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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42974/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 11/11/20219 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Marsala per il reato di furto in abitazione di monili e pietre preziose.

Con il primo motivo contesta l'indiividuazione dei responsabili sulla base delle immegini del sistema di videosorveglianza e della targa dell'auto; con il secondo ed il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, e la severità della pena; con il quarto motivo lamenta l'omesso riconoscimento della continuazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con una condanna per un furto analogo.

2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo si limita ad una contestazione probatoria, peraltro del tutto assertiva e priva di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha compiutamente e logicamente motivato in merito alla individuazione dei responsabili, evidenziando che gli imputati sono stati riconosciuti da una vicina di casa della persona offesa, che aveva anche fotografato la targa dell'auto degli autori, in uso agli odierni ricorrenti, e dalle immagini del sistema di videosorveglianza; peraltro, una parte della refurtiva era stata venduta ad un compro-oro, la cui titolare ha riconosciuto i due imputati come i venditori della merce.

Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre le deduzioni difensive già proposte con l'appello, sollecitando una rivalutazione del merito.

2.2. Il motivo sulle attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità della condotta degli imputati, connotata da programmazione e intensità del dolo, ed i molteplici (circa venti) precedenti penali per reati contro il patrimonio da cui risulta gravato [OSCURATO:PERSONA].

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

2.3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena base in tre anni di reclusione, ridotta per il rito a 2 anni nei confronti della Vento, ed aumentata a 3 anni e 4 mesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la recidiva; la conferma del trattamento sanzionatorio è stata motivata valorizzando gli indici di gravità concreta del fatto (programmazione, professionalità, danno cagionato) e la pericolosità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], gravato da plurimi precedenti.

2.4. Il motivo sul rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile, perché del tutto generico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione articolata della Corte territoriale, che ha evidenziato come la mera analogia dei fatti non consenta di fondare l'identità di disegno criminoso, in considerazione anche della diversità di modalità esecutive, del luogo di commissione, e della distanza temporale.

I ricorrenti si limitano ad una assertiva contestazione e a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile»i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 11/11/20219 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Marsala per il reato di furto in abitazione di monili e pietre preziose. Con il primo motivo contesta l'indiividuazione dei responsabili sulla base delle immegini del sistema di videosorveglianza e della targa dell'auto; con il secondo ed il terzo motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, e la severità della pena; con il quarto motivo lamenta l'omesso riconoscimento della continuazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con una condanna per un furto analogo. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo si limita ad una contestazione probatoria, peraltro del tutto assertiva e priva di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha compiutamente e logicamente motivato in merito alla individuazione dei responsabili, evidenziando che gli imputati sono stati riconosciuti da una vicina di casa della persona offesa, che aveva anche fotografato la targa dell'auto degli autori, in uso agli odierni ricorrenti, e dalle immagini del sistema di videosorveglianza; peraltro, una parte della refurtiva era stata venduta ad un compro-oro, la cui titolare ha riconosciuto i due imputati come i venditori della merce. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre le deduzioni difensive già proposte con l'appello, sollecitando una rivalutazione del merito. 2.2. Il motivo sulle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità della condotta degli imputati, connotata da programmazione e intensità del dolo, ed i molteplici (circa venti) precedenti penali per reati contro il patrimonio da cui risulta gravato [OSCURATO:PERSONA]. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 2.3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena base in tre anni di reclusione, ridotta per il rito a 2 anni nei confronti della Vento, ed aumentata a 3 anni e 4 mesi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la recidiva; la conferma del trattamento sanzionatorio è stata motivata valorizzando gli indici di gravità concreta del fatto (programmazione, professionalità, danno cagionato) e la pericolosità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], gravato da plurimi precedenti. 2.4. Il motivo sul rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile, perché del tutto generico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione articolata della Corte territoriale, che ha evidenziato come la mera analogia dei fatti non consenta di fondare l'identità di disegno criminoso, in considerazione anche della diversità di modalità esecutive, del luogo di commissione, e della distanza temporale. I ricorrenti si limitano ad una assertiva contestazione e a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile»i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammend
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