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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 21775/2023

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21894 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’av v ocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 Chiti; controricorrente avverso la sentenza n. 8 3 /2021 depositat a il 28 maggio 2021 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo, anzitutto,di essere titolare dei seguenti marchi: « [OSCURATO:PERSONA] » denominativo (reg. n. 0001383991), «[OSCURATO:PERSONA]» figurativo (reg. n. 0001383834), « [OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383990), « [OSCURATO:PERSONA] » (reg. n. 0001383994), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383995), « [OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383996), « [OSCURATO:PERSONA] » (n. 0001383997), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383988), « [OSCURATO:PERSONA] d’Oro»(reg. n. reg. n. 0001383844), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383845), « [OSCURATO:PERSONA] di Melo » (reg. n. 0001383989), «[OSCURATO:PERSONA]»(reg. n. 0001383992), «[OSCURATO:PERSONA]»(reg. n. 0001383993), « [OSCURATO:PERSONA] » (non registrato).

Ha dedotto, quindi,di esercitare attività di estrazione di marmo dalla cava di [OSCURATO:PERSONA], nella Valle e nel Comune di Lasa, e che dagli anni sessantadel secolo scorso, sino al 2007 , l’estrazione era anche avvenuta dalla cava di Covelano nel Comune di Silandro, attualmente coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Secondo l’attrice, i segni «Lasa»,nella propria titolarità , la identificavano come produttrice del marmo da essa estratto (o ramai unicamente dalla cava di [OSCURATO:PERSONA], non più da quella di Colevano).

La stessa istante ha lamentato che la società Antolini poneva in essere attività di contraffazione dei Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 proprimarchi, nonché atti di concorrenza sleale, in quanto,acquistando in esclusiva il marmo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , lo pubblicizzava e lo commercializzava usando i segni distintivi «Lasa».

Ha richiesto, dunque, la declaratoria di contraffazione dei marchi registrati e dei marchi di fatto ad essa facenti capo, oltre che l’accertamento degli atti di concorrenzasleale, nonché una pronuncia di inibitoria con fissazione di penale per il caso di ritardata esecuzione di quanto disposto.

Antolini si è costituita, deducendo che il segno «Lasa» era privo di carattere distintivo in quanto identificativo del marmo estratto dall’attrice: a suo avviso il termine «Lasa» descriverebbe la tipologiadi marmo ricavato sia dalla cava di [OSCURATO:PERSONA] quanto da quella di Covelano.

Antolini ha rilevatoaltresì che il nome Lasa è il toponimo della valle e del comune nel cui ambito avviene l’estrazione del marmo in questione, osservando che la documentazione pubblicitaria versata in causa da [OSCURATO:PERSONA] dimostrava unicamente la notorietà dei suoi manufattirealizzati con il marmo omonimo: non certo l’acquisizione di un marchio che il pubblico percepissenel collegamento tra la pietra e l’impresa produttrice.

Infine, la convenuta ha dedotto che nel settore marmifero il termine «Lasa» era divenuto il nome com merciale dell’omonimo marmo.

Antolini ha quindi domandato in via riconvenzionale la declaratoria di nullità di tutti i marchi attorei e il rigetto dell’avversaria domanda di contraffazione invocando, in proposito, le previsioni dell’art. 13, lett . a) e let t. b) , in combinato disposto conl’art. 25 , lett . b), e dell’art. 12 , let t. a) , c.p.i ( d.lgs. n. 30/2005)in quanto «Lasa» , come «cuore» di tutti i marchi avversari, costituirebbe la denominazione descrittiva di un particolare tipo di marmo, riferita al luogo della sua estrazione.

Con riguardo alla concorrenza sleale, la convenuta ha dedotto l’infondatezza della proposta domanda, avendo riguardo alla preclusa protezione dei marchi attorei.

La causa è stata istruita con l’esperimento di prova testimoniale Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.

All’udienza di precisazione delle conclusioni si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha dichiarato di spiegare intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale della convenuta.

Il Tribunale di Bolzano ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la nullità di alcuni dei marchi sopra indicati.

2. ― Avverso quest a pronuncia hanno interposto appello sia Antolini sia [OSCURATO:PERSONA].

Nei due procedimenti si è costituita [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dopo aver riunito i gravami, li ha definiti con sentenza del 28 maggio 2021.

Con tale pronuncia è stato accolto l’appello di Antolini e respinto quello di [OSCURATO:PERSONA].

E’stata quindi dichiarata la nullità dei seguenti marchi: «[OSCURATO:PERSONA]» denominativo, «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», « [OSCURATO:PERSONA] d’Oro», «[OSCURATO:PERSONA]»,«[OSCURATO:PERSONA] di Melo», «[OSCURATO:PERSONA]».

3. ― Per la cassazione di tale pronuncia ricorre per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso le società Antolini e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o e Antolini hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 89, comma 1,d.lgs. n. 480/1992 e degli artt. 13, 121 e 11 ter c.p.i..Si deduce che la disciplina applicabile ratione temporis alla res controversa sarebbe quella anteriore all’attuazione della dir. 89/104/CEE.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l’art. 18 l. marchi (r.d. n. 929/1942 ) , nellasua originaria versione, si limitava a prevedere che non potevano costituireoggetto di brevetto « le denominazioni generiche dei prodotti Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 o merci o le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono».

E’ solo col d.lgs. n. 480/1992 che la norma è stata integrata con la precisazione che il divieto includeva, tra l’altro, i segni che in commercio possono servire a designare «la provenienza geografica […] del prodotto».

Ciò spiega il rilievo che la ricorrente annette alla successione nel tempo delle due versioni della norma.

Orbene, come ricorda la stessa istante, i marchi oggetto del giudizio sono stati depositati nel 2009.

Non ha quindi mododi trovare applicazione l’art. 233, comma 1 , c.p.i. : norma che , replicando previsione già contenuta nell’abrogato art. 89 , com ma 1, d.lgs. n. 480/1992, prescrive che i marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto legislativo sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.Le nullità dei marchi che qui interessano trovano quindi la loro disciplina all’interno del vigente codice della proprietà industriale.

Né varrebbe opporre il disposto del secondo comma del cit. art. 233, secondo cui non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

Questa Corte ha bensì riconosciuto che la tutela del secondary meaning si estende anche ai segni distintivi anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 ( ciò in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, n. 2 del d.lgs. citato,coincidente con l’art. 233, comma 2, c.p.i.), onde la sanatoria opera con riferimento ai profili di originaria nullità del marchio per carenza di distintività (non a profili diversi) (Cass. 2 aprile 2009, n. 8119 ) : tutt avia, in questa sede la ricorrente non dibatte della nullità e della convalidazione di marchi depositatiprima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992 (nessun segnoregistrato anteriore al 2009 è infatti indicato come fonte specifica di dirittidi privativa).

In conclusione, non rileva che imprecisati marchi registrati prima Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992 non potessero dichiararsi nulli in quanto, all’epoca, non era previsto l’impedimento derivante dalla corrispondenza tra ilsegno e la provenienza geografica del prodotto: rileva l’impedimento alla registrazionestabilito dall’art. 13, lett. b), pienamente applicabile ai marchi registrati nel 2009, di cui qui si discorre.

Tantomeno conta che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992,alla ricorrente fossero riferibili dei marchi di fatto, e ciò in quanto non si fa questione, in questa sede, di marchi registrati da Antolini, ma del semplice sfruttamento, da parte di questa, dei segn i «Lasa».

I detti marchi di fatto non entrano quindi in gioco quali anteriorità invalidanti rispetto alla registrazione di altri segni , come prevede l’art. 12, lett. a), c.p.i., il qualesi occupa dell’assenza di novità del marchio registrato.Peraltro ─ ma è questa una considerazione di contorno ─ secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità i l marchio di fatto in tanto gode della tutela apprestata dalla legge, in quanto abbia tutti i requisiti che la legge richiede per i marchiregistrati (Cass. 29 ottobre 1971, n. 3025): non si vede,quindi, in radice, come i marchi di fatto «Lasa» po tessero essere opponibili a chicchessia , all’indomani della novella del 1992,visto che a far data dall’entrata in vigoredi questa ― quale che fosse il portato della precedente disciplina ― i segni geografici non sono suscettibili di registrazione , onde un marchio di fatto che consistesse in un tale segno sarebbe oggi sprovvisto di tutela.

La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui è parola nella memoria della ricorrenteè da disattendere: nel ricorso non sono nemmeno indicate le norme della direttiva 89/104 / CEE che dovrebbero essere oggetto del quesito interpretativo.

Nell’atto di impugnazione (pag. 25) si menziona il quarto considerando della direttiva,del seguente tenore: «considerando che la presente direttiva non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 di impresa acquisiti in seguito all'uso e che essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione»; ma proprio perché la regolamentazione della tuteladel marchio di fatto è estranea alla normativa comunitaria, nonsi comprende quale sia il tema di cui debba essere investita la Corte di giustiziain sede di rinvio ex art. 267 TFUE.

Non appare pertinente, poi, l’invocazione dell’art. 11 ter c.p.i..La norma, introdotta dall’art. 31, comma 1, deld.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, prescrive, al primo comma, che ititolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185bis dello stesso codice.

Tale iscrizione era condizione per l’applicazione di una particolare disciplina di tutela delle imprese recanti «marchi storici» che versassero in condizioni di crisi (segnatamente per i casi che stesse intendessero «chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attivitàsvolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo»), essendo previsto l’intervento di uno specifico Fondo finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività produttiv e di tali imprese sul territorio nazionale, mediante «interventi nel capitale di rischio delle imprese».

Tale disciplina era contenutanell’art. 185 ter c.p.i., abrogato dal l’art. 43, comma 6, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020.E’ facile comprendere che la previsione della registrazione dei marchi storici avesse, nelle intenzioni del legislatore, una speciale finalizzazione, legata a una tutela del made in Italy , da attingere Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 attraverso l’erogazione di apposite provvidenze : tale disciplina , di stampo pubblicistico, non interferiva, come è ovvio, con quella dei marchi di impresa,quali titoli di proprietà industriale , e, segnatamente, con le normeche regolano la validità e l’uso di q uesti .

La conclusione si impone, evidentemente, a maggior ragione oggi, all’indomani dell’abrogazione dell’art. 185 ter, in un contesto normativo che dedica aimarchi storici la sola prev isione circa la loro possibile iscrizione nel relativo registro.

2. ― Col secondo mezzo sono formulate più censure.

S i oppone anzituttola violazione e falsa applicazione dell’art. 13 , comma 1 , lett. b), c.p.i..

Secondo la ricorrentela fattispecie astratta di cui alla norma testé citata sarebbe stata « erroneamente interpretata e falsamente applicata con riguardo alle valutazioni circa la sussistenza o meno di un marchio risolventesi in mero toponimo, con riferimento al prodotto destinato al commercio presso il pubblico e al contesto della relativa produzione e commercializzazione»: ciò in contrasto con quanto prescrive la Corte di giustizia .

Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.per il « difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti dalla sentenza impugnata a base del preteso collegamento del marchio al toponimo Lasa, anziché all’azienda dell’odierna ricorrente»; s i lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevandosi che «la sentenza omette di considerare una serie di fatti non contestati e decisivi, dai quali risulta la riconducibilità del marchio all’azienda, non al toponimo».

Ci si duole dell’omesso esame circa fatti controversi e decisivi, posto chela Corte territoriale avrebbe«omesso di esaminare, nella loro interezza e senza artificiose estrapolazioni, tanto le allegazioni contenute nella citazione introduttiva della causa, quanto la pubblicazione del 1936, le quali illustrano concordemente la notorietà dell’attivitàindustriale estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione di [OSCURATO:PERSONA] con esplicito riferimento all’azienda dell’odierna ricorrente, non già con riferimento Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 al toponimo e al luogo geografico».

Il motivo è nel complesso infondato.

Secondo la giurisprudenzacomunitaria, ora unionale , ri chiamata sia dalla sentenza impugnata che dalla ricorrente,l’art. 3, n. 1, lett. c), della dir. 89/104/CEEnon si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, masi applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si verte; nei casi, poi, in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un tale nome, agli occhi degli ambienti interessati, possa designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti: e nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti in questione ( Corte giust. 4 maggio 1999, cause riunite C - 108/97 e C-109/97, [OSCURATO:PERSONA], punto 37).

Nella sentenza di appello è richiamata una pubblicazione del 1936 ove è spiegato che il marmo proveniente da Lasa (non il marmo «dell’imprenditrice Lasa») veniva utilizzato per i monumenti sepolcrali e che, in particolare, lo stesso era stato utilizzato per la realizzazione della tomba del pontefice Pio

IX. Si rileva che detta circostanza era sicuro indice del fatto che il marmo in questione doveva essere apprezzato dal pubblico interessato per le sue intrinseche qualità e il suo pregio estetico, per essere un prodotto di eccellenza; in altri termini ― ha spiegato la Corte di appello ― , la notorietà del detto materiale non era dipesa dalle competenze artigianali di chi lo estraeva; Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 diversamente, nella richiamata pubblicazione (una trattazione accademica) «non sarebbe rimasto innominato chine aveva curato la manifattura conferendo al prodotto le singolari prerogative apprezzate dal pubblico al punto tale da abilitarne l’impiego persino nella realizzazione della tomba di [OSCURATO:PERSONA] IX».

La Corte distrettuale ha quindi ritenuto che storicamente la notorietà del marmo non è stata correlata al soggetto estrattore, ma è stata invece associata ai suoi pregi intrinseci, che il pubblico interessato ha identificato con riferimento al luogo della sua provenienza.

Secondo il Giudice di appello non rileva, poi, che l’informazione geografica sia declinata in lingua italiana nonostante la specificità bilingue del territorio ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che per la prima volta nel 1914 era stato utilizzato, quale denominazione dell’impresa sua progenitrice e quale marchio apposto sui prodotti della stessa, il segno «Laasa».

La Corte di merito ha osservato come «rispetto al toponimo bilingue Laas/Lasa il termine ‘Laasa’ di per sé sia semanticamente ambivalente.

Esso può bensì richiamare quello che, secondo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe solo successivamente diventato il toponimo italiano Lasa.

Non può però escludersi il rimando a quello tedesco Laas»; con la conseguenza che il termine in questione non è stato reputato concludentemente idoneo a dimostrare la recisione del legame del segno commerciale con il toponimo declinato in lingua tedesca.

Sul punto viene osservato che nella pubblicazione in lingua tedesca del 1936 al pubblico germanofono il marmo viene indicato come [OSCURATO:PERSONA] v o n Laas (Lasa) «mantenendo, dunque, l’ormai evidentemente noto rimando al legame tra il prodotto ed il territorio di estrazione».

A conferma di tale conclusione la Corte di appello ha richiamato poi il rinvio, operato dalla stessa ricorrente, a un altro documento, riprodotto all’interno della citazione di appello, in cui il marmo in questione è sempre individuato attraverso il riferimento al territorio di provenienza.

La Corte distrettuale ha poi ritenuto non rilevante la circostanza, Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 dedotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa a una registrazione amministrativa risalente al 1932; ha osservato che in data 14 gennaio 2021 il Ministero dello sviluppo economico aveva constatato l’utilizzo del marchio per cinquant’anni: onde l’odierna istante era stata in grado di dimostrare, in via amministrativa, un uso intenso e prolungato del segno «[OSCURATO:PERSONA]» limitatamente a tale periodo: tra l’anno 1932 e l’anno 1970 l’impiego del marchio non aveva quindi conosciuto le descritte pregnanti connotazioni.

La registrazione del marchio nel 1932, secondo la Corte di appello, «non è, d’altra parte, nemmeno idonea a sostanziare la primogenitura del segno rispetto al toponimo italiano e men che meno la dissociazione del prodotto dal luogo di produzione», giacché con r.d. n. 800 del 1923 era stato proibito l’uso del termine tedesco. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha poi rammentato che in una pubblicazione bilingue del 1949, indirizzata ai partecipanti ad una fiera, il prodotto era stato indicato, sia in italiano che in tedesco, come marmo proveniente dalla località Lasa: e ciò, ad avviso della Corte, confermavala «permanente esigenza commerciale di rivolgere l’attenzione del pubblico all’associazione tra il prodotto e il luogo di manifattura».

In conclusione ― ha osservato il Giudice di app ello ― «anche dopo l’avvio dell’attività estrattiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli inizi del 1900, l’attenzione del mercato lapideo non è stata mai distoltadal collegamento tra il prodotto ed il luogo della sua provenienza».

Ora, l’accertamento compiuto dal Giudice di appello , quanto all’evocazione, nel marchio, dellaprovenienza geografica del prodotto, risultasvolto all’interno della cornice descritta dalla Corte di giustizia , in applicazione dei criterida essa indicati, e non può essere di certo sindacato in questa sede nel suo nucleo fattuale.

Mette conto qui di ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione ― ma, evidentemente, anche il singolo motivo dello stesso ― che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

Infatti, l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056), non essendo il giudice del merito nemmeno tenuto ad un'esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, ove attinga il proprio convincimento da altreprove che ritenga più attendibili (ex multis: Cass. 74 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42).Non possono trovare ingresso, quindi, le plurime censure svolte con riguardo alle valutazioni tratte dalla Corte di merito dalle risultanze di causa (come , esemplificativamente, qu e lla relativa ad alcuni documenti, apag. 58 del ricorso, o quella relativa a lle deposizioni di alcuni testimoni, a pag. 68).

Ma non ha consistenza nemmeno ladoglianza basat a sul divieto di doppia presunzione: anche a voler prescindere dal rilievo per cui nella recente giurisprudenza si trova affermato che non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme(così: Cass. 29 ottobre 2020, n. 23860 ; Cass. 1 agosto 2019, n. 20748),la censura (che è e spressa a pagg. 38 ss. del ricorso, avendo riguardo alle conclusioni tratte, da parte della Corte di appello, dalle informazioni fornite riguardo alla tomba di papa Pio IX) investe , nella sostanza, la persuasività del ragionamento presuntivo.

E d eve osservarsi, in proposito,che il sindacato sul ragionamento presuntivo incontra comunque un limite nel margine di discrezionalità riservato al giudice del merito: come è stato infatti notato, lo schema logico della presunzione semplice offre all'interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 opinabilità, posto che, quando anche quest'ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2895; cfr. pure, ad esempio: Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163,Cass. 6 febbraio 2019, n. 3513,Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656 e Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, secondo cui ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità).

Sicché, in ultima analisi, l’accertamento della Corte di legittimità, in tema di inferenza presuntiva,deve avere ad oggetto la congruità motivazionale che ha portato a ricavaredal fatto noto quello ignoto (cfr. in tema Cass.17 gennaio 2019, n. 1234): e sotto tale profilo il ragionamento svolto dal Giudice distrettuale non risulta viziato per illogicità.

E’ inammissibile, poi, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c..

La società istante rileva che Antolini avrebbe in sintesi riconosciuto la distintività del segno «Lasa».

Deve escludersi che si sia in tema di circostanze non contestate, visto che si fa questione di dichiarazioni cui l’istante annette, a quanto pare, valenza confessoria.

Ma la confessione (ammesso che possa parlarsi di confessione, per essere le affermazioni di cui trattasi contenute in uno scritto sottoscritto dalla parte, non dal suo difensore) deve avere ad oggetto fatti obiettivi,la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi(Cass.27 febbraio 2019, n. 5725; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509).

Nella fattispecie, invece, si fa questione di mere valutazioni (non potendosi definire altrimenti le affermazioni su come venga inteso sul mercato il termine «Lasa», sull’essere «Lasa» il «cuore» dei marchi registrati e sul significato che assumeil collegamento esistente tra il lemma «Lasa» e ilmarmo estratto: cfr. pag. 56 del ricorso ).

Peraltro, tali dichiarazioni non sono nemmeno conferentiai fini che interessano, in quanto non Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 hanno precisa attinenza alla relazione (inesse non esclusa) tra il segno «Lasa» e la regione di provenienza del marmo.

Pure inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

La società ricorrente si limita a richiamare, a pagg. 54 s. del ricorso, una serie di circostanze trascurando di considerare che chi fa valere il vizio sopra indicato deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non solo indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o e xtratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

La ricorrente(pagg. 49 s s. del ricorso) ha censurato la sentenza impugnata anche per vio l azio ne e falsa applica zione dell’art. 11 ter c.p.i.in quanto la Corte di appello ha affermato che la certificazio ne del Ministero dello sviluppo economico (relativa al riconoscimento del marchio come marchio storico) assevererebbe «un utilizzo intenso, continuato e prolungato del segno ‘[OSCURATO:PERSONA] 1970 in poi», onde lo stesso «è stato stabilmente associato al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo a decorrere da questa data».

Osserva l’istante che il contenuto dellacertificazione corrisponde a quanto richiesto dall’art. 11 ter cit., secondo cui sono sufficienti cinquanta anni di uso ininterrotto per ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici, onde, in sostanza, l’Amministrazione non aveva motivo di estendere l’accertamento a periodi più risalenti.

L’obiezio ne non è però concludente.

Quel che rileva, ai fini del giudizio di nullità del marchio Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 per la sua riconducibilità alla provenienza geografica del prodotto,è la percezione che il pubblico abbia avuto della valenza distintiva del segno: e la Corte di merito ha accertato, sulla base degli elementi portati al suo esame,che il pubblico interessato ha sempre riferito il nome «Lasa» al luogo di provenienza geograf ica del marmo, non al soggetto che ne operava l’estrazione.Sotto tale aspetto, l’attestazione operata dal Ministero non può assumere rilievo: essa si limita a dar conto dello sfruttamento di un segno quale marchio storico, ma non potrebbecertamente supplire all’assenza di una valida registrazione del marchio di impresa.

Un uso «intenso, continuato e prolungato» del segno non contraddice il dato per cuiall’epoca della loro registrazione (nel 2009) i marchi «Lasa» consistessero in un’indicazionemeramente descrittiva, designando la provenienza geografica del marmo.

La ricorrente ha pure opposto alla sentenza di aver ritenuto , in pratica, che, essendo le riserve di marmo di proprietà pubblica, sussisteva un interesse generale a preservare la libera disponibilitàdel segno geografico «Lasa».Ha osservato l’istante che non si configura, in diritto, alcun «imperativo di disponibilità» all’infuori dalle previsioni di legge quanto agli impedimenti assoluti alla registrazione; ha negato, inoltre, che le cave s ian o necessariamente demaniali , trovando applicazione, al riguardo, l’art. 45 r.d. n. 1443/1927.

La doglianza è inammissibile: e ciò in quanto aggredisce un passaggio della motivazione non munito di decisività.

La stat uizione della Co rte di appello circa la nullità del marchio ex art. 13, comma 1, lett. b), trova infatti un proprio autonomo fondamento nellariconosciuta descrittività del segno, avendo riguardo all’origine geografica del prodotto.

3. ― Il terzo mezzo imputa alla sentenza impugnata il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i..

Viene dedotto che la riconducibilità del marchio all’impresa [OSCURATO:PERSONA] e non al toponimo discenderebbe anche dalle metodologie di estrazione, di taglio e di lavorazione del marmo da parte della ricorrente, la quale Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 contrassegnava il marmo commercializzato con il marchio omonimo «anche quando gestiva ambedue le cave, ivi inclusa quella di Covelano»: pertanto ― si sostiene ― il marchio avrebbe contrassegnato «tutti i marmi estratti, lavorati e commercializzati dall’odierna ricorrente, quale che fosse la cava di estrazione degli stessi».

Il motivo è inammissibile.

Occorre ricordare che la Corte distrettuale, nel prendere in esame il secondo motivo di appello dell’odierna istante, ha osservato come il segno «Lasa» indica (anche) la tipologia merceologica del bene: onde ha ritenuto che nella fattispecie ricorressenon solo l’impedimento di cui alla lett. b), ma anche quello di cui alla lett. a) dell’art. 13.

La censura si dirige verso argomentazioni della sentenza impugnata che sono funzionali all’affermazione di una nullità concorrente con quella di cui all’art. 13, lett. b): in tal senso il motivo non ha concludenza, giacchéove pure, in ipotesi, il marchio «Lasa» non indicasse latipologia merceologica del bene, come ritenuto dalla Corte di merito, esso risulterebbe comunque nullo, per indicare la provenienza geografica dello stesso.

4. ― Col quarto motivo si denuncia la violazione , falsa od omessa applicazione degli artt. 13 e 121 c.p.i.e dell’art. 2697 c.c. .

Oppone la ricorrente che, in ogni caso, il marchio « [OSCURATO:PERSONA] » , quand’anche fosse stato originariamente nullo a norma della lett. b) dell’art. 13 , comma 1,c.p.i., « ha acquisito da molti anni capacità distintiva grazie all’attività industriale e commerciale della ricorrente, giusta i criteri dettati dalla giurisprudenza euro-unitaria (riportati nella stessa sentenza impugnata) e alla stregua della natura dei fatti integranti l’acquisto della capacità distintiva rispetto alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), in relazione allo stesso art. 13, comma 3,c.p.i. e in rapporto alla fattispecie di cui alla lett. a) di carenza assoluta di capacità distintiva».

Il motivo va disatteso.

Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 Con riferimento alla censura di appello di [OSCURATO:PERSONA] incentrata sull’indebito disconoscimento dell’acquisto di efficacia distintiva del segno per effetto del suo uso protratto nel tempo (secondarymeaning), la Corte ha osservato come la certificazione del Ministero dello sviluppo economico del 27 gennaio 2021, asseverassesolo un utilizzo intenso e prolungato del segno dal 1970 in poi; ha aggiunto che lo sforzo di innovazione imprenditoriale allegato dall’appellante «di per sé solo ancora non vale a provare che ciò abbia determinato anche la mutata percezione del pubblico della valenza distintiva del segno», osservando come nemmeno [OSCURATO:PERSONA] [abbia saputo] dimostrare in che cosa, nell’anno 1910, le rinnovate lavorazioni introdotte dall’impresa sua progenitrice abbiano modificato il marmo estratto dalle cave di Lasa che già in precedenza aveva raggiunto un grado di eccellenzatale da essere stato scelto per la realizzazione del sepolcro di papa Pio IX».

Nella sentenza viene rilevato che l’estrazione della pietra con metodi industriali aveva certamente incrementato i volumi produttivi, restando invece indimostrato che da ciò fosse derivata una modificazione anche qualitativa del prodotto e, conseguentemente, una diversa percezione dello stesso da parte del pubblico interessato.

Priva di riscontro, secondo la Corte di appello, è, poi,la circostanza, nemmeno esplicitata, per cui sia stato l’incremento del volume produttivo a mutare la percezione da parte del pubblico interessato quanto alla provenienza del prodotto, siccome associato non più al territorio, ma all’impresa estrattrice.

In conclusione, tale mutamento di percezione era da considerarsiassente con riferimento sia al periodo anteriore al 1970, sia con riferimento al periodo successivo, giacché la certificazione del 14 gennaio 2021 al più dimostrerebbe l’uso cinquantennale del segno: non anche che «a tale uso sia conseguito anche il ridetto mutamento di percezione da parte del pubblico, che avrebbe, cioè, definitivamente dissociato il prodotto dal suo luogo di provenienza».

Come è noto, la tutela del secondary meaning opera quando il Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 segno, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato(Cass. 4 gennaio 2022, n. 53; Cass. 10 novembre 2015, n. 22953).

Non è chiaro se la ricorrente faccia riferimento a un secondary meaningacquisito dai marchi del 2009, nel periodo intercorrente tra il deposito degli stessi e l’introduzione del giudizio (nel 2014) o non piuttosto, come appare più verosimile, alla conquistata distintività di marchi anteriori, registrati e non rinnovati, o a marchi di fatto, pure anteriori, utilizzatida essa o da propri danti causa.

Sta di fatto che la Corte di appello ha escluso , sulla base di un accertamento non sindacabile in questa sede, alcuna modificazione della percezione, nel pubblico interessato, del significato che assume il termine «Lasa»(siccome associato al luogo di estrazione del marmo, e non all’attività imprenditoriale della ricorrente): e ciò anche con riferimento al periodo successivo al 1970 (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata).Per il resto, non coglie nel segno la censura vertente sul relativo onere della prova , che si assume illegittimamente riversato sulla ricorrente (pagg. 74 s. del ricorso , in cui si stigmatizza, in particolare, il richiamo del Giudice di appello al criterio della vicinanza della prova): eciò in quanto, se l'onere di provare la nullità del segno distintivo grava su chi lo contesta, una volta che tale prova sia stata fornitaspetta al titolare del marchio dimostrare la «secondarizzazione» (Cass. 4 gennaio 2022, n. 53, cit.; Cass. 19 aprile 2016, n. 7738, non massimata in CED).

5. ― I l quinto motivo censura anzitutto la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 20 e 22 c.p.i.

Si deduce che la ricorrente aveva proposto, sin dal primo grado, «non soltanto la domanda di tutela reale del marchio, ma anche quella di tutela obbligatoria della ditta e della denominazione sociale, che dovevano essere decise mediante Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 valutazione autonoma rispetto a quella inerente ai marchi registrati».

Il motivo denuncia, altresì,la violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 2598 c.c., anche in relazione agli artt. 20 e 22 c.p.i., «stante l’evidente illiceità delle condotte anticoncorrenziali, confusorie e contrarie ai principi della correttezza professionale tenute da Antolini mediantesoppressione e rimozione dai prodotti del segno Covelano e indebito utilizzo del segno Lasa».

Il motivo è infondato.

Il mezzo investe la statuizione reiettiva della Corte di appello quanto alla domanda della ricorrente fondata sull’illecito concorrenziale che avrebbe posto in atto, ai suoi danni, Antolini.Ha osservato la Corte di merito che una domanda ex art. 2598 c.c. basata sulla contraffazione della denominazione sociale di [OSCURATO:PERSONA] non era stata proposta in primo grado: per il che essa doveva essere dichiarata inammissibile in appello.

Altro profilo di concorrenza sleale era lamentato avendo riguardo al fatto che Antolini aveva marcato «‘Lasa’ ciò che è all’origine dal produttore marcato ‘Covelano’»: ci si era cioè dolutidi un uso dei segni che avrebbe avuto un effetto confusorio sull’origine imprenditoriale dei prodotti(quello di [OSCURATO:PERSONA] e quell o di [OSCURATO:PERSONA], commercializzato da Antolini).

In proposito, la Corte distrettuale ha rilevato che, recando i segni ‘Lasa’ indicazioni descrittive delle caratteristiche del bene, essi dovevano ritenersi liberamente utilizzabili dai terzi, sempre che questi ultimi impiegassero i m edesimi con funzione informativa; ha aggiunto il Giudice distrettuale non potersi affermare che Antoliniavesse superato detto limite, giacché, in sintesi, utilizzava il se gno con aggettivazioni che servivano a descrivere i cromatismidel prodotto.

Nello svolgimento del motivo la ricorrente obietta, anzitutto, di non aver fatto valere, in primo grado, la sola fattispecie dell’art. 2598, n. 3, c.c. : ma tale deduzione è carente di autosufficienza ; va rammentato, al riguardo, che la deduzione con il ricorso per cassazione Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzantiil «fatto processuale» (Cass. Sez.

U. 25 luglio 2019, n. 20181).Dopodiché, si sottrae a censura l’ulteriore rilievo svolto dalla Corte di appello quanto all’utilizzo del termine «Lasa» per finalità descrittive, giacchénon vi è illecito confusorio se il segno sia usato per contraddistinguere non già i prodotti specifici che provengono da un dato fabbricante, ma i prodotti in quanto appartenenti a un dato genere , ovvero si tratti di indicazioni solo descrittive delle qualità del prodotto ( in tema , cfr. Cass. 8 novembre 1986, n. 6557).

La ricorrente oppone, ancora, che tra il marm o di Colevano equello di Lasa non vi sarebbe identità , quanto a qualità e caratteristiche: e tuttavia,tale deduzione presenta un duplice profilo di inammissibilità.

Anzitutto la questione (su cui la Corte di merito si è intrattenuta esaminando il secondo motivo di appello di Lasa) ha natura meramente fattualee non può perciò avere ingresso in questa sede; in secondo luogo,la società istante n on spiega se e come avesse posto una tale allegazione, incentrata sulla confondibilità dei prodotti, a fondamento della domanda di concorrenza slealesvolta in primo grado: è indubbio, infatti, che la Corte di merito non fosse tenuta a pronunciarsi su di un capo di domanda che presentasse, in appello, carattere di novità.

6. ― Col sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c..

La ricorrente assume l’inammissibilità dell’appello di Antolini (e degli appelli incidentali adesivi di [OSCURATO:PERSONA]) e prospetta un vizio di ultrapetizione in relazione alla pretesa nullità dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» denominativo ( n. 0001383991 ), «[OSCURATO:PERSONA]» ( n. 0001383990) e «[OSCURATO:PERSONA]» (n.0001383994).

Il motivo è infondato.

La società Antolini aveva lamentato, col proprio atto di appello, che il Tribunale fosse incorso in omessa pronuncia,avendo mancato di statuire sulla nullità dei marchi sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] aveva Sez.

I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 eccepito l’inammissibilità del mezzo di censura, dal momento che lo stesso non recava alcuna critica al merito della statuizione adottata.

La Corte di appello ha poi ritenuto, con la sentenza impugnata, che il motivofosse ammissibile e fondato.

Ebbene, l'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) deve essere denunciata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, non potendo essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.: ciononostante, la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale motivo ben può esaurirsi nell'evidenziare l'omessa decision e sulla domanda ritualmente proposta(Cass. 12 febbraio 2016, n. 2855; cfr. pure Cass.9 agosto 2018, n. 20690).

7. ― In conclusione, il ricorso è respinto.

8. ― Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente, in ragione del principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21894 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’av v ocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 Chiti; controricorrente avverso la sentenza n. 8 3 /2021 depositat a il 28 maggio 2021 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo, anzitutto,di essere titolare dei seguenti marchi: « [OSCURATO:PERSONA] » denominativo (reg. n. 0001383991), «[OSCURATO:PERSONA]» figurativo (reg. n. 0001383834), « [OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383990), « [OSCURATO:PERSONA] » (reg. n. 0001383994), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383995), « [OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383996), « [OSCURATO:PERSONA] » (n. 0001383997), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383988), « [OSCURATO:PERSONA] d’Oro»(reg. n. reg. n. 0001383844), «[OSCURATO:PERSONA]» (reg. n. 0001383845), « [OSCURATO:PERSONA] di Melo » (reg. n. 0001383989), «[OSCURATO:PERSONA]»(reg. n. 0001383992), «[OSCURATO:PERSONA]»(reg. n. 0001383993), « [OSCURATO:PERSONA] » (non registrato). Ha dedotto, quindi,di esercitare attività di estrazione di marmo dalla cava di [OSCURATO:PERSONA], nella Valle e nel Comune di Lasa, e che dagli anni sessantadel secolo scorso, sino al 2007 , l’estrazione era anche avvenuta dalla cava di Covelano nel Comune di Silandro, attualmente coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Secondo l’attrice, i segni «Lasa»,nella propria titolarità , la identificavano come produttrice del marmo da essa estratto (o ramai unicamente dalla cava di [OSCURATO:PERSONA], non più da quella di Colevano). La stessa istante ha lamentato che la società Antolini poneva in essere attività di contraffazione dei Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 proprimarchi, nonché atti di concorrenza sleale, in quanto,acquistando in esclusiva il marmo da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , lo pubblicizzava e lo commercializzava usando i segni distintivi «Lasa». Ha richiesto, dunque, la declaratoria di contraffazione dei marchi registrati e dei marchi di fatto ad essa facenti capo, oltre che l’accertamento degli atti di concorrenzasleale, nonché una pronuncia di inibitoria con fissazione di penale per il caso di ritardata esecuzione di quanto disposto. Antolini si è costituita, deducendo che il segno «Lasa» era privo di carattere distintivo in quanto identificativo del marmo estratto dall’attrice: a suo avviso il termine «Lasa» descriverebbe la tipologiadi marmo ricavato sia dalla cava di [OSCURATO:PERSONA] quanto da quella di Covelano. Antolini ha rilevatoaltresì che il nome Lasa è il toponimo della valle e del comune nel cui ambito avviene l’estrazione del marmo in questione, osservando che la documentazione pubblicitaria versata in causa da [OSCURATO:PERSONA] dimostrava unicamente la notorietà dei suoi manufattirealizzati con il marmo omonimo: non certo l’acquisizione di un marchio che il pubblico percepissenel collegamento tra la pietra e l’impresa produttrice. Infine, la convenuta ha dedotto che nel settore marmifero il termine «Lasa» era divenuto il nome com merciale dell’omonimo marmo. Antolini ha quindi domandato in via riconvenzionale la declaratoria di nullità di tutti i marchi attorei e il rigetto dell’avversaria domanda di contraffazione invocando, in proposito, le previsioni dell’art. 13, lett . a) e let t. b) , in combinato disposto conl’art. 25 , lett . b), e dell’art. 12 , let t. a) , c.p.i ( d.lgs. n. 30/2005)in quanto «Lasa» , come «cuore» di tutti i marchi avversari, costituirebbe la denominazione descrittiva di un particolare tipo di marmo, riferita al luogo della sua estrazione. Con riguardo alla concorrenza sleale, la convenuta ha dedotto l’infondatezza della proposta domanda, avendo riguardo alla preclusa protezione dei marchi attorei. La causa è stata istruita con l’esperimento di prova testimoniale Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. All’udienza di precisazione delle conclusioni si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha dichiarato di spiegare intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale della convenuta. Il Tribunale di Bolzano ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la nullità di alcuni dei marchi sopra indicati. 2. ― Avverso quest a pronuncia hanno interposto appello sia Antolini sia [OSCURATO:PERSONA]. Nei due procedimenti si è costituita [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dopo aver riunito i gravami, li ha definiti con sentenza del 28 maggio 2021. Con tale pronuncia è stato accolto l’appello di Antolini e respinto quello di [OSCURATO:PERSONA]. E’stata quindi dichiarata la nullità dei seguenti marchi: «[OSCURATO:PERSONA]» denominativo, «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», « [OSCURATO:PERSONA] d’Oro», «[OSCURATO:PERSONA]»,«[OSCURATO:PERSONA] di Melo», «[OSCURATO:PERSONA]». 3. ― Per la cassazione di tale pronuncia ricorre per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso le società Antolini e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o e Antolini hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 89, comma 1,d.lgs. n. 480/1992 e degli artt. 13, 121 e 11 ter c.p.i..Si deduce che la disciplina applicabile ratione temporis alla res controversa sarebbe quella anteriore all’attuazione della dir. 89/104/CEE. Il motivo è infondato. Occorre premettere che l’art. 18 l. marchi (r.d. n. 929/1942 ) , nellasua originaria versione, si limitava a prevedere che non potevano costituireoggetto di brevetto « le denominazioni generiche dei prodotti Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 o merci o le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono». E’ solo col d.lgs. n. 480/1992 che la norma è stata integrata con la precisazione che il divieto includeva, tra l’altro, i segni che in commercio possono servire a designare «la provenienza geografica […] del prodotto». Ciò spiega il rilievo che la ricorrente annette alla successione nel tempo delle due versioni della norma. Orbene, come ricorda la stessa istante, i marchi oggetto del giudizio sono stati depositati nel 2009. Non ha quindi mododi trovare applicazione l’art. 233, comma 1 , c.p.i. : norma che , replicando previsione già contenuta nell’abrogato art. 89 , com ma 1, d.lgs. n. 480/1992, prescrive che i marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto legislativo sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.Le nullità dei marchi che qui interessano trovano quindi la loro disciplina all’interno del vigente codice della proprietà industriale. Né varrebbe opporre il disposto del secondo comma del cit. art. 233, secondo cui non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo. Questa Corte ha bensì riconosciuto che la tutela del secondary meaning si estende anche ai segni distintivi anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 ( ciò in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, n. 2 del d.lgs. citato,coincidente con l’art. 233, comma 2, c.p.i.), onde la sanatoria opera con riferimento ai profili di originaria nullità del marchio per carenza di distintività (non a profili diversi) (Cass. 2 aprile 2009, n. 8119 ) : tutt avia, in questa sede la ricorrente non dibatte della nullità e della convalidazione di marchi depositatiprima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992 (nessun segnoregistrato anteriore al 2009 è infatti indicato come fonte specifica di dirittidi privativa). In conclusione, non rileva che imprecisati marchi registrati prima Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992 non potessero dichiararsi nulli in quanto, all’epoca, non era previsto l’impedimento derivante dalla corrispondenza tra ilsegno e la provenienza geografica del prodotto: rileva l’impedimento alla registrazionestabilito dall’art. 13, lett. b), pienamente applicabile ai marchi registrati nel 2009, di cui qui si discorre. Tantomeno conta che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992,alla ricorrente fossero riferibili dei marchi di fatto, e ciò in quanto non si fa questione, in questa sede, di marchi registrati da Antolini, ma del semplice sfruttamento, da parte di questa, dei segn i «Lasa». I detti marchi di fatto non entrano quindi in gioco quali anteriorità invalidanti rispetto alla registrazione di altri segni , come prevede l’art. 12, lett. a), c.p.i., il qualesi occupa dell’assenza di novità del marchio registrato.Peraltro ─ ma è questa una considerazione di contorno ─ secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità i l marchio di fatto in tanto gode della tutela apprestata dalla legge, in quanto abbia tutti i requisiti che la legge richiede per i marchiregistrati (Cass. 29 ottobre 1971, n. 3025): non si vede,quindi, in radice, come i marchi di fatto «Lasa» po tessero essere opponibili a chicchessia , all’indomani della novella del 1992,visto che a far data dall’entrata in vigoredi questa ― quale che fosse il portato della precedente disciplina ― i segni geografici non sono suscettibili di registrazione , onde un marchio di fatto che consistesse in un tale segno sarebbe oggi sprovvisto di tutela. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui è parola nella memoria della ricorrenteè da disattendere: nel ricorso non sono nemmeno indicate le norme della direttiva 89/104 / CEE che dovrebbero essere oggetto del quesito interpretativo. Nell’atto di impugnazione (pag. 25) si menziona il quarto considerando della direttiva,del seguente tenore: «considerando che la presente direttiva non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 di impresa acquisiti in seguito all'uso e che essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione»; ma proprio perché la regolamentazione della tuteladel marchio di fatto è estranea alla normativa comunitaria, nonsi comprende quale sia il tema di cui debba essere investita la Corte di giustiziain sede di rinvio ex art. 267 TFUE. Non appare pertinente, poi, l’invocazione dell’art. 11 ter c.p.i..La norma, introdotta dall’art. 31, comma 1, deld.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, prescrive, al primo comma, che ititolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185bis dello stesso codice. Tale iscrizione era condizione per l’applicazione di una particolare disciplina di tutela delle imprese recanti «marchi storici» che versassero in condizioni di crisi (segnatamente per i casi che stesse intendessero «chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attivitàsvolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo»), essendo previsto l’intervento di uno specifico Fondo finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività produttiv e di tali imprese sul territorio nazionale, mediante «interventi nel capitale di rischio delle imprese». Tale disciplina era contenutanell’art. 185 ter c.p.i., abrogato dal l’art. 43, comma 6, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020.E’ facile comprendere che la previsione della registrazione dei marchi storici avesse, nelle intenzioni del legislatore, una speciale finalizzazione, legata a una tutela del made in Italy , da attingere Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 attraverso l’erogazione di apposite provvidenze : tale disciplina , di stampo pubblicistico, non interferiva, come è ovvio, con quella dei marchi di impresa,quali titoli di proprietà industriale , e, segnatamente, con le normeche regolano la validità e l’uso di q uesti . La conclusione si impone, evidentemente, a maggior ragione oggi, all’indomani dell’abrogazione dell’art. 185 ter, in un contesto normativo che dedica aimarchi storici la sola prev isione circa la loro possibile iscrizione nel relativo registro. 2. ― Col secondo mezzo sono formulate più censure. S i oppone anzituttola violazione e falsa applicazione dell’art. 13 , comma 1 , lett. b), c.p.i.. Secondo la ricorrentela fattispecie astratta di cui alla norma testé citata sarebbe stata « erroneamente interpretata e falsamente applicata con riguardo alle valutazioni circa la sussistenza o meno di un marchio risolventesi in mero toponimo, con riferimento al prodotto destinato al commercio presso il pubblico e al contesto della relativa produzione e commercializzazione»: ciò in contrasto con quanto prescrive la Corte di giustizia . Si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.per il « difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti dalla sentenza impugnata a base del preteso collegamento del marchio al toponimo Lasa, anziché all’azienda dell’odierna ricorrente»; s i lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevandosi che «la sentenza omette di considerare una serie di fatti non contestati e decisivi, dai quali risulta la riconducibilità del marchio all’azienda, non al toponimo». Ci si duole dell’omesso esame circa fatti controversi e decisivi, posto chela Corte territoriale avrebbe«omesso di esaminare, nella loro interezza e senza artificiose estrapolazioni, tanto le allegazioni contenute nella citazione introduttiva della causa, quanto la pubblicazione del 1936, le quali illustrano concordemente la notorietà dell’attivitàindustriale estrattiva, di lavorazione e di commercializzazione di [OSCURATO:PERSONA] con esplicito riferimento all’azienda dell’odierna ricorrente, non già con riferimento Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 al toponimo e al luogo geografico». Il motivo è nel complesso infondato. Secondo la giurisprudenzacomunitaria, ora unionale , ri chiamata sia dalla sentenza impugnata che dalla ricorrente,l’art. 3, n. 1, lett. c), della dir. 89/104/CEEnon si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, masi applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si verte; nei casi, poi, in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un tale nome, agli occhi degli ambienti interessati, possa designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti: e nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti in questione ( Corte giust. 4 maggio 1999, cause riunite C - 108/97 e C-109/97, [OSCURATO:PERSONA], punto 37). Nella sentenza di appello è richiamata una pubblicazione del 1936 ove è spiegato che il marmo proveniente da Lasa (non il marmo «dell’imprenditrice Lasa») veniva utilizzato per i monumenti sepolcrali e che, in particolare, lo stesso era stato utilizzato per la realizzazione della tomba del pontefice Pio IX. Si rileva che detta circostanza era sicuro indice del fatto che il marmo in questione doveva essere apprezzato dal pubblico interessato per le sue intrinseche qualità e il suo pregio estetico, per essere un prodotto di eccellenza; in altri termini ― ha spiegato la Corte di appello ― , la notorietà del detto materiale non era dipesa dalle competenze artigianali di chi lo estraeva; Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 diversamente, nella richiamata pubblicazione (una trattazione accademica) «non sarebbe rimasto innominato chine aveva curato la manifattura conferendo al prodotto le singolari prerogative apprezzate dal pubblico al punto tale da abilitarne l’impiego persino nella realizzazione della tomba di [OSCURATO:PERSONA] IX». La Corte distrettuale ha quindi ritenuto che storicamente la notorietà del marmo non è stata correlata al soggetto estrattore, ma è stata invece associata ai suoi pregi intrinseci, che il pubblico interessato ha identificato con riferimento al luogo della sua provenienza. Secondo il Giudice di appello non rileva, poi, che l’informazione geografica sia declinata in lingua italiana nonostante la specificità bilingue del territorio ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che per la prima volta nel 1914 era stato utilizzato, quale denominazione dell’impresa sua progenitrice e quale marchio apposto sui prodotti della stessa, il segno «Laasa». La Corte di merito ha osservato come «rispetto al toponimo bilingue Laas/Lasa il termine ‘Laasa’ di per sé sia semanticamente ambivalente. Esso può bensì richiamare quello che, secondo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe solo successivamente diventato il toponimo italiano Lasa. Non può però escludersi il rimando a quello tedesco Laas»; con la conseguenza che il termine in questione non è stato reputato concludentemente idoneo a dimostrare la recisione del legame del segno commerciale con il toponimo declinato in lingua tedesca. Sul punto viene osservato che nella pubblicazione in lingua tedesca del 1936 al pubblico germanofono il marmo viene indicato come [OSCURATO:PERSONA] v o n Laas (Lasa) «mantenendo, dunque, l’ormai evidentemente noto rimando al legame tra il prodotto ed il territorio di estrazione». A conferma di tale conclusione la Corte di appello ha richiamato poi il rinvio, operato dalla stessa ricorrente, a un altro documento, riprodotto all’interno della citazione di appello, in cui il marmo in questione è sempre individuato attraverso il riferimento al territorio di provenienza. La Corte distrettuale ha poi ritenuto non rilevante la circostanza, Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 dedotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa a una registrazione amministrativa risalente al 1932; ha osservato che in data 14 gennaio 2021 il Ministero dello sviluppo economico aveva constatato l’utilizzo del marchio per cinquant’anni: onde l’odierna istante era stata in grado di dimostrare, in via amministrativa, un uso intenso e prolungato del segno «[OSCURATO:PERSONA]» limitatamente a tale periodo: tra l’anno 1932 e l’anno 1970 l’impiego del marchio non aveva quindi conosciuto le descritte pregnanti connotazioni. La registrazione del marchio nel 1932, secondo la Corte di appello, «non è, d’altra parte, nemmeno idonea a sostanziare la primogenitura del segno rispetto al toponimo italiano e men che meno la dissociazione del prodotto dal luogo di produzione», giacché con r.d. n. 800 del 1923 era stato proibito l’uso del termine tedesco. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha poi rammentato che in una pubblicazione bilingue del 1949, indirizzata ai partecipanti ad una fiera, il prodotto era stato indicato, sia in italiano che in tedesco, come marmo proveniente dalla località Lasa: e ciò, ad avviso della Corte, confermavala «permanente esigenza commerciale di rivolgere l’attenzione del pubblico all’associazione tra il prodotto e il luogo di manifattura». In conclusione ― ha osservato il Giudice di app ello ― «anche dopo l’avvio dell’attività estrattiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. agli inizi del 1900, l’attenzione del mercato lapideo non è stata mai distoltadal collegamento tra il prodotto ed il luogo della sua provenienza». Ora, l’accertamento compiuto dal Giudice di appello , quanto all’evocazione, nel marchio, dellaprovenienza geografica del prodotto, risultasvolto all’interno della cornice descritta dalla Corte di giustizia , in applicazione dei criterida essa indicati, e non può essere di certo sindacato in questa sede nel suo nucleo fattuale. Mette conto qui di ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione ― ma, evidentemente, anche il singolo motivo dello stesso ― che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). Infatti, l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056), non essendo il giudice del merito nemmeno tenuto ad un'esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, ove attinga il proprio convincimento da altreprove che ritenga più attendibili (ex multis: Cass. 74 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42).Non possono trovare ingresso, quindi, le plurime censure svolte con riguardo alle valutazioni tratte dalla Corte di merito dalle risultanze di causa (come , esemplificativamente, qu e lla relativa ad alcuni documenti, apag. 58 del ricorso, o quella relativa a lle deposizioni di alcuni testimoni, a pag. 68). Ma non ha consistenza nemmeno ladoglianza basat a sul divieto di doppia presunzione: anche a voler prescindere dal rilievo per cui nella recente giurisprudenza si trova affermato che non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme(così: Cass. 29 ottobre 2020, n. 23860 ; Cass. 1 agosto 2019, n. 20748),la censura (che è e spressa a pagg. 38 ss. del ricorso, avendo riguardo alle conclusioni tratte, da parte della Corte di appello, dalle informazioni fornite riguardo alla tomba di papa Pio IX) investe , nella sostanza, la persuasività del ragionamento presuntivo. E d eve osservarsi, in proposito,che il sindacato sul ragionamento presuntivo incontra comunque un limite nel margine di discrezionalità riservato al giudice del merito: come è stato infatti notato, lo schema logico della presunzione semplice offre all'interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 opinabilità, posto che, quando anche quest'ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2895; cfr. pure, ad esempio: Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163,Cass. 6 febbraio 2019, n. 3513,Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656 e Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, secondo cui ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità). Sicché, in ultima analisi, l’accertamento della Corte di legittimità, in tema di inferenza presuntiva,deve avere ad oggetto la congruità motivazionale che ha portato a ricavaredal fatto noto quello ignoto (cfr. in tema Cass.17 gennaio 2019, n. 1234): e sotto tale profilo il ragionamento svolto dal Giudice distrettuale non risulta viziato per illogicità. E’ inammissibile, poi, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.. La società istante rileva che Antolini avrebbe in sintesi riconosciuto la distintività del segno «Lasa». Deve escludersi che si sia in tema di circostanze non contestate, visto che si fa questione di dichiarazioni cui l’istante annette, a quanto pare, valenza confessoria. Ma la confessione (ammesso che possa parlarsi di confessione, per essere le affermazioni di cui trattasi contenute in uno scritto sottoscritto dalla parte, non dal suo difensore) deve avere ad oggetto fatti obiettivi,la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi(Cass.27 febbraio 2019, n. 5725; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509). Nella fattispecie, invece, si fa questione di mere valutazioni (non potendosi definire altrimenti le affermazioni su come venga inteso sul mercato il termine «Lasa», sull’essere «Lasa» il «cuore» dei marchi registrati e sul significato che assumeil collegamento esistente tra il lemma «Lasa» e ilmarmo estratto: cfr. pag. 56 del ricorso ). Peraltro, tali dichiarazioni non sono nemmeno conferentiai fini che interessano, in quanto non Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 hanno precisa attinenza alla relazione (inesse non esclusa) tra il segno «Lasa» e la regione di provenienza del marmo. Pure inammissibile è la censura di omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. La società ricorrente si limita a richiamare, a pagg. 54 s. del ricorso, una serie di circostanze trascurando di considerare che chi fa valere il vizio sopra indicato deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non solo indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o e xtratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). La ricorrente(pagg. 49 s s. del ricorso) ha censurato la sentenza impugnata anche per vio l azio ne e falsa applica zione dell’art. 11 ter c.p.i.in quanto la Corte di appello ha affermato che la certificazio ne del Ministero dello sviluppo economico (relativa al riconoscimento del marchio come marchio storico) assevererebbe «un utilizzo intenso, continuato e prolungato del segno ‘[OSCURATO:PERSONA] 1970 in poi», onde lo stesso «è stato stabilmente associato al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo a decorrere da questa data». Osserva l’istante che il contenuto dellacertificazione corrisponde a quanto richiesto dall’art. 11 ter cit., secondo cui sono sufficienti cinquanta anni di uso ininterrotto per ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici, onde, in sostanza, l’Amministrazione non aveva motivo di estendere l’accertamento a periodi più risalenti. L’obiezio ne non è però concludente. Quel che rileva, ai fini del giudizio di nullità del marchio Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 per la sua riconducibilità alla provenienza geografica del prodotto,è la percezione che il pubblico abbia avuto della valenza distintiva del segno: e la Corte di merito ha accertato, sulla base degli elementi portati al suo esame,che il pubblico interessato ha sempre riferito il nome «Lasa» al luogo di provenienza geograf ica del marmo, non al soggetto che ne operava l’estrazione.Sotto tale aspetto, l’attestazione operata dal Ministero non può assumere rilievo: essa si limita a dar conto dello sfruttamento di un segno quale marchio storico, ma non potrebbecertamente supplire all’assenza di una valida registrazione del marchio di impresa. Un uso «intenso, continuato e prolungato» del segno non contraddice il dato per cuiall’epoca della loro registrazione (nel 2009) i marchi «Lasa» consistessero in un’indicazionemeramente descrittiva, designando la provenienza geografica del marmo. La ricorrente ha pure opposto alla sentenza di aver ritenuto , in pratica, che, essendo le riserve di marmo di proprietà pubblica, sussisteva un interesse generale a preservare la libera disponibilitàdel segno geografico «Lasa».Ha osservato l’istante che non si configura, in diritto, alcun «imperativo di disponibilità» all’infuori dalle previsioni di legge quanto agli impedimenti assoluti alla registrazione; ha negato, inoltre, che le cave s ian o necessariamente demaniali , trovando applicazione, al riguardo, l’art. 45 r.d. n. 1443/1927. La doglianza è inammissibile: e ciò in quanto aggredisce un passaggio della motivazione non munito di decisività. La stat uizione della Co rte di appello circa la nullità del marchio ex art. 13, comma 1, lett. b), trova infatti un proprio autonomo fondamento nellariconosciuta descrittività del segno, avendo riguardo all’origine geografica del prodotto. 3. ― Il terzo mezzo imputa alla sentenza impugnata il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i.. Viene dedotto che la riconducibilità del marchio all’impresa [OSCURATO:PERSONA] e non al toponimo discenderebbe anche dalle metodologie di estrazione, di taglio e di lavorazione del marmo da parte della ricorrente, la quale Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 contrassegnava il marmo commercializzato con il marchio omonimo «anche quando gestiva ambedue le cave, ivi inclusa quella di Covelano»: pertanto ― si sostiene ― il marchio avrebbe contrassegnato «tutti i marmi estratti, lavorati e commercializzati dall’odierna ricorrente, quale che fosse la cava di estrazione degli stessi». Il motivo è inammissibile. Occorre ricordare che la Corte distrettuale, nel prendere in esame il secondo motivo di appello dell’odierna istante, ha osservato come il segno «Lasa» indica (anche) la tipologia merceologica del bene: onde ha ritenuto che nella fattispecie ricorressenon solo l’impedimento di cui alla lett. b), ma anche quello di cui alla lett. a) dell’art. 13. La censura si dirige verso argomentazioni della sentenza impugnata che sono funzionali all’affermazione di una nullità concorrente con quella di cui all’art. 13, lett. b): in tal senso il motivo non ha concludenza, giacchéove pure, in ipotesi, il marchio «Lasa» non indicasse latipologia merceologica del bene, come ritenuto dalla Corte di merito, esso risulterebbe comunque nullo, per indicare la provenienza geografica dello stesso. 4. ― Col quarto motivo si denuncia la violazione , falsa od omessa applicazione degli artt. 13 e 121 c.p.i.e dell’art. 2697 c.c. . Oppone la ricorrente che, in ogni caso, il marchio « [OSCURATO:PERSONA] » , quand’anche fosse stato originariamente nullo a norma della lett. b) dell’art. 13 , comma 1,c.p.i., « ha acquisito da molti anni capacità distintiva grazie all’attività industriale e commerciale della ricorrente, giusta i criteri dettati dalla giurisprudenza euro-unitaria (riportati nella stessa sentenza impugnata) e alla stregua della natura dei fatti integranti l’acquisto della capacità distintiva rispetto alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), in relazione allo stesso art. 13, comma 3,c.p.i. e in rapporto alla fattispecie di cui alla lett. a) di carenza assoluta di capacità distintiva». Il motivo va disatteso. Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 Con riferimento alla censura di appello di [OSCURATO:PERSONA] incentrata sull’indebito disconoscimento dell’acquisto di efficacia distintiva del segno per effetto del suo uso protratto nel tempo (secondarymeaning), la Corte ha osservato come la certificazione del Ministero dello sviluppo economico del 27 gennaio 2021, asseverassesolo un utilizzo intenso e prolungato del segno dal 1970 in poi; ha aggiunto che lo sforzo di innovazione imprenditoriale allegato dall’appellante «di per sé solo ancora non vale a provare che ciò abbia determinato anche la mutata percezione del pubblico della valenza distintiva del segno», osservando come nemmeno [OSCURATO:PERSONA] [abbia saputo] dimostrare in che cosa, nell’anno 1910, le rinnovate lavorazioni introdotte dall’impresa sua progenitrice abbiano modificato il marmo estratto dalle cave di Lasa che già in precedenza aveva raggiunto un grado di eccellenzatale da essere stato scelto per la realizzazione del sepolcro di papa Pio IX». Nella sentenza viene rilevato che l’estrazione della pietra con metodi industriali aveva certamente incrementato i volumi produttivi, restando invece indimostrato che da ciò fosse derivata una modificazione anche qualitativa del prodotto e, conseguentemente, una diversa percezione dello stesso da parte del pubblico interessato. Priva di riscontro, secondo la Corte di appello, è, poi,la circostanza, nemmeno esplicitata, per cui sia stato l’incremento del volume produttivo a mutare la percezione da parte del pubblico interessato quanto alla provenienza del prodotto, siccome associato non più al territorio, ma all’impresa estrattrice. In conclusione, tale mutamento di percezione era da considerarsiassente con riferimento sia al periodo anteriore al 1970, sia con riferimento al periodo successivo, giacché la certificazione del 14 gennaio 2021 al più dimostrerebbe l’uso cinquantennale del segno: non anche che «a tale uso sia conseguito anche il ridetto mutamento di percezione da parte del pubblico, che avrebbe, cioè, definitivamente dissociato il prodotto dal suo luogo di provenienza». Come è noto, la tutela del secondary meaning opera quando il Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 segno, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato(Cass. 4 gennaio 2022, n. 53; Cass. 10 novembre 2015, n. 22953). Non è chiaro se la ricorrente faccia riferimento a un secondary meaningacquisito dai marchi del 2009, nel periodo intercorrente tra il deposito degli stessi e l’introduzione del giudizio (nel 2014) o non piuttosto, come appare più verosimile, alla conquistata distintività di marchi anteriori, registrati e non rinnovati, o a marchi di fatto, pure anteriori, utilizzatida essa o da propri danti causa. Sta di fatto che la Corte di appello ha escluso , sulla base di un accertamento non sindacabile in questa sede, alcuna modificazione della percezione, nel pubblico interessato, del significato che assume il termine «Lasa»(siccome associato al luogo di estrazione del marmo, e non all’attività imprenditoriale della ricorrente): e ciò anche con riferimento al periodo successivo al 1970 (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata).Per il resto, non coglie nel segno la censura vertente sul relativo onere della prova , che si assume illegittimamente riversato sulla ricorrente (pagg. 74 s. del ricorso , in cui si stigmatizza, in particolare, il richiamo del Giudice di appello al criterio della vicinanza della prova): eciò in quanto, se l'onere di provare la nullità del segno distintivo grava su chi lo contesta, una volta che tale prova sia stata fornitaspetta al titolare del marchio dimostrare la «secondarizzazione» (Cass. 4 gennaio 2022, n. 53, cit.; Cass. 19 aprile 2016, n. 7738, non massimata in CED). 5. ― I l quinto motivo censura anzitutto la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 20 e 22 c.p.i. Si deduce che la ricorrente aveva proposto, sin dal primo grado, «non soltanto la domanda di tutela reale del marchio, ma anche quella di tutela obbligatoria della ditta e della denominazione sociale, che dovevano essere decise mediante Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 valutazione autonoma rispetto a quella inerente ai marchi registrati». Il motivo denuncia, altresì,la violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 2598 c.c., anche in relazione agli artt. 20 e 22 c.p.i., «stante l’evidente illiceità delle condotte anticoncorrenziali, confusorie e contrarie ai principi della correttezza professionale tenute da Antolini mediantesoppressione e rimozione dai prodotti del segno Covelano e indebito utilizzo del segno Lasa». Il motivo è infondato. Il mezzo investe la statuizione reiettiva della Corte di appello quanto alla domanda della ricorrente fondata sull’illecito concorrenziale che avrebbe posto in atto, ai suoi danni, Antolini.Ha osservato la Corte di merito che una domanda ex art. 2598 c.c. basata sulla contraffazione della denominazione sociale di [OSCURATO:PERSONA] non era stata proposta in primo grado: per il che essa doveva essere dichiarata inammissibile in appello. Altro profilo di concorrenza sleale era lamentato avendo riguardo al fatto che Antolini aveva marcato «‘Lasa’ ciò che è all’origine dal produttore marcato ‘Covelano’»: ci si era cioè dolutidi un uso dei segni che avrebbe avuto un effetto confusorio sull’origine imprenditoriale dei prodotti(quello di [OSCURATO:PERSONA] e quell o di [OSCURATO:PERSONA], commercializzato da Antolini). In proposito, la Corte distrettuale ha rilevato che, recando i segni ‘Lasa’ indicazioni descrittive delle caratteristiche del bene, essi dovevano ritenersi liberamente utilizzabili dai terzi, sempre che questi ultimi impiegassero i m edesimi con funzione informativa; ha aggiunto il Giudice distrettuale non potersi affermare che Antoliniavesse superato detto limite, giacché, in sintesi, utilizzava il se gno con aggettivazioni che servivano a descrivere i cromatismidel prodotto. Nello svolgimento del motivo la ricorrente obietta, anzitutto, di non aver fatto valere, in primo grado, la sola fattispecie dell’art. 2598, n. 3, c.c. : ma tale deduzione è carente di autosufficienza ; va rammentato, al riguardo, che la deduzione con il ricorso per cassazione Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzantiil «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181).Dopodiché, si sottrae a censura l’ulteriore rilievo svolto dalla Corte di appello quanto all’utilizzo del termine «Lasa» per finalità descrittive, giacchénon vi è illecito confusorio se il segno sia usato per contraddistinguere non già i prodotti specifici che provengono da un dato fabbricante, ma i prodotti in quanto appartenenti a un dato genere , ovvero si tratti di indicazioni solo descrittive delle qualità del prodotto ( in tema , cfr. Cass. 8 novembre 1986, n. 6557). La ricorrente oppone, ancora, che tra il marm o di Colevano equello di Lasa non vi sarebbe identità , quanto a qualità e caratteristiche: e tuttavia,tale deduzione presenta un duplice profilo di inammissibilità. Anzitutto la questione (su cui la Corte di merito si è intrattenuta esaminando il secondo motivo di appello di Lasa) ha natura meramente fattualee non può perciò avere ingresso in questa sede; in secondo luogo,la società istante n on spiega se e come avesse posto una tale allegazione, incentrata sulla confondibilità dei prodotti, a fondamento della domanda di concorrenza slealesvolta in primo grado: è indubbio, infatti, che la Corte di merito non fosse tenuta a pronunciarsi su di un capo di domanda che presentasse, in appello, carattere di novità. 6. ― Col sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.. La ricorrente assume l’inammissibilità dell’appello di Antolini (e degli appelli incidentali adesivi di [OSCURATO:PERSONA]) e prospetta un vizio di ultrapetizione in relazione alla pretesa nullità dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» denominativo ( n. 0001383991 ), «[OSCURATO:PERSONA]» ( n. 0001383990) e «[OSCURATO:PERSONA]» (n.0001383994). Il motivo è infondato. La società Antolini aveva lamentato, col proprio atto di appello, che il Tribunale fosse incorso in omessa pronuncia,avendo mancato di statuire sulla nullità dei marchi sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] aveva Sez. I–RG 21894/2021 camera di consiglio23.5.2023 eccepito l’inammissibilità del mezzo di censura, dal momento che lo stesso non recava alcuna critica al merito della statuizione adottata. La Corte di appello ha poi ritenuto, con la sentenza impugnata, che il motivofosse ammissibile e fondato. Ebbene, l'omessa pronuncia su una domanda (o su un punto di essa) deve essere denunciata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con la formulazione di uno specifico motivo di appello, mediante il quale si deduca l'errore commesso dal giudice di primo grado, non potendo essere oggetto di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.: ciononostante, la specificazione delle ragioni poste a fondamento di tale motivo ben può esaurirsi nell'evidenziare l'omessa decision e sulla domanda ritualmente proposta(Cass. 12 febbraio 2016, n. 2855; cfr. pure Cass.9 agosto 2018, n. 20690). 7. ― In conclusione, il ricorso è respinto. 8. ― Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente, in ragione del principio di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquid
Sentenza Cassazione n. 21775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris