Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:230
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 – Obreja / [OSCURATO:PERSONA] şi Finanţelor e Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a judeţului Mureş e [OSCURATO:PERSONA] şi Finanţelor e a. / Darmi
(Cause riunite C‑136/10 e C‑178/10)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della prima immatricolazione nel territorio nazionale (Art. 110
TFUE) (v. punti 20-25 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Curtea de [OSCURATO:PERSONA]Mureş – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente
immatricolati in altri Stati membri – Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in
uno Stato membro – Compatibilità della normativa nazionale con gli artt. 23, 25 e 90 CE – Deroga eventuale basata sull’art. 174 CE.
Dispositivo
1)
L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sull’inquinamento sugli
autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata
in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri
Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato
nazionale.