CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati, pur lesivi del medesimo bene giuridico, oggetto della richiesta di unificazione,con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben cinque anni) maanche le modalità della condotta, riferite alla detenzione di sostanze stupefacenti diverse, el’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Secondo il Tribunale, risulta invece più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano sato commessi dalla condannata non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria bensì di inclinazione a delinquere legata a necessitàcontingenti.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.