CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PEDRAZZINI Giuliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di SARZI Umberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/12/2020 dalla Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ascoltate le conclusioni formulate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] rZ i (1-[OSCURATO:PERSONA]7 Ntece \ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 27 settembre 2017, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - il Sarzi dal 27 gennaio al 28 aprile 2009 e il Pedrazzini dal 29 aprile al 09 giugno 2009, nonché il Sarzi anche nella qualità di amministratore di fatto - in ordine ai delitti: - di bancarotta fraudolenta documentale per aver tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; -di bancarotta cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. per aver distratto dalla società la somma di euro 12.062,86, pari al saldo di cassa registrato al 31 dicembre 2009, nonché la somma di euro 110.000,00 a titolo di "prelievo dei soci", anche questo registrato al 31 dicembre 2009, allorché la fallita era già in perdita. 1.2 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 17 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Pedrazzini in ordine alla distrazione della somma di euro 110.000,00, riducendo la pena inflitta al medesimo, e ha rideterminato la misura delle pene accessorie nei confronti di entrambi gli imputati. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, i difensori di entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola le proprie censure in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, con argomentazioni contraddittorie, hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine alle attività svolte dalla compagine sociale in ragione del ruolo di amministratore unico del medesimo, in realtà ricoperto solo formalmente, in quanto di fatto svolto dal Sarzi, impossibilitato a ricoprire la funzione perché gravato da precedenti penali specifici, così evidenziando che, al più, a carico del Pedrazzini, avrebbe potuto ravvisarsi la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 217 legge fall. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, con argomentazioni contraddittorie, non hanno riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante il ruolo non attivo svolto nella compagine sociale. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 216, commi 1 e 2, 219, comma 1, n. 1 legge fall. e 99 comma 4, cod. pen., nonché per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte di appello ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato senza valutare il lasso di tempo, particolarmente breve, nel quale il medesimo aveva ricoperto l'incarico di amministratore unico della fallita, né tantomeno la messa a disposizione del curatore fallimentare di parte della documentazione contabile, la cui restante parte era risultata lacunosa per inefficienza della gestione precedente e di quella successiva, nel corso della quale il Sarzi non era munito di poteri di firma. 4.1 In particolare, quanto alla bancarotta per distrazione, si legge nel ricorso che la dicitura contabile "prelievo soci" rappresentava nient'altro che una bozza, in quanto la documentazione formale riscontrava pagamenti con bonifici o assegni circolari emessi a titolo di "saldo affitti" o "acconto fattura" a terzo creditore. Si legge nel ricorso che il Sarzi, sin dal momento del suo ingresso nella compagine sociale, aveva tentato di "rimettere in piedi" l'azienda, facendo scelte gestionali che, sebbene talora imprudenti, erano volte sempre al perseguimento degli interessi della fallita e, pertanto, sussumibili, al più, nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. 4.2 Si lamenta, inoltre, la valutazione di sussistenza della recidiva contestata, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali per reati non particolarmente allarmanti, nonché l'età avanzata del ricorrente, ultrasettantenne. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, unitariamente considerati, presentano profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura proposto da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della Corte territoriale hanno puntualmente indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva - in relazione alla quale, tuttavia, hanno escluso la responsabilità con riferimento alla somma di euro 110.000,00 - e di bancarotta documentale - in relazione alla quale hanno escluso la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall.-. Si legge nella sentenza in verifica che, a fronte dell'investitura formale di amministratore unico della fallita, il Pedrazzini effettivamente era titolare del potere di firma, tanto da aver: - sottoscritto l'atto notarile di aggiornamento di un contratto di affitto; - quietanzato il pagamento della somma di euro 12.062,86 per l'acquisto di un veicolo destinato al figlio di [OSCURATO:PERSONA]; - firmato assegni per pagamenti relativi alla compagine sociale.Sono, queste, risultanze istruttorie dalle quali i giudici di appello hanno escluso anche la sussumibilità della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 217 I. fall. con argomentazioni puntuali ed ineccepibili con le quali il ricorrente non si confronta. Nella sentenza impugnata, i giudici di merito hanno evidenziato che quella tenuta da [OSCURATO:PERSONA] non possa essere definita come mera condotta di non corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, in quanto la stessa ha riguadato tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori, così impedendo la ricostruzione del volume d'affari e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fallita. Ancora, quanto al saldo di cassa, i giudici hanno sottolineato come il denaro fosse stato utilizzato per pagare un veicolo destinato al figlio del Sarzi, così realizzando una condotta che nulla ha a che vedere con il fatto tipico descritto dall'art. 217, commi 1 e 2, I.fall. 2.1 Quanto al secondo motivo di censura, i giudici di appello, con argomentazioni tutt'altro che contraddittorie e lacunose, hanno individuato nella recidiva e nell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo buon governo del principio secondo cui, in caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). 3. Quanto all'unico motivo di censura proposto da [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente va evidenziato che la doglianza in merito alla mancata sussunzione delle vicende contestate nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. non era stata articolata nei motivi di appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, motivi che sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione, e che deve essere letta in correlazione con l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Invero, il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (.Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Appaiono prive di rilievo le ulteriori doglianze articolate nel motivo, tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla Corte a fondamento della decisione, nelle quali sono specificate le risultanze istruttorie, tutte confluenti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Nella specie i giudici hanno dato rilievo, da un lato, alla presenza costante del Sarzì all'interno dell'impresa, quale unico punto di riferimento per il personale amministrativo e per il commercialista incaricato, e, dall'altro, ai non giustificati prelievi di denaro contante dal medesimo effettuati, in uno con il mancato versamento in cassa del denaro in entrata. Infine, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha evidenziato non solo i precedenti penali specifici dai quali l'imputato è gravato, ma anche la circostanza che il Sarzi, consapevole dei suoi pregressi con la giustizia, era stato costretto a ripiegare sul ruolo di amministratore di fatto. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag