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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40818/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Kamal) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché tanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio quanto manifestamente infondati in ordine all'aumento della pena a titolo di continuazione (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orl44illpni Angelo fqtanzo OF-905, 117P7N ft% LERIA. 20Z4 ti Funzío

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Kamal) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché tanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio quanto manifestamente infondati in ordine all'aumento della pena a titolo di continuazione (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orl44illpni Angelo fqtanzo OF-905, 117P7N ft% LERIA. 20Z4 ti Funzío
Sentenza Cassazione n. 40818/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris