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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22943/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che - per quel che qui rileva - in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, poiché estinto per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando in mítius il trattamento sanzionatorio; e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità penale del Pedroni per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (capi 1, 2 e 4); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), con il quale non si confronta, limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici e versati in fatto (segnatamente in ordine alla ricostruzione del patrimonio), le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della responsabilità del ricorrente; - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è manifestamente infondato e generico poiché la disponibilità degli assegni in capo alla fallita (il cui incasso è oggetto di contestazione) è stata affermata dai Giudici di merito sulla scorta della prova orale (segnatamente della deposizione del teste di polizia giudiziaria), non oggetto di censura da parte del ricorso, il quale difetta della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che - per quel che qui rileva - in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, poiché estinto per intervenuta prescrizione, revocando le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando in mítius il trattamento sanzionatorio; e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità penale del Pedroni per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (capi 1, 2 e 4); considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), con il quale non si confronta, limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici e versati in fatto (segnatamente in ordine alla ricostruzione del patrimonio), le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della responsabilità del ricorrente; - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è manifestamente infondato e generico poiché la disponibilità degli assegni in capo alla fallita (il cui incasso è oggetto di contestazione) è stata affermata dai Giudici di merito sulla scorta della prova orale (segnatamente della deposizione del teste di polizia giudiziaria), non oggetto di censura da parte del ricorso, il quale difetta della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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