente (da sola) diconsiderare la stessa un Ufficio ovvero un Organo dell’Ente pubblicoterritoriale.”. Tanto è sufficiente ad affermare che l’Agenzia delle Entrateabbia censurato la sentenza anche con riferimento all’applicazione dell’art.1 della legge regionale 22 marzo 1952 n. 6.1.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto che l’impostafosse da considerare indebitamente versata, sulla base del combinatoNumero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/2026disposto dell’art. 57 – ottavo comma – del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, inbase al quale l’imposta di registro non è dovuta se l’espropriante ol’acquirente è lo Stato, e dell’art. 1 della legge reg. sic. 22 marzo 1952 n.6, secondo cui "agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere,di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la RegioneSiciliana e gli Organi ed Amministrazioni da essa dipendenti fruisconodello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato”.1.4. L’art. 57, ottavo comma, del d. P.R. 26 aprile 1986, n. 131,stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio; indetta disposizione rientrano gli atti di cessione volontaria, posti in esserein dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l’espropriante ol’acquirente sia lo Stato. Tali atti si inseriscono nell’ambito di unprocedimento espropriativo e producono, come previsto dall’art. 45 deld.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, i medesimi effetti dell’atto di esproprio.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nelle disposizioninormative che, in tema di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta ipotecaria e catastale (art. 1,secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e di imposta di bollo([OSCURATO:PERSONA] B, punto 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642),prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione,l’espressione favore dello Stato o nell’interesse dello Stato , laparola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona , e non aqualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativaoggettiva(cfr. Cass., 16 gennaio 2009, n. 938; Cass., 9 novembre 2018,n. 28681). Sulla base del tenore letterale della norma, deve inoltreescludersi l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro conriferimento agli enti pubblici territoriali, in quanto ai sensi dell’art. 57, co.8 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 181, “l'imposta non è dovuta seespropriante o acquirente è lo Stato”.Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/20261.4. È stato anche affermato che un’estensione interpretativa delbeneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazionestatale è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzionefiscale, avendo l'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esamecarattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione delcontemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e lasalvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifestainfondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimentoagli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. Cass., 16 gennaio 2009, n. 938 cit. e Cass., 17novembre 2017, n. 27289 in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata danovembre 2018, n. 28681 in riferimento ad un'[OSCURATO:PERSONA]; Cass., 13 agosto 2020, n. 17034 in riferimento a Retesocietà con socio unico partecipata interamente dal MEF).1.5. Di recente è stato, inoltre, precisato che in tema di imposta diregistro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favoredello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non siestendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica,essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e nona qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva nérilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Statorappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione espropriante oacquirente di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 devecollegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesimadisposizione espropriazione per pubblica utilità o di trasferimentocoattivo , con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quellodestinatario di un trasferimento coattivo (cfr. Cass., 17 novembre 2021,n. 34854, RV 663051; 16 gennaio 2009, n. 938, RV 606446-01).Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/20261.6. In applicazione dei principi innanzi enunciati, la natura pubblicadell’[OSCURATO:PERSONA] non rende comunque la stessaassimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamentoagevolativo previsto dalle suddette disposizioni; inoltre, va ribadito che loStato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo,senza alcuna possibilità di un ampliamento a fattispecie espropriativeulteriori rispetto a quelle in cui sia lo Stato-persona a procedere; laddoveil procedimento di espropriazione abbia luogo e venga portato acompimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolaredel relativo potere di chiedere l'esproprio, il soggetto agente resta, quindi,il soggetto attivo della procedura, avendo le S.U. di questa Corte (sent.23 novembre 2007, n. 24397) precisato che il concessionarioacquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltàtrasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultimanello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria perrealizzare l'opera pubblica; e pur non essendone, né potendone esseredestinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, diingerenza e di controllo dell'amministrazione concedente, agisce in nomeproprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pureper conto di quella); con il risultato che in questo caso non è più possibilescindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base dellaconcessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo delrapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusivarispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso siricollegano (Cass. n. 8197/2005; n. 12958/2004; n. 5123/2023; n.2102/2002) (v. Cass., 11 ottobre 2022, n. 29708).1.7. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto applicabile, incombinato disposto con l’art. 57 citato, l’art. 1 della legge reg. sic. 22marzo 1952 n. 6, in base al quale "agli effetti di qualsiasi imposta, tassa ediritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali oNumero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/2026speciali, la Regione Siciliana e gli Organi ed Amministrazioni da essadipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per leAmministrazioni dello Stato”.L’assunto dei giudici di appello è errato sotto un duplice ordine diprofili.1.8. In primo luogo, va rilevato che l’imposta di registro, in quantoistituita e regolata dalla legge statale, rientra nella materia «sistematributario e contabile dello Stato», che l'art. 117, secondo comma, letterae), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando cheil gettito sia eventualmente attribuito alle Regioni. Non si tratta di untributo regionale autonomo, ma di un’imposta statale, la cui disciplina èdunque riservata alla legge statale, con la conseguenza che, da un lato, illegislatore statale può introdurre norme non solo di principio, ma anche didettaglio, e, dall'altro, l'intervento del legislatore regionale può integraredetta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa(v. Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 2013 n. 121, e sentenze, ivirichiamate, 26 marzo 2010 n. 123, 8 luglio 2009 n. 216, 20 novembre2009 n. 298, 13 gennaio 2006 n. 2, 25 ottobre 2005, n. 397, 26 gennaio2004 n. 37, 19 luglio 2004 n. 241, 26 settembre 2003 n. 296 e n. 297, 15ottobre 2003, n. 311 ). Ciò vale anche rispetto alla potestà legislativadella Sicilia quale regione a statuto speciale e, d’altro canto, l’art. 14 delloStatuto regionale, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 emodificato da leggi costituzionali successive, non include la materiatributaria tra quelle specificamente oggetto di potestà legislativaesclusiva.Tanto premesso, l’estensione del trattamento agevolativo, operatadalla Corte regionale richiamando impropriamente l’art. 57 d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 1, legge reg. Sicilia22 marzo 1952 n. 6, risulta in contrasto, oltre che con la richiamatainterpretazione, rigorosa e restrittiva, dell’art. 57 cit., anche con leNumero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/2026caratteristiche dell’imposta di registro quale imposta statale, la cuiregolamentazione, anche e soprattutto con riguardo alle norme –eccezionali – di esenzione e agevolazione fiscale, è riservata al legislatorestatale.Va quindi affermato il principio secondo cui l’equiparazione traRegione siciliana - e organi e Amministrazioni da essa dipendenti - alleAmministrazioni dello Stato ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 57,ottavo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sulla base dell’art. 1, leggeregionale Sicilia 22 marzo 1952 n. 6, oltre a doversi escludere sulla basedel tenore letterale e della pacifica interpretazione dell’art. 57, ultimocomma, cit., nei termini innanzi rilevati, anche con specifico riferimentoalle aziende ospedaliere universitarie (Cass., 9 novembre 2018, n.28681), deve ritenersi preclusa dalla natura erariale dell’imposta diregistro, la cui disciplina - rientrando nella materia relativaall’ordinamento tributario dello Stato - è riservata alla legislazione statale,cui spetta pertanto individuare e definire l’ambito applicativo, di strettainterpretazione, delle agevolazioni tributarie.1.9. In ogni caso e prescindendo dal rilievo che precede, l’AziendaOspedaliera Universitaria non rientra tra i soggetti indicati dalla normaregionale al fine della possibile applicazione della richiamata disposizioneagevolativa.Le aziende ospedaliere universitarie sono costituite, con autonomapersonalità giuridica, dall'università, d'intesa con la regione, ed operanosecondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'azienda inanalogia alle disposizioni degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto il riordino delladisciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni (art. 2, comma8, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 – Disciplina dei rapporti tra Serviziosanitario nazionale e università). Alle aziende ospedaliere universitarie siapplicano gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/2026dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Sono dunque entidotati di autonoma personalità giuridica (art. 2, primo comma, D. Lgs. 21dicembre 1999 n. 517) operanti "nell'ambito della programmazionesanitaria nazionale e regionale e concorrono [...] sia al raggiungimentodegli obiettivi di quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionalidell'università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni delServizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina echirurgia. Le attività assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergicaintegrazione con le funzioni istituzionali dell'università, sulla base deiprincìpi e delle modalità proprie dell'attività assistenziale del Serviziosanitario nazionale [...]", come si ricava dal comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.21 dicembre 1999 n. 517. La programmazione sanitaria regionalecoinvolge e include anche le aziende ospedaliero-universitarie, qualisoggetti destinatari delle direttive organizzative strettamente attinenti alsistema sanitario regionale.I Giudici di appello hanno affermato che l’azienda ospedaliera, “entepubblico non economico strumentale e dipendente dalla Regione siciliana,che ne controlla l’attività e – se del caso – sostituisce gli organi di vertici,provvedendo a tutto quanto necessario a garantirne l’operatività (ancheda un punto di vista finanziario)”, rientra quindi tra le amministrazionidipendenti dalla Regione e pertanto può avvantaggiarsi dellaequiparazione agevolativa sancita dall’art. 1 legge reg. 22 marzo 1952 n.Alla luce delle richiamate disposizioni, secondo cui l’aziendaospedaliera è dotata di autonoma personalità giuridica e di autonomiaorganizzativa, amministrativa e gestionale, pur nel contesto normativonazionale e regionale e nel quadro della necessaria programmazioneregionale e universitaria, deve escludersi che tali aziende possanoconsiderarsi alla stregua di organi o amministrazioni dipendenti dallaRegione.Numero registro generale 731/2023Numero sezionale 3308/2026Numero di raccolta generale 20428/2026Data pubblicazione 17/06/20261.10. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buongoverno dei principi espressi, con conseguente accoglimento del ricorso.La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensidell’art. 384, II comma, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario.Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione dellaparticolare complessità della controversia e della novità delle questionitrattate. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] UniversitariaPoliclinico “G. Rodolico – [OSCURATO:PERSONA]”.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]