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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 02752/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14851/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma , via Plinio , 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, –controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], – i ntimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, [OSCURATO:PERSONA],n. 6719 / 20 1 7 , depositata il 20 / 1 1 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi , nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accol to il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2010, era stato accertatoun maggior reddito.

La società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

2. L’Ufficio, dopo aver constatato che la società non aveva istituito né un inventario, né il registro obbligatorio di magazzino, né la documentazione analitica dimostrativa dell’elenco delle rimanenze finali, e stante la mancata esibizione della documentazione richiesta, accertava, in via induttiva, valutatal’inattendibilità della contabilità nel suo complesso, in capo alla società un maggior reddito di impresa pari ad euro 297.203,77, di cui euro 286.562,41 imputato a ricavi non dichiarati ed euro 10.641,36 imputato a costi non deducibilirelativi ad interessi su mutui per i quali mancava il requisito dell’inerenza.

Accertava, altresì,in capo ai soci un maggior reddito di partecipazione.

3. L’Agenzia delle Entrate in data 24 giugno 2021 ha depositato nota con la quale ha comunicato che la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 versando quanto dovuto; per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 l’effetto ha chiesto dichiararsi il processo parzialmente estinto e procedersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I due contribuenti, a propria volta, in data 28/12/2022, hanno depositato note con cui, stante il pagamento integrale di quanto dovuto, hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate che la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] dato atto che detti ultimi hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Pertanto, ai sensidell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto.

Inoltre, poiché risulta che i due contribuenti hanno anche provveduto al pagamento integrale del debito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018 n. 24083).

Le spesedel processo estinto restano a carico d i chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, cit.

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.07/12/2018, n. 31732).

2. Il processo prosegue, invece, nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] quanto la pretesa tributaria si esplica, nella specie , con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Irap, Iva,ed Irpef), sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 soci e della società, riguardo ai quali l'Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, come nella specie risulta essere avvenuto con riguardo agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di questa ultima.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 e 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Premesso che l’Ufficio aveva accertato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 per inattendibilità della contabilità nel suo complesso eperché non era stato redatto l’inventario, c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la tenuta della contabilità non fosseobbligatoria all’epoca dei fatti e che, in ragione di ciò, cadessero tutte le presunzioni richiamate dall’Ufficio per la ricostruzione dei redditi dell’anno 2010.

4. Con il secondo motivo laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione a seguito della violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento induttivo puro trovasse giustificazione nella sola mancanza della contabilità di magazzino e per non aver valutato altre anomalie,pure dedotte, e consistenti nella scarsa capacità della società di produrre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e nell’aumento costante e significativo dell’approvvigionamento di merci non giustificato dall’andamento dei ricavi.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di impugnazione in merito alla ripresa a tassazione dei costi sopportati a titolo diinteressi corrisposti in ragione di mutui contratti e che erano statidisconosciuti dall’Ufficio in quanto ritenuti non inerenti.

6. Ilprimo ed il secondo motivo , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono fondati.

6.1. Ilricorso al metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, stante la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili operata dall'Ufficio, è legittimo ove fondato, come nel caso di speciesulla violazione del disposto dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, che così dispone: «L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo.

Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario».

Da ciò consegue l’astratta sufficienza del ricorso alle c. d. presunzionisupersemplici per la ripresa.(Cass. 02/12/2022, n. 35567).

Si è precisato, in proposito, che è del tutto legittimol'accertamento induttivo del reddito d'impresa qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, ostacolando in tal modo l'analisi contabile da parte dell’Ufficio, e che l’incompletezza ed inattendibilità delle scritture giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600del 1973, nel quale hanno cittadinanza le presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 precisione e concordanza (Cass. 18/06/2019, n. 16276, Cass. 18 luglio 2014, n. 16477).

Infine, la Corte ha chiarito che nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 2, cit., è proprio il contribuente ad avere l'onere di esibire le distinte inventariali, il che può avvenire o in sede amministrativa, ovvero al più tardi in sede contenziosa, ed in tale ultima ipotesi proprio per contrastare le risultanze dell'accertamento sintetico (legittimamente effettuato dal fisco stante la già evidenziata inattendibilità delle scritture contabili), onde consentire al giudice di merito di procedere alle conseguenti valutazioni sull'attendibilità dell'inventario(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17244)

6.2. La C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento si fondasse su criteri di valutazione presuntivi comunque insufficienti; che l’Ufficio non potesse fare ricorso alla prova presuntiva in quanto la tenuta della contabilità non era obbligatoria;che sarebbe stato più corretto evitare le presunzioni,non si è attenuta a questi principi.

Così argomentando, tuttavia, ha disatteso i principi sopra esposti.

La C.t.r., inoltre, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva fornito prova «per fondare le proprie argomentazioni, per cui la contabilità è attendibile» ha del tuttoomesso di motivare in ordine agli ulteriorifatti puntualmente dedotti in appello e consistenti nella scarsa capacità della società di riprodurre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e nel l’aumento costante e significativo dell’approvvigionamento di merci, e quindi delle rimanenze, non giustificato dall’andamento dei ricavi.

7. Il terzo motivo è fondato.

Con l’avviso di accertamento l’Ufficio ha recuperato a tassazione anche costi ritenuti non deducibili, in mancanz a del presupposto dell’inerenza, e consistenti in interessi passivi corrisposti su mutui contratti dalla società.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 A fronte dell’accoglimento integrale del ricorso dei contribuenti, l’Ufficio,con specifico motivo di appello , ribadiva l ‘indebita deduzione dei costi e la violazione dell’art. 61 t.u.i.r.

Ciononostante, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla questione, né la medesima può ritenersi assorbita da quanto motivato in ordine alla ricostruzione induttiva dei ricavi, ritenuta illegittima dalla C.t.r., trattandosi di autonoma ripresa a tassazione fondata su presupposti del tutto diversi.

8. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezionestaccata di Latina, che, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Dichiara estinto per cessazione della materia del conten der e il giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e diLeonardo Ottaviani e dichiara interamente compensate le spese.

Accoglie il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14851/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma , via Plinio , 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, –controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA], – i ntimata – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, [OSCURATO:PERSONA],n. 6719 / 20 1 7 , depositata il 20 / 1 1 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi , nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accol to il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2010, era stato accertatoun maggior reddito. La società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 2. L’Ufficio, dopo aver constatato che la società non aveva istituito né un inventario, né il registro obbligatorio di magazzino, né la documentazione analitica dimostrativa dell’elenco delle rimanenze finali, e stante la mancata esibizione della documentazione richiesta, accertava, in via induttiva, valutatal’inattendibilità della contabilità nel suo complesso, in capo alla società un maggior reddito di impresa pari ad euro 297.203,77, di cui euro 286.562,41 imputato a ricavi non dichiarati ed euro 10.641,36 imputato a costi non deducibilirelativi ad interessi su mutui per i quali mancava il requisito dell’inerenza. Accertava, altresì,in capo ai soci un maggior reddito di partecipazione. 3. L’Agenzia delle Entrate in data 24 giugno 2021 ha depositato nota con la quale ha comunicato che la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 versando quanto dovuto; per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 l’effetto ha chiesto dichiararsi il processo parzialmente estinto e procedersi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I due contribuenti, a propria volta, in data 28/12/2022, hanno depositato note con cui, stante il pagamento integrale di quanto dovuto, hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate che la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] dato atto che detti ultimi hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Pertanto, ai sensidell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto. Inoltre, poiché risulta che i due contribuenti hanno anche provveduto al pagamento integrale del debito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.03/10/2018 n. 24083). Le spesedel processo estinto restano a carico d i chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, cit. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.07/12/2018, n. 31732). 2. Il processo prosegue, invece, nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA] quanto la pretesa tributaria si esplica, nella specie , con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Irap, Iva,ed Irpef), sicché la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 soci e della società, riguardo ai quali l'Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, come nella specie risulta essere avvenuto con riguardo agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di questa ultima. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 e 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Premesso che l’Ufficio aveva accertato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 per inattendibilità della contabilità nel suo complesso eperché non era stato redatto l’inventario, c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la tenuta della contabilità non fosseobbligatoria all’epoca dei fatti e che, in ragione di ciò, cadessero tutte le presunzioni richiamate dall’Ufficio per la ricostruzione dei redditi dell’anno 2010. 4. Con il secondo motivo laricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione a seguito della violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento induttivo puro trovasse giustificazione nella sola mancanza della contabilità di magazzino e per non aver valutato altre anomalie,pure dedotte, e consistenti nella scarsa capacità della società di produrre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e nell’aumento costante e significativo dell’approvvigionamento di merci non giustificato dall’andamento dei ricavi. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc.civ., Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di impugnazione in merito alla ripresa a tassazione dei costi sopportati a titolo diinteressi corrisposti in ragione di mutui contratti e che erano statidisconosciuti dall’Ufficio in quanto ritenuti non inerenti. 6. Ilprimo ed il secondo motivo , da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono fondati. 6.1. Ilricorso al metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, stante la valutazione di inattendibilità delle scritture contabili operata dall'Ufficio, è legittimo ove fondato, come nel caso di speciesulla violazione del disposto dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, che così dispone: «L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario». Da ciò consegue l’astratta sufficienza del ricorso alle c. d. presunzionisupersemplici per la ripresa.(Cass. 02/12/2022, n. 35567). Si è precisato, in proposito, che è del tutto legittimol'accertamento induttivo del reddito d'impresa qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, ostacolando in tal modo l'analisi contabile da parte dell’Ufficio, e che l’incompletezza ed inattendibilità delle scritture giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600del 1973, nel quale hanno cittadinanza le presunzioni c.d. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 precisione e concordanza (Cass. 18/06/2019, n. 16276, Cass. 18 luglio 2014, n. 16477). Infine, la Corte ha chiarito che nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 2, cit., è proprio il contribuente ad avere l'onere di esibire le distinte inventariali, il che può avvenire o in sede amministrativa, ovvero al più tardi in sede contenziosa, ed in tale ultima ipotesi proprio per contrastare le risultanze dell'accertamento sintetico (legittimamente effettuato dal fisco stante la già evidenziata inattendibilità delle scritture contabili), onde consentire al giudice di merito di procedere alle conseguenti valutazioni sull'attendibilità dell'inventario(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17244) 6.2. La C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento si fondasse su criteri di valutazione presuntivi comunque insufficienti; che l’Ufficio non potesse fare ricorso alla prova presuntiva in quanto la tenuta della contabilità non era obbligatoria;che sarebbe stato più corretto evitare le presunzioni,non si è attenuta a questi principi. Così argomentando, tuttavia, ha disatteso i principi sopra esposti. La C.t.r., inoltre, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva fornito prova «per fondare le proprie argomentazioni, per cui la contabilità è attendibile» ha del tuttoomesso di motivare in ordine agli ulteriorifatti puntualmente dedotti in appello e consistenti nella scarsa capacità della società di riprodurre utili in proporzione al volume di affari dichiarato e nel l’aumento costante e significativo dell’approvvigionamento di merci, e quindi delle rimanenze, non giustificato dall’andamento dei ricavi. 7. Il terzo motivo è fondato. Con l’avviso di accertamento l’Ufficio ha recuperato a tassazione anche costi ritenuti non deducibili, in mancanz a del presupposto dell’inerenza, e consistenti in interessi passivi corrisposti su mutui contratti dalla società. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 A fronte dell’accoglimento integrale del ricorso dei contribuenti, l’Ufficio,con specifico motivo di appello , ribadiva l ‘indebita deduzione dei costi e la violazione dell’art. 61 t.u.i.r. Ciononostante, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla questione, né la medesima può ritenersi assorbita da quanto motivato in ordine alla ricostruzione induttiva dei ricavi, ritenuta illegittima dalla C.t.r., trattandosi di autonoma ripresa a tassazione fondata su presupposti del tutto diversi. 8. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezionestaccata di Latina, che, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Dichiara estinto per cessazione della materia del conten der e il giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e diLeonardo Ottaviani e dichiara interamente compensate le spese. Accoglie il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributari
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