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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 42101/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TEMPESTA Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, a seguito di pronuncia assolutoria per il reato concorrente, ritenuta la recidiva.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento alla applicazione della recidiva.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili in quanto improponibili dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. in quanto nuovi, dal momento che con l'appello era stato contestato esclusivamente il giudizio dì valenza tra le circostanze di segno opposto, ricono- sciuto in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TEMPESTA Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, a seguito di pronuncia assolutoria per il reato concorrente, ritenuta la recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento alla applicazione della recidiva. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili in quanto improponibili dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. in quanto nuovi, dal momento che con l'appello era stato contestato esclusivamente il giudizio dì valenza tra le circostanze di segno opposto, ricono- sciuto in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris