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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17087/2026

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con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellino, con domicilio digitale come per leggeNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellino, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1112/2024,pubblicata in data 2 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere creditore, nei confronti diEdil [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 46.000 in forza di atto diricognizione del 6 agosto 2008 e di ulteriori euro 75.000 in forza didebitrice, chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901c.c. degli atti di compravendita stipulati tra la debitrice, nella qualitàdi venditore, e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], i coniugi NicolaNapoletano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]Per quel che ancora rileva in questa sede, [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsiin giudizio, oltre a negare l’esistenza del credito, replicò che non viera prova della diminuzione patrimoniale, dato che nel suo patrimonioNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026residuavano ancora due box auto e crediti per circa un milione dieuro, e che difettava la prova della consapevolezza del danno in capoalla venditrice ed agli acquirenti.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, oppose di essere stata destinatariadi un atto di pignoramento quale terzo per i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., percui doveva ritenersi rinunciata nei suoi confronti la domanda direvocatoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. faceva altresì rilevare che ilCarpignano aveva assistito la debitrice nella vendita, per cui eraconsapevole che l’atto dispositivo non fosse lesivo delle sueaspettative di credito.[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azionepauliana, mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], AdelaideDellaquila e la Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]Nel corso del giudizio l’attore rinunciò alla domanda nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché di [OSCURATO:PERSONA];Il Tribunale adito rigettò la domanda nei confronti di IsabellaGarzillo, per mancanza della prova dell’eventus damni, mentreritenne fondata quella avente ad oggetto l’atto dispositivo intervenutotra [OSCURATO:SOCIETA]. da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila dall’altro, comepure la domanda revocatoria dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaceduto un capannone industriale a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, ai sensi dell’art.1401 c.c., aveva riservato la nomina dell’acquirente.2.

Tale sentenza è stata impugnata, in via principale, dalCarpagnano e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA] e AdeleDell’Aquila, nonché da [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’appello di Bari harigettato tutti i gravami, ad eccezione di quello proposto da[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026In sintesi, con riferimento agli atti dispositivi intervenuti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha reputato che l’azioneesecutiva promossa nei confronti di quest’ultima risultasseincompatibile con l’accertamento dell’inefficacia dell’atto dispositivo,tenuto conto anche della sentenza n. 315/2023 del Tribunale di Trani,pronunciata all’esito dell’opposizione introdotta dalla terza pignorata,con la quale questa era stata riconosciuta debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della notifica del pignoramento presso terzi.Quanto, poi, alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte ha rilevatoche l’atto dispositivo vedeva coinvolte l’alienante [OSCURATO:PERSONA], ladebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. e l’acquirente [OSCURATO:SOCIETA], e che la debitrice erainteressata per avere sottoscritto un contratto preliminare; poichécolui che aveva concluso il contratto definitivo era soggetto diversoda quello intervenuto nel preliminare ([OSCURATO:SOCIETA].), ha ritenuto che, pereffetto della electio amici, il bene non fosse mai transitato nelpatrimonio della debitrice e che una eventuale azione revocatoriaavrebbe potuto avere fondamento soltanto se il credito fosse statovantato dal Carpagnano nei confronti della alienante ([OSCURATO:PERSONA]).3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di nove motivi;hanno resistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; non hanno invece svolto attività difensiva in questasede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. all’udienza dell’11 febbraio2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria; aseguito di rinvio, il ricorso è stato nuovamente fissato in adunanzacamerale; il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria;CONSIDERATO CHE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. eNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/20262729 c.c., relativamente agli atti di compravendita conclusi da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte territoriale ha affermato che “l’atto di citazione (ex art. 2901c.c.) del 28.12.2012 ed il successivo pignoramento di crediti ex art.543 c.p.c. del 31.1.2013 risultano incompatibili”, assumendo afondamento di tale conclusione, da una parte, che la sentenza interpartes n. 315/2023, non definitiva, aveva riconosciuto che la Garzilloera debitrice, nei confronti della debitrice esecutata [OSCURATO:SOCIETA].,della somma di complessivi euro 257.800, e per altro verso che datale sentenza potesse desumersi che “pur in assenza di formaleera stata riassunta”.2.

Il secondo motivo denuncia ‹‹violazione degli artt. 2901 c.c. e543 c.p.c. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.››.Si nega che sussista incompatibilità tra l’azione pauliana e l’azioneesecutiva mobiliare, onde non può ritenersi che il creditore,esperendo il pignoramento presso terzi, abbia inteso rinunciareall’azione revocatoria, dovendo peraltro la rinuncia essere espressaed essere accettata; e il creditore, in ogni caso, aveva interesse allaprosecuzione del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901c.c., anche dopo l’esecuzione del pignoramento ex art. 543 c.p.c., siaperché la debitrice esecutata e il terzo avevano proposto opposizioneavverso il pignoramento - assumendo che l’intero prezzo dellacompravendita era stato pagato ancor prima del pignoramento -, siaperché avrebbe potuto aggredire esecutivamente e immediatamente ibeni immobili oggetto degli atti dispositivi dichiarati inefficaci e nonavrebbe dovuto attendere che venissero a maturazione le sessantarate semestrali consecutive di pari importo oggetto del pignoramentoNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026ex art. 543 c.p.c.

Sostiene, pertanto, che la motivazione dellasentenza impugnata non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello, incorrendo nella violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.3.

Il terzo motivo denuncia relativamente agli atti dicompravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 2901c.c. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e n. 5 c.p.c.Si asserisce che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminareil motivo di gravame con cui era stato dedotto che il giudice di primogrado, ai fini dell’eventus damni, aveva fatto riferimento non alpatrimonio – richiamato dall’art. 2901 c.c. -, bensì agli immobili“oggetto delle vendite successive: del 12.3.2012 in favore diMarzocca; del 12.3.2012 in favore di Ghizzota e del 26.4.2012 infavore di [OSCURATO:PERSONA] – intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]”.Al riguardo, si afferma quanto segue: a) una società di capitali,pur avendo la disponibilità di immobili, è patrimonialmente incapientese il valore di detti beni è inferiore al valore delle passività aziendali;la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare gli atti dispositivi infavore di Marzocca, di Ghizzota e di [OSCURATO:PERSONA] e nonrilevato che tali atti erano stati posti in essere in adempimento dicontratti preliminari di compravendita di immobili futuri; b) l’interoprezzo di detti immobili futuri sarebbe già stato pagato al momentodella stipula dei relativi atti (e preliminari) di compravendita; c) inragione di ciò, non solo la costruttrice [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe maiavuto la disponibilità di detti immobili, ma, ai fini delladeterminazione del patrimonio aziendale, il valore di tali immobilisarebbe stato neutralizzato dal valore del corrispondente prezzopagato al momento della sottoscrizione del preliminare dicompravendita di beni futuri.Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026Si aggiunge che la Corte barese avrebbe pure omesso di rilevareche il prezzo quietanzato negli atti di compravendita intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Marzocca, Ghizzota e [OSCURATO:PERSONA], era stato da questicorrisposto prima dell’edificazione del fabbricato e costituiva quindiuna posta passiva del patrimonio aziendale, e parimenti omesso dirilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato alcuna somma di danaro inacconto sul prezzo, ma aveva anzi ottenuto di pagare l’intero prezzo“in sessanta rate semestrali consecutive di pari importo senzal’assunzione di ipoteca”.

E si rappresenta, altresì, che IsabellaGarzillo era la moglie del direttore tecnico di [OSCURATO:SOCIETA]. e socia unicadi [OSCURATO:SOCIETA]., ossia di quella società che deteneva tutte le quotepartecipative di capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. e che aveva riconosciuto, conscrittura privata del 19.9.2011, un debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’odierno ricorrente e si era costituita fideiussore.

Inoltre laGarzillo, dopo l’acquisizione, da parte di Dimantova, di tutte le quotepartecipative di [OSCURATO:SOCIETA]., era stata assunta alle dipendenze dellaprima società in qualità di impiegata.Si evidenzia pure che, in tema di revocatoria ordinaria, la lungadilazione di pagamento dell’intero prezzo e l’omesso esercizio dellafacoltà di iscrivere ipoteca legale a garanzia dell’adempimentodell’obbligo di pagare il prezzo costituiscono elementi da cui poterragionevolmente desumere (ex art. 2729 c.c.) “la rappresentazione –da parte del terzo acquirente – dell’idoneità dell’atto traslativo adarrecare pregiudizio ai creditori del venditore” (Cass. n. 21503/2011).4.

Il quarto motivo – rubricato: violazione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., 12 disposizionisulla legge in generale e 132, secondo comma, n. 4, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ─, relativamente agli attidi compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA], impugna il capo dellasentenza che ha condannato l’attuale parte ricorrente a rifondere aNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026quest’ultima le spese di lite, lamentando che il giudice di meritoavrebbe dovuto compensarle, considerato che l’appello era statorespinto sulla base di un motivo del tutto diverso da quello cui avevafatto riferimento il giudice di primo grado, e altresì che l’assuntodifensivo della [OSCURATO:PERSONA] si era rivelato non rispondente al vero, lasentenza n. 315/2023 essendo intervenuta dieci anni dopo ilpignoramento eseguito con le forme dell’art. 543 c.p.c.

Si lamenta,altresì, che la Corte barese non ha indicato i parametri adottati nelladeterminazione dei compensi.5.

Il quinto motivo denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c. edell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.”, relativamente agli atti di compravendita in favore diItalimmobiliare.Si sostiene, sotto un primo profilo di doglianza, che l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., al pari di quello spiegato da con memoria diintervento depositata il 7 maggio 2021, ovvero sette giorni primadell’udienza di comparizione indicata del 14 maggio 2021, sarebbeinammissibile perché nello stesso erano stati introdotti elementicostitutivi di identificazione della domanda e/o delle eccezioni deltutto nuovi rispetto alle difese svolte in primo grado.

Ciò in quantoEdil N.R. per la prima volta aveva eccepito che tra essa eItalimmobiliare “non era intervenuta una vendita, ma unadichiarazione di nomina ex art. 1401 cod. civ.” e l’atto dispositivo erastato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare dicompravendita tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. con riserva di nominarel’acquirente ex art. 1401 c.c..; e, “per effetto della electio amici, ilcapannone industriale non era mai entrato nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA].”.

Inoltre, “in violazione del principio che nella revocatoriaordinaria sussiste un litisconsorzio necessario tra debitore e terzoacquirente”, non sarebbe stata “evocata in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026destinataria della sentenza che dichiara l’inefficacia”.Sotto diverso profilo, si asserisce che l’appello incidentalespiegato da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe inammissibile perché tardivo exart. 343 c.p.c., essendo l’interesse ad impugnare già sorto almomento della pubblicazione della sentenza e non per effetto dellaimpugnazione incidentale (di [OSCURATO:SOCIETA].).6.

Il sesto motivo, relativamente agli atti di compravendita infavore di [OSCURATO:SOCIETA], censura la sentenza impugnata laddoveafferma che, in virtù della electio amici, chi ha concluso il contrattodefinitivo – qui, Immobiliare – è soggetto diverso dal soggettointervenuto nel preliminare – [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice -, e pertanto che ilbene compravenduto (capannone industriale) “non è mai transitatonel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA].” (pag. 17 della sentenza).Si contesta al giudice d’appello di avere disatteso il contenuto dellasentenza n. 178 del 31 maggio 2012, la quale, in accoglimento delladomanda ex art. 2932 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] N.R. nei confronti diPrime Rend, aveva dato atto che la piena proprietà dell’immobile erastata trasferita a [OSCURATO:SOCIETA].; e si rileva, al riguardo, che la Corted’appello, non avvedendosi che nell’atto dispositivo le parti, inpremessa, avevano dichiarato la pendenza in ordine al contrattopreliminare di domanda giudiziale per la esecuzione in formaspecifica, non avrebbe tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA]., pur essendosiriservata la facoltà di nomina di cui all’art. 1401 c.c., non l’aveva poiesercitata.Si osserva altresì che, nella specie, la indicazione di “electioamici” non poteva ricadere su [OSCURATO:SOCIETA], perché detta societàera stata costituita in data 1° giugno 2012, ossia dopo lapubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c., e che il ricorso all’art.1401 c.c. violerebbe il principio di intangibilità delle sentenze, perchéla Corte territoriale aveva fatto riferimento ad un preliminare diNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026compravendita per persona da nominare privo di rilevanza, “essendostato assorbito dalla sentenza n. 178/2012”; inoltre, la indicazionenon sarebbe stata esercitata nei termini di cui all’art. 1402 c.c.(essendo stata effettuata non nel corso del giudizio ex art. 2932 c.c.,ma dopo la pubblicazione della sentenza n. 178/2012).7.

Il settimo motivo prospetta violazione degli artt. 1401, 1402 e1405 c.c. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 en. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello precisato -, richiamando asupporto Cass. n. 9595/2015 – che, in presenza di azione revocatoriaavente ad oggetto una vendita immobiliare attuata secondo lascansione “contratto preliminare/contratto definitivo”, ai fini dellascientia damni la verifica dell’elemento soggettivo va orientata sullapersona nominata che ha accettato l’electio amici, con riferimento almomento in cui l’accettazione è avvenuta.8.

L’ottavo motivo denuncia ‹‹violazione dell’art. 91 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.››.Riguardo agli atti di compravendita a [OSCURATO:SOCIETA], si impugnala statuizione con cui la Corte d’appello ha condannato la partericorrente a rifondere le spese di lite a [OSCURATO:SOCIETA], per mancanzadi motivazione in ordine ai parametri addottati per la determinarlequanto al giudizio di primo e di secondo grado; si censura altresì lacompensazione delle spese adottata dalla Corte barese nel rapportotra l’odierna parte ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che sitratterebbe di motivazione errata ed illogica.9.

Il nono motivo denuncia violazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per motivazione illogica ed errata, inordine alla condanna della parte ricorrente a rifondere metà dellespese di lite, pur a fronte del rigetto dell’appello incidentale propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. e dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Dellaquila e del rigetto di tutteNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026le altre domande di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui all’appello incidentale.10.

Le questioni di diritto proposte con il primo, il secondo, ilterzo ed il sesto motivo rivestono particolare rilievo nomofilattico, percui la causa deve essere rinviata per la trattazione in pubblicaudienza.

P.Q.Mrinvia la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellino, con domicilio digitale come per leggeNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bellino, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1112/2024,pubblicata in data 2 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere creditore, nei confronti diEdil [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 46.000 in forza di atto diricognizione del 6 agosto 2008 e di ulteriori euro 75.000 in forza didebitrice, chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901c.c. degli atti di compravendita stipulati tra la debitrice, nella qualitàdi venditore, e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA], i coniugi NicolaNapoletano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]Per quel che ancora rileva in questa sede, [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsiin giudizio, oltre a negare l’esistenza del credito, replicò che non viera prova della diminuzione patrimoniale, dato che nel suo patrimonioNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026residuavano ancora due box auto e crediti per circa un milione dieuro, e che difettava la prova della consapevolezza del danno in capoalla venditrice ed agli acquirenti.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, oppose di essere stata destinatariadi un atto di pignoramento quale terzo per i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., percui doveva ritenersi rinunciata nei suoi confronti la domanda direvocatoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. faceva altresì rilevare che ilCarpignano aveva assistito la debitrice nella vendita, per cui eraconsapevole che l’atto dispositivo non fosse lesivo delle sueaspettative di credito.[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azionepauliana, mentre rimasero contumaci [OSCURATO:PERSONA], AdelaideDellaquila e la Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]Nel corso del giudizio l’attore rinunciò alla domanda nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché di [OSCURATO:PERSONA];Il Tribunale adito rigettò la domanda nei confronti di IsabellaGarzillo, per mancanza della prova dell’eventus damni, mentreritenne fondata quella avente ad oggetto l’atto dispositivo intervenutotra [OSCURATO:SOCIETA]. da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aquila dall’altro, comepure la domanda revocatoria dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaceduto un capannone industriale a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, ai sensi dell’art.1401 c.c., aveva riservato la nomina dell’acquirente.2. Tale sentenza è stata impugnata, in via principale, dalCarpagnano e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA] e AdeleDell’Aquila, nonché da [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello di Bari harigettato tutti i gravami, ad eccezione di quello proposto da[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026In sintesi, con riferimento agli atti dispositivi intervenuti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha reputato che l’azioneesecutiva promossa nei confronti di quest’ultima risultasseincompatibile con l’accertamento dell’inefficacia dell’atto dispositivo,tenuto conto anche della sentenza n. 315/2023 del Tribunale di Trani,pronunciata all’esito dell’opposizione introdotta dalla terza pignorata,con la quale questa era stata riconosciuta debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]. almomento della notifica del pignoramento presso terzi.Quanto, poi, alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte ha rilevatoche l’atto dispositivo vedeva coinvolte l’alienante [OSCURATO:PERSONA], ladebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. e l’acquirente [OSCURATO:SOCIETA], e che la debitrice erainteressata per avere sottoscritto un contratto preliminare; poichécolui che aveva concluso il contratto definitivo era soggetto diversoda quello intervenuto nel preliminare ([OSCURATO:SOCIETA].), ha ritenuto che, pereffetto della electio amici, il bene non fosse mai transitato nelpatrimonio della debitrice e che una eventuale azione revocatoriaavrebbe potuto avere fondamento soltanto se il credito fosse statovantato dal Carpagnano nei confronti della alienante ([OSCURATO:PERSONA]).3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di nove motivi;hanno resistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; non hanno invece svolto attività difensiva in questasede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. all’udienza dell’11 febbraio2026, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria; aseguito di rinvio, il ricorso è stato nuovamente fissato in adunanzacamerale; il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria;CONSIDERATO CHE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. eNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/20262729 c.c., relativamente agli atti di compravendita conclusi da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].In particolare, si censura la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte territoriale ha affermato che “l’atto di citazione (ex art. 2901c.c.) del 28.12.2012 ed il successivo pignoramento di crediti ex art.543 c.p.c. del 31.1.2013 risultano incompatibili”, assumendo afondamento di tale conclusione, da una parte, che la sentenza interpartes n. 315/2023, non definitiva, aveva riconosciuto che la Garzilloera debitrice, nei confronti della debitrice esecutata [OSCURATO:SOCIETA].,della somma di complessivi euro 257.800, e per altro verso che datale sentenza potesse desumersi che “pur in assenza di formaleera stata riassunta”.2. Il secondo motivo denuncia ‹‹violazione degli artt. 2901 c.c. e543 c.p.c. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.››.Si nega che sussista incompatibilità tra l’azione pauliana e l’azioneesecutiva mobiliare, onde non può ritenersi che il creditore,esperendo il pignoramento presso terzi, abbia inteso rinunciareall’azione revocatoria, dovendo peraltro la rinuncia essere espressaed essere accettata; e il creditore, in ogni caso, aveva interesse allaprosecuzione del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901c.c., anche dopo l’esecuzione del pignoramento ex art. 543 c.p.c., siaperché la debitrice esecutata e il terzo avevano proposto opposizioneavverso il pignoramento - assumendo che l’intero prezzo dellacompravendita era stato pagato ancor prima del pignoramento -, siaperché avrebbe potuto aggredire esecutivamente e immediatamente ibeni immobili oggetto degli atti dispositivi dichiarati inefficaci e nonavrebbe dovuto attendere che venissero a maturazione le sessantarate semestrali consecutive di pari importo oggetto del pignoramentoNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026ex art. 543 c.p.c. Sostiene, pertanto, che la motivazione dellasentenza impugnata non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dai giudici d’appello, incorrendo nella violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.3. Il terzo motivo denuncia relativamente agli atti dicompravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 2901c.c. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e n. 5 c.p.c.Si asserisce che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminareil motivo di gravame con cui era stato dedotto che il giudice di primogrado, ai fini dell’eventus damni, aveva fatto riferimento non alpatrimonio – richiamato dall’art. 2901 c.c. -, bensì agli immobili“oggetto delle vendite successive: del 12.3.2012 in favore diMarzocca; del 12.3.2012 in favore di Ghizzota e del 26.4.2012 infavore di [OSCURATO:PERSONA] – intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]”.Al riguardo, si afferma quanto segue: a) una società di capitali,pur avendo la disponibilità di immobili, è patrimonialmente incapientese il valore di detti beni è inferiore al valore delle passività aziendali;la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare gli atti dispositivi infavore di Marzocca, di Ghizzota e di [OSCURATO:PERSONA] e nonrilevato che tali atti erano stati posti in essere in adempimento dicontratti preliminari di compravendita di immobili futuri; b) l’interoprezzo di detti immobili futuri sarebbe già stato pagato al momentodella stipula dei relativi atti (e preliminari) di compravendita; c) inragione di ciò, non solo la costruttrice [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe maiavuto la disponibilità di detti immobili, ma, ai fini delladeterminazione del patrimonio aziendale, il valore di tali immobilisarebbe stato neutralizzato dal valore del corrispondente prezzopagato al momento della sottoscrizione del preliminare dicompravendita di beni futuri.Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026Si aggiunge che la Corte barese avrebbe pure omesso di rilevareche il prezzo quietanzato negli atti di compravendita intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Marzocca, Ghizzota e [OSCURATO:PERSONA], era stato da questicorrisposto prima dell’edificazione del fabbricato e costituiva quindiuna posta passiva del patrimonio aziendale, e parimenti omesso dirilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva versato alcuna somma di danaro inacconto sul prezzo, ma aveva anzi ottenuto di pagare l’intero prezzo“in sessanta rate semestrali consecutive di pari importo senzal’assunzione di ipoteca”. E si rappresenta, altresì, che IsabellaGarzillo era la moglie del direttore tecnico di [OSCURATO:SOCIETA]. e socia unicadi [OSCURATO:SOCIETA]., ossia di quella società che deteneva tutte le quotepartecipative di capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. e che aveva riconosciuto, conscrittura privata del 19.9.2011, un debito di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidell’odierno ricorrente e si era costituita fideiussore. Inoltre laGarzillo, dopo l’acquisizione, da parte di Dimantova, di tutte le quotepartecipative di [OSCURATO:SOCIETA]., era stata assunta alle dipendenze dellaprima società in qualità di impiegata.Si evidenzia pure che, in tema di revocatoria ordinaria, la lungadilazione di pagamento dell’intero prezzo e l’omesso esercizio dellafacoltà di iscrivere ipoteca legale a garanzia dell’adempimentodell’obbligo di pagare il prezzo costituiscono elementi da cui poterragionevolmente desumere (ex art. 2729 c.c.) “la rappresentazione –da parte del terzo acquirente – dell’idoneità dell’atto traslativo adarrecare pregiudizio ai creditori del venditore” (Cass. n. 21503/2011).4. Il quarto motivo – rubricato: violazione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., 12 disposizionisulla legge in generale e 132, secondo comma, n. 4, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ─, relativamente agli attidi compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA], impugna il capo dellasentenza che ha condannato l’attuale parte ricorrente a rifondere aNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026quest’ultima le spese di lite, lamentando che il giudice di meritoavrebbe dovuto compensarle, considerato che l’appello era statorespinto sulla base di un motivo del tutto diverso da quello cui avevafatto riferimento il giudice di primo grado, e altresì che l’assuntodifensivo della [OSCURATO:PERSONA] si era rivelato non rispondente al vero, lasentenza n. 315/2023 essendo intervenuta dieci anni dopo ilpignoramento eseguito con le forme dell’art. 543 c.p.c. Si lamenta,altresì, che la Corte barese non ha indicato i parametri adottati nelladeterminazione dei compensi.5. Il quinto motivo denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c. edell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.”, relativamente agli atti di compravendita in favore diItalimmobiliare.Si sostiene, sotto un primo profilo di doglianza, che l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., al pari di quello spiegato da con memoria diintervento depositata il 7 maggio 2021, ovvero sette giorni primadell’udienza di comparizione indicata del 14 maggio 2021, sarebbeinammissibile perché nello stesso erano stati introdotti elementicostitutivi di identificazione della domanda e/o delle eccezioni deltutto nuovi rispetto alle difese svolte in primo grado. Ciò in quantoEdil N.R. per la prima volta aveva eccepito che tra essa eItalimmobiliare “non era intervenuta una vendita, ma unadichiarazione di nomina ex art. 1401 cod. civ.” e l’atto dispositivo erastato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare dicompravendita tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. con riserva di nominarel’acquirente ex art. 1401 c.c..; e, “per effetto della electio amici, ilcapannone industriale non era mai entrato nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA].”. Inoltre, “in violazione del principio che nella revocatoriaordinaria sussiste un litisconsorzio necessario tra debitore e terzoacquirente”, non sarebbe stata “evocata in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026destinataria della sentenza che dichiara l’inefficacia”.Sotto diverso profilo, si asserisce che l’appello incidentalespiegato da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe inammissibile perché tardivo exart. 343 c.p.c., essendo l’interesse ad impugnare già sorto almomento della pubblicazione della sentenza e non per effetto dellaimpugnazione incidentale (di [OSCURATO:SOCIETA].).6. Il sesto motivo, relativamente agli atti di compravendita infavore di [OSCURATO:SOCIETA], censura la sentenza impugnata laddoveafferma che, in virtù della electio amici, chi ha concluso il contrattodefinitivo – qui, Immobiliare – è soggetto diverso dal soggettointervenuto nel preliminare – [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice -, e pertanto che ilbene compravenduto (capannone industriale) “non è mai transitatonel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA].” (pag. 17 della sentenza).Si contesta al giudice d’appello di avere disatteso il contenuto dellasentenza n. 178 del 31 maggio 2012, la quale, in accoglimento delladomanda ex art. 2932 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] N.R. nei confronti diPrime Rend, aveva dato atto che la piena proprietà dell’immobile erastata trasferita a [OSCURATO:SOCIETA].; e si rileva, al riguardo, che la Corted’appello, non avvedendosi che nell’atto dispositivo le parti, inpremessa, avevano dichiarato la pendenza in ordine al contrattopreliminare di domanda giudiziale per la esecuzione in formaspecifica, non avrebbe tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA]., pur essendosiriservata la facoltà di nomina di cui all’art. 1401 c.c., non l’aveva poiesercitata.Si osserva altresì che, nella specie, la indicazione di “electioamici” non poteva ricadere su [OSCURATO:SOCIETA], perché detta societàera stata costituita in data 1° giugno 2012, ossia dopo lapubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c., e che il ricorso all’art.1401 c.c. violerebbe il principio di intangibilità delle sentenze, perchéla Corte territoriale aveva fatto riferimento ad un preliminare diNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026compravendita per persona da nominare privo di rilevanza, “essendostato assorbito dalla sentenza n. 178/2012”; inoltre, la indicazionenon sarebbe stata esercitata nei termini di cui all’art. 1402 c.c.(essendo stata effettuata non nel corso del giudizio ex art. 2932 c.c.,ma dopo la pubblicazione della sentenza n. 178/2012).7. Il settimo motivo prospetta violazione degli artt. 1401, 1402 e1405 c.c. e 2901 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 en. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello precisato -, richiamando asupporto Cass. n. 9595/2015 – che, in presenza di azione revocatoriaavente ad oggetto una vendita immobiliare attuata secondo lascansione “contratto preliminare/contratto definitivo”, ai fini dellascientia damni la verifica dell’elemento soggettivo va orientata sullapersona nominata che ha accettato l’electio amici, con riferimento almomento in cui l’accettazione è avvenuta.8. L’ottavo motivo denuncia ‹‹violazione dell’art. 91 c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.››.Riguardo agli atti di compravendita a [OSCURATO:SOCIETA], si impugnala statuizione con cui la Corte d’appello ha condannato la partericorrente a rifondere le spese di lite a [OSCURATO:SOCIETA], per mancanzadi motivazione in ordine ai parametri addottati per la determinarlequanto al giudizio di primo e di secondo grado; si censura altresì lacompensazione delle spese adottata dalla Corte barese nel rapportotra l’odierna parte ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che sitratterebbe di motivazione errata ed illogica.9. Il nono motivo denuncia violazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per motivazione illogica ed errata, inordine alla condanna della parte ricorrente a rifondere metà dellespese di lite, pur a fronte del rigetto dell’appello incidentale propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. e dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Dellaquila e del rigetto di tutteNumero registro generale 21066/2024Numero sezionale 1393/2026Numero di raccolta generale 17087/2026Data pubblicazione 31/05/2026le altre domande di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui all’appello incidentale.10. Le questioni di diritto proposte con il primo, il secondo, ilterzo ed il sesto motivo rivestono particolare rilievo nomofilattico, percui la causa deve essere rinviata per la trattazione in pubblicaudienza. P.Q.Mrinvia la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 17087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris